Diniego di permesso di soggiorno (Cons. Stato, n. 1250/2012)

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Massima

L’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. T.U. sulla immigrazione) impone all’Autorità di pubblica sicurezza di revocare e/o negare il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in caso di condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, sez. II della L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativa alla tutela del diritto d’autore.

 

 

1. Premessa

In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, deve ritenersi operante un meccanismo di automatismo espulsivo, di cui al citato art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. 186/1998 nel caso di condanne per reati in materia di diritto d’autore, atteso che è la stessa citata disposizione a prevedere che l’Amministrazione è tenuta a negare il permesso di soggiorno senza compiere valutazioni sulla pericolosità sociale del soggetto. Siffatto automatismo espulsivo è applicabile, ratione temporis, solo ai reati commessi, come nella specie, dopo la sua entrata in vigore (1). Come ha infatti affermato condivisibile giurisprudenza, mentre per i reati c.d. ostativi commessi nel periodo successivo all’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, l’automatismo reiettivo introdotto con la nuova formulazione degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 deve operare in modo automatico (non essendo consentito di regola all’Amministrazione alcun vaglio concreto circa le ulteriori circostanze rilevanti nel caso in esame), al contrario, per i reati della medesima indole commessi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della novella del 2002, l’Organo statale non può limitarsi ad applicare il richiamato automatismo reiettivo, ma deve altresì svolgere un esame in concreto circa il carattere di pericolosità sociale connesso alla figura soggettiva dello straniero, anche in considerazione della tipologia e della gravità dei precedenti penali a suo carico (2).

 

 

2. Rassegna giurisprudenziale

L’art. 26, co. 7 bis, del d.lgs. 286/1998 configura come edittalmente ostativa alla permanenza dello straniero soggiornante per lavoro autonomo nel territorio nazionale la condanna con provvedimento irrevocabile per uno dei reati previsti, tra l’altro, dagli artt. 474 e 474 c.p.. (Cons. Stato, Sez. III, 04/07/2011, n. 4008)

In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, deve ritenersi operante un meccanismo di automatismo espulsivo, di cui all’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. 286/1998, così come modificato dalla L. n. 189/2002, nel caso di condanne per reati in materia di diritto d’autore, atteso che è la stessa citata disposizione a prevedere che l’Amministrazione è tenuta a negare il permesso di soggiorno senza compiere valutazioni sulla pericolosità sociale del soggetto. Siffatto automatismo espulsivo è applicabile solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 30/03/2011, n. 447).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l’automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della L. 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 c.p. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se risulti o meno fondata la circostanza dedotta dal ricorrente concernente l’asserito possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”, nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto. L’insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l’effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione (Corte cost., 06/05/2010, n. 165).

In materia di immigrazione l’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. 286/1998, commina la revoca del permesso di lavoro autonomo in presenza di una condanna penale dello straniero per violazioni inerenti alle norme a tutela del diritto d’autore (Cons. Stato, Sez. VI, 22/02/2010, n. 1016).

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

__________
(1) Cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 19 ottobre 2010, n. 5504.
(2) Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7201. 

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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