Straniero trattenuto nel centro d’accoglienza: no alla proroga del trattenimento senza le garanzie del contraddittorio (Cass. n. 10055/2012)

Redazione 19/06/12
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Considerato che (omissis) nato in Mali, ha proposto, sulla base di un motivo, ricorso per cassazione nei confronti della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno avverso il provvedimento in data 10 marzo 2010, con !a quale il Giudice di pace di Bari ha autorizzato la proroga del trattenimento del menzionato straniero per ulteriori sessanta giorni presso un centro di accoglienza;

che con la proposta impugnazione il ricorrente si duole che la richiesta di proroga del suo trattenimento presso un centro di accoglienza sia stata esaminata e fatta oggetto di decisione senza la preventiva instaurazione de! contraddittorio con l’interessato, assistito dal difensore,

che la Questura di Bari e il Ministero dell’Interno, intimati, non hanno svolto difese;

rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., una relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, come previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3 , c.p.c.;

che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la quale insiste per raccoglimento del ricorso;

considerato che il collegio, nell’odierna camera di consiglio, ha ritenuto che il ricorso contenga elementi sufficienti a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, e a permettere di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. S.U. 2003/2602), così da poter essere esaminato nel merito;

che il ricorso merita accoglimento, in quanto al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea dello straniero, già sottoposta a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli arti 3 e 24 Cost. (Cass. 2010/4544; 2010/10290; 2011/13117);

ritenuto che in base alle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento e che il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, non potendo più essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta;

che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate per la novità della questione, risolta da questa Corte solo nel 2010;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Redazione