Spese del giudizio: vanno ripartite secondo il criterio della soccombenza prevalente (Cass. n. 13607/2013)

Redazione 30/05/13
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Svolgimento del processo

1. La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata dalla società Gruppo Di Falco Sri nei confronti del Condominio nel giugno del 1999 per ottenere, in via principale, previa risoluzione del contratto d’appalto, il pagamento di 534 milioni di lire a titolo di risarcimento del danno subito per non aver potuto effettuare i lavori previsti come da contratto; in subordine, per ottenere la condanna del Condominio a pagare la somma di 35 milioni di lire al titolo di risarcimento del danno emergente subito dalla società nei rapporti con i propri fornitori, nonché per ottenere la condanna del Condominio a rimborsare le spese sostenute per la realizzazione della campionatura pari a L. 14.300.000 e per la realizzazione del computo metrico e per l’attività di consulenza per la scelta dei materiali, pari a L. 13.600.000.
2. Il Condominio chiedeva il rigetto delle domande, negando che fosse mai stato conferito alla società attrice un appalto per lavori condominiali, avendo invece detta società effettuato la sola campionatura, che si offriva di pagare secondo il giusto corrispettivo, offrendo il relativo importo a “borsa aperta” e chiedendo per il resto la condanna ex articolo 96 c.p.c..
Interveniva nel giudizio il precedente amministratore del Condominio, geometra C. , che disconosceva la propria sottoscrizione sul contratto di appalto prodotto dell’attrice a fondamento della domanda principale. Il Condominio chiedeva quindi, in via subordinata, rispetto alle deduzioni del geometra C. , di dichiarare la responsabilità di quest’ultimo come falsus procurator in relazione all’appalto in questione. Il procuratore dell’attrice dichiarava di non volersi avvalere in giudizio del contratto d’appalto, insistendo per il pagamento delle spese per la campionatura. Chiedeva e otteneva termine per la formalizzazione della rinuncia alla domanda anche ai fini delle spese.
3. – Il Tribunale di Milano con sentenza del 20 aprile 2007 condannava il Condominio al pagamento dell’importo di L. 734.000 a titolo di rimborso delle spese per la campionatura e, ritenuta abbandonata la domanda principale, rigettava tutte le altre. Quanto alle spese, rilevava la soccombenza sostanziale della società e le imputava interamente le spese di lite sia quanto al Condominio che quanto all’intervenuto, spese liquidate in L. 15.290.000 per il Condominio e L. 11.950.000 per il geometra C. .
4. La sentenza veniva impugnata dalla società Gruppo Di Falco che chiedeva la condanna del Condominio al pagamento della somma di L. 14.300.000 (pari a Euro 7.385,33) quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della campionatura e di L. 13.600.000 per il computo metrico e la consulenza. Il geometra C. proponeva appello incidentale.
5. La Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello principale, determinava in Euro 5.165 la somma dovuta dal Condominio quale corrispettivo dei lavori di campionatura, ritenendo che non era stato provato l’accordo sul punto, non risultando ammissibili le prove dedotte e “superate dall’evoluzione dell’iter processuale” quelle articolate in citazione. Sulla base delle indicazioni presenti nelle due consulenze di parte, tra l’importo indicato dal Condominio in L. 734.400 e quello di L. 13.000.950 indicato dalla ******à, la Corte territoriale “visto il carattere assai scarno della prima contro l’analiticità della seconda”, liquidare l’importo indicato dalla seconda “ridotto del 20% ed ulteriormente arrotondato a 10 milioni di lire (Euro 5165)”.
La Corte territoriale, quanto alle spese dei due gradi di giudizio nel rapporto Condominio- Gruppo Di Falco, le riliquidava per il primo grado (riducendole a 5.465 Euro) e ponendo, anche quelle di appello, per due terzi a carico del Condominio “prevalentemente soccombente”, Condominio che non aveva versato neanche il corrispettivo ritenuto dovuto alla società, “costringendola all’appello”. Quanto alla posizione del geometra C. , la Corte territoriale, le riconosceva come dovute dal Gruppo Di Falco per il primo grado, riliquidandole in Euro 3.765, e, per il grado di appello, le poneva a carico del Condominio, ritenendo l’appello incidentale del C. proposto solo nei confronti di quest’ultimo.
6. Avverso tale decisione ricorre il Condominio sulla base di tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso la società Gruppo Di Falco. Nessuna attività in questa sede ha svolto il geometra C. .
7. All’udienza pubblica del 4 maggio 2012, la trattazione della causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della delibera assembleare condominiale, anche a ratifica, di autorizzazione a promuovere il giudizio di cassazione. Intervenuto tale deposito, la causa viene nuovamente in decisione all’odierna pubblica udienza.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.
Lamenta il ricorrente “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa due punti decisivi della controversia” con riguardo a tre questioni: a) l’entità delle spese riconosciute per la campionatura; b) la disciplina delle spese in primo grado; c) la disciplina delle spese con riguardo al geometra C. e al Condominio.
1.1 Quanto al primo motivo, riguardante l’entità delle spese riconosciute per la campionatura, deduce la parte ricorrente che la Corte territoriale ha operato una “errata lettura degli atti, delle domande… degli elaborati peritali”, nonché una “errata lettura ed interpretazione delle motivazioni della sentenza di primo grado”. Osserva in particolare che il Tribunale aveva dato prova di aver considerato entrambe le perizie delle parti relativamente alla quantificazione dei lavori, rilevando che quella del Condominio era dettagliata e che i prezzi erano conformi al preventivo, non avendo invece la controparte provato, né chiesto di provare, che la campionatura avesse comportato lavori diversi. Inoltre, immotivato risultava anche l’addebito dell’importo operato con riduzione e successivo arrotondamento di quanto indicato dalla società.
1.2 – Quanto al secondo motivo (spese del giudizio nel rapporto Condominio – Gruppo Di Falco) il ricorrente Condominio lamenta che il giudice dell’appello non abbia tenuto conto che la società oggi resistente era totalmente soccombente sulla domanda principale, poi abbandonata, con tutte le conseguenze sulle spese.
1.3 – Quanto al terzo motivo (addebito delle spese per l’appello del geometra), il ricorrente lamenta che il C. sia stato ritenuto totalmente vittorioso nei confronti del Condominio. La motivazione adottata dalla Corte d’appello risultava illogica, in quanto la domanda avanzata dal Condominio nei confronti del geometra era esclusivamente subordinata all’accoglimento della domanda principale avanzata dalla società quanto all’applicazione del contratto, risultato non riferibile al Condominio. Con l’abbandono della domanda principale della società oggi resistente, la domanda subordinata del Condominio doveva ritenersi assorbita. La società appellante non aveva impugnato la relativa pronuncia e il Condominio si era solo difeso. Del resto la domanda di manleva del Condominio era stata avanzata in via subordinata e sul presupposto dell’essere il geometra “falsus procurato” e sul punto non vi era stata alcuna impugnazione. 2. Il primo motivo è infondato, mentre gli altri due motivi vanno accolti, per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 – Il primo motivo denuncia vizio di motivazione quanto all’importo liquidato per attività pacificamente svolte dalla Gruppo Di Falco.
2.1.1 – Occorre, in proposito, precisare che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento. Di conseguenza il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte. Cass. S.U. n. 13045/97 e successive conformi) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliali, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Tale revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. n. 4766 del 06/03/2006 – Rv. 587349).
In definitiva, le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. n. 12467 del 25/08/2003 – Rv. 566240). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. n. 20322 del 20/10/2005 – Rv. 584541).
2.1.2 – Con riguardo al caso in esame, occorre rilevare che la motivazione della Corte territoriale appare sufficiente, anche se scarna, logicamente non contraddittoria e quindi esente da vizi prospettabili in questa sede, perché da atto di aver verificato le due perizie di parte e di aver privilegiato quella della società risultata più analitica. Quindi, la conclusione è stata raggiunta all’esito di un esame concreto delle risultanze processuali. A fronte di tale conclusione, la critica del Condominio appare ricolta alla richiesta di una nuova valutazione delle emergenze processuali, oltre che generica, non chiarendo perché la liquidazione effettuata sarebbe eccessiva rispetto al lavoro svolto.
2.2. È fondato invece il secondo motivo.
Il giudice di primo grado aveva tenuto conto della soccombenza sostanziale del Gruppo Di Falco, che aveva proposto una domanda inizialmente per il pagamento di 534 milioni di lire, con riguardo al preteso contratto intervenuto, domanda poi abbandonata in conseguenza dell’intervento in giudizio del precedente amministratore del Condominio, che aveva disconosciuto la sottoscrizione del contratto in questione. La domanda del Gruppo Di Falco era stata poi accolta in misura largamente inferiore a quanto richiesto. Di qui, la liquidazione delle spese in primo grado in favore del Condominio in un totale di L. 15.290.000 (pari a Euro 7.896,63). La Corte territoriale ha valutato, come doveva, l’esito dei due gradi di giudizio. Ha così ritenuto che la prevalente soccombenza fosse a carico del Condominio, sul quale poneva l’onere delle spese per i due gradi nella misura dei 2/3 del liquidato, compensandole per il residuo terzo. Nel liquidare il totale delle spese, la Corte di merito riduceva quelle del primo grado a Euro 5.465,00 (da Euro 7.896,63) e liquidava quelle del grado in Euro 2.360,00.
Così operando, la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto della domanda iniziale proposta dal Gruppo Di Falco, che risultava largamente prevalente e significativa rispetto alle altre, anche se poi abbandonata.
Sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione, risultando l’addebito al Condominio dei 2/3 delle spese dei due gradi certamente non corrispondente all’esito del giudizio di primo grado ed eccessivo rispetto a quello dell’appello, solo parzialmente accolto. Parimenti immotivata appare la riduzione delle spese riconosciute in primo grado, tenuto conto del valore della causa iniziale.
2.3 — Anche il terzo motivo va accolto. La Corte territoriale ha posto le spese dell’appello incidentale del geometra interamente a carico del Condominio, ritenendo che il suo appello incidentale fosse rivolto verso quest’ultimo soggetto. Tale conclusione è errata non solo con riguardo alla vicenda processuale ed alle posizioni processuali delle parti (il geometra si difendeva dalla domanda di garanzia del Condominio, conseguenza della domanda del Gruppo Di Falco ed aveva proposto una domanda di responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. nei confronti di quest’ultima), ma anche alla luce della lettura delle conclusioni assunte dal geometra e riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, secondo le quali (vedi punto 3 finale) si chiedeva espressamente di condannare la Gruppo Di Falco “alla rifusione delle spese del presente giudizio di appello”.
3. – La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., procedendosi ad una nuova regolamentazione delle spese tra Condominio e Gruppo Di Falco. Al riguardo, ritiene il Collegio che vada affermata, in relazione all’intera vicenda processuale, la prevalente soccombenza del Gruppo Di Falco nella misura dei 2/3 in entrambi i gradi con compensazione per il residuo terzo. Quanto agli importi da liquidare, si ritiene di far riferimento alle liquidazioni già operate dai giudizi del merito. Da ciò consegue la condanna della Gruppo Di Falco a rimborsare le spese di primo grado al Condominio nella misura di 2/3 di quanto liquidato dal Giudice di primo grado (in totale L. 15.290.000, rinviandosi alla sentenza per le singole voci analiticamente indicate), nonché la condanna della Gruppo Di Falco a rimborsare al Condominio i 2/3 delle spese del secondo grado, come liquidate dal giudice d’appello (in totale Euro 2.360,00, rinviandosi alla sentenza per le singole voci analiticamente indicate).
Quanto al rapporto Condominio – C. , le spese come liquidate dalla sentenza impugnata (in totale Euro 2.210,00, rinviandosi alla sentenza per le singole voci analiticamente indicate) vanno poste a carico della società Gruppo Di Falco.
4. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, pone a carico della Gruppo Di Falco srl le spese sostenute in appello dal geom. C. come liquidate nella sentenza impugnata; compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio tra il Condominio VIA MOROSINI 22, MILANO e la Gruppo Di Falco srl, ponendo a carico di quest’ultima società i residui due terzi sull’intero liquidato per il primo grado dal Tribunale e per il secondo grado dalla Corte di appello. Condanna la società Gruppo Di Falco alle spese di giudizio di cassazione, liquidate in 2.000,00 (duemila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Redazione