Spese processuali: se il giudice che applica il patteggiamento non precisa gli importi delle spese delle parti civili c’è vizio di motivazione (Cass. pen. n. 8109/2013)

Redazione 20/02/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p., del 20.10.2010 il Giudice per le Indagini Preliminari presso tribunale di Belluino applicava ad A.A. e C.A. la pena concordata e li condannava al pagamento delle spese sostenute dalle persone offese costituitisi parte civile che liquidava in favore di ciascuna parte civile, in ragione della compensazione per la metà (in ragione dell’elevato numero di atti di costituzione dell’identità e la ripetitività dell’attività svolta in seno a ciascuna costituzione) in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 289,00 per le spese, oltre accessori di legge.

Ricorrono per Cassazione A.A. e C.A..

C.A. si duole che sia stato omesso un’adeguata motivazione in punto rifusione delle spese delle costituite parti civili. Si duole anche del fatto di essere stato condannato al pagamento delle spese in favore di tutte le parti civili costituite considerato che non aveva avuto una relazione con tutti i clienti della GDSA, bensì solo con un numero ben definito di loro. Lamenta inoltre la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo utilizzati per la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili evidenziando che tale omissione comporta l’impossibilità per le parti di verificarne la rispondenza alle tariffe vigenti. Contesta anche il provvedimento di ammissione delle parti civili.

A.A. lamenta che la liquidazione forfettaria non consente la verifica della osservanza dei principi stabiliti dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 3.

In data 27.11.2012 e 3.12.2012 la difesa C. depositava memoria integrativa.

Infondato è il motivo con il quale si deduce genericamente la mancanza di legittimazione attiva delle parti civili atteso che il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla “legittimatio ad processum”, restando solo la possibilità di esaminare la “legittimatio ad causam” e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale che nel caso in esame non è stato oggetto di delibazione trattandosi di sentenza di applicazione pena. (cfr. Cass N. 5161 del 1992 Rv. 189962, N. 2660 del 1991 Rv. 186663 N. 592 del 1994 Rv. 196119 n. 17108 del 2011 Rv. 250326).

Fondati sono invece i motivi in punto rifusione spese. Nel procedimento di applicazione della pena a richiesta la parte civile ha diritto al rimborso delle spese sostenute e degli onorari senza che occorra alcuna particolare valutazione del merito. Ciò detto deve rilevarsi, in conformità a un indirizzo oramai consolidato di questa Suprema Corte (N. 45130 del 2001 Rv. 220526, N. 7902 del 2006 Rv. 233699, N. 26264 del 2007 Rv. 237168, N. 25192 del 2012 Rv. 253104), che la domanda della parte civile a essere sollevata dalle spese è strutturalmente estranea al negozio processuale intercorrente tra imputato e pubblico ministero ex art. 444 c.p.p., e che su tale richiesta il giudice provvede con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna. Ne consegue che la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a dedurre, mediante il ricorso per Cassazione, le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa riconosciute, la loro effettività e conformità alle tariffe forensi. Invero, nella determinazione degli onorari e delle spese per la difesa della parte civile, il giudice gode di un potere di valutazione discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso che siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale; il che implica l’esigenza di una specifica indicazione delle voci applicate, dato che solo questa specificazione consente il controllo della osservanza dei limiti predetti. In particolare questa S.C. è costante nel ritenere illegittima una “determinazione globale” delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, proprio in quanto l’omessa differenziazione non permette alle parti di verificare che siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari. E’ stato infatti affermato che “con riferimento alla sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive” Cass. sez. 6A, 03/02/2006 e 7902, RV 233699).

E’ stato inoltre precisato che “In tema di patteggiamento, allorchè la Corte di Cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata “globalmente” senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l’importo, il rinvio va fatto al giudice penale “a quo” e non al giudice civile competente per valore in grado d’appello (art. 622 c.p.p.), posto che tale disposizione si applica solo quando l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto, per essere stata determinata con una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull’”an” o sul “quantum”, (Cass. sez, 4A, 22/02/2007 n. 7583, RV 236096).

Ciò posto, e considerato che il giudice a quo ha liquidato le spese processuali in favore delle parti civili senza operare alcuna specificazione, il controllo di legittimità, sollecitato dal ricorrente non è possibile per la carenza di qualsiasi indicazione nell’impugnata sentenza circa le voci che concorrono a formare i predetti importi e i criteri di valutazione seguiti. Vi è, dunque, un vizio di motivazione che comporta l’annullamento delle sentenza limitatamente alla condanna di C. ed A. alla rifusione delle spese alle parti civili con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di A. A. e C.A. alla rifusione delle spese alle parti civili, con rinvio al tribunale di Belluno per nuovo giudizio sul punto.

Redazione