Spese condominiali: in caso di delibera assembleare inefficace l’opposizione al decreto ingiuntivo va accolta (Cass. n. 19938/2012)

Redazione 14/11/12
Scarica PDF Stampa

Ritenuto in fatto

1. – S.P. ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di pace di Roma su richiesta del Condominio di via (omissis), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 823,88, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione del terrazzo e dell’androne condominiali, risultante dallo stato di riparto approvato nell’assemblea del 14 maggio 2001.
A sostegno dell’opposizione, la P. ha dedotto che la delibera dell’assemblea condominiale che aveva autorizzato la spesa ed il piano di riparto era da ritenere invalida, perché non preceduta dall’invio dell’avviso di convocazione e non seguita dalla spedizione di copia del deliberato dell’assemblea.
Nella resistenza del Condominio, l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 28 giugno 2005, ha rigettato l’opposizione, sul rilievo che l’opponente non aveva dato conto di alcun provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione condominiale emesso da parte dell’autorità giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio di impugnazione della medesima, ed attesa l’ininfluenza dell’esame delle dedotte questioni di merito, potendo l’esito sulla validità della delibera incidere soltanto sull’eventuale diritto della condomina a ripetere quanto versato.
2. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 settembre 2006, sulla base di un unico motivo.
L’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

 

Considerato in diritto

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 3, 24 e 111 Cost., 34, 112 e 342 cod. proc. civ., nonché inesistenza e radicale contraddittorietà della motivazione. Poiché la delibera dell’assemblea condominiale del 14 maggio 2001, che ha approvato lo stato riparto, sarebbe invalida per la mancata convocazione della condomina P. , come del resto poi riconosciuto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6129 del 15 marzo 2006, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile e priva di efficacia probatoria detta delibera e, quindi, sfornito di adeguata dimostrazione il presunto credito per oneri condominiali vantato dal Condominio.
2. – Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.
È esatto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, che cioè, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Cass., Sez. II, 20 luglio 2010, n. 17014; Cass., Sez. II, 18 settembre 2012, n. 15642).
In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa attività riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).
Ora, nella specie il Giudice di pace, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che presso il Tribunale di Roma pendeva, promosso dalla P. , il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale del 14 maggio 2001 che aveva approvato lo stato di ripartizione delle spese e che era stato posto a fondamento della domanda in via monitoria del condominio, ma ha rilevato che l’opponente a decreto ingiuntivo non aveva riferito di alcun provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata emesso da quel giudice.
Sennonché, proponendo il ricorso per cassazione, la P. ha dimostrato – attraverso idonea produzione documentale – che, nella pendenza del termine per l’impugnazione, è sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Roma (la n. 6129 del 15 marzo 2006), la quale, accogliendo la domanda della condomina, ha annullato la delibera approvata dall’assemblea nella seduta del 14 maggio 2001.
Ritiene il Collegio che se al giudice dell’impugnazione della delibera condominiale è dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., l’esecuzione della delibera, con ciò determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l’impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l’invalidità della delibera assembleare. Né è a ciò di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacché detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù della sua intrinseca imperatività, esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).
Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l’esecuzione del provvedimento dell’assemblea condominiale sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, dichiarato l’invalidità della delibera.
Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell’impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell’efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.
Tale soluzione – che si pone sulla scia dell’indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. II, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. I, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) – si giustifica perché la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell’art. 372 cod. proc. civ. (nullità della sentenza impugnata; ammissibilità del ricorso e del controricorso), ma abbia un’incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.
Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un’opposizione all’esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un’azione di ripetizione dell’indebito.
3. – La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudicante, la deciderà facendo applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Redazione