Spese condominiali: deve essere risarcito il danno patito dal condomino per l’occupazione del viale antistante la sua attività commerciale (Cass. n. 67/2013)

Redazione 03/01/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20.l0.l994 L. C. conveniva davanti al Tribunale di Latina il condominio ****** (omissis) di Aprilia per sentirlo condannare ai danni a seguito di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione approvati con delibera assembleare ed appaltati all’impresa Z. A. per lire 110.372.500, lavori consistenti nel rifacimento della facciata, dei parapetti esterni e dei balconi.
Asseriva anche che nessun obbligo di contribuzione poteva essere imputato all’attrice in quanto era stato costituito un condominio separato e la stessa avrebbe dovuto pagare solo le spese indicate nell’art. 11 del regolamento.
Chiedeva la restituzione di somme pagate per lire 17.347.036, la condanna al pagamento di lire 10.000.000 per indennizzo e risarcimento per l’occupazione della sua proprietà.
5 Resisteva il condominio.
Con sentenza 2403/01 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, liquidando lire 17.646.736 e lire 4.000.000 per indennizzo, sentenza riformata dalla Corte di
appello di Roma, con sentenza 522/06, che rigettava la domanda osservando, in ordine alle deliberazioni concernenti la ripartizione delle spese, che le S.U., con sentenza 4806/05 hanno ritenuto nulle quelle prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o non rientrante nelle competenze dell’assemblca o incidenti sui diritti individuali e sulla proprietà esclusiva; viceversa annullabili quelle adottate con maggioranze inferiori, affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione.
Il concorso del condomino nelle spese attiene ad aspetti secondari donde l’annullabilità, da far valere nel termine di decadenza ex art. 1137 cc.
In ordine all’indennizzo non era stato allegato alcun danno ma dedotta solo l’occupazione in sé.
Ricorre C. con tre motivi, non svolge difese il Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’inesistenza di una domanda di annullamento delle delibere 9.5.1993,
7.3.1994, 21.3.1994.
La ricorrente in primo grado ed in appello ha dedotto che oggetto de1l’impugnativa non erano le delibere indicate che hanno disposto la ripartizione bensì l’accertamento circa la corresponsione di somme in eccesso rispetto al dovuto. Non era necessario giudicare della validità ed efficacia delle delibere ma dell’operato dell’amministratore pro tempore che di fatto non tenne conto di quanto stabilito dall’assemblea.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1123 e 1135 cc perché la richiamata pronunzia delle S.U. non si attaglia al caso concreto avendo solo risolto un contrasto circa l’omessa comunicazione dell’avviso di convocazione, anzi confermato il criterio per la ripartizione delle spese.
Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione rispetto all’insussistenza del danno da occupazione.
Osserva questa Corte Suprema:
La prima censura è fondata.
La questione della validità o meno della delibera è irrilevante.
Sia il condominio, costituendosi in giudizio, che la ricorrente riconoscono che era stato deliberato l’accollo ai singoli proprietari della quota relativa ai balconi.
Il problema riguardava l’esecuzione di tale delibera da parte dell’amministratore.
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente e, comunque, una delibera che pone a carico di un condomino spese dallo stesso non dovute è nulla e non semplicemente annullabile.
Il terzo motivo merita accoglimento.
A parte il dubbio nel riferimento all’art. 843 II c. cc, rispetto ad una domanda indicata in sentenza come di risarcimento danni per lavori deliberati dall’assemblea, la mera affermazione che non era stato allegato alcun danno,non tiene conto che l’occupazione di un viale antistante un’attività commerciale comporta di per sé un danno e nella specie, a pagina quattro, la decisione impugnata si limita a dedurre che il condominio contesto la richiesta di danni in quanto l’impresa a suo tempo aveva avuto autorizzazione dall’attrice e dal figlio a posizionare il camion nella stradina, circostanza irrilevante.
In definitiva il ricorso va accolto in ordine ai motivi indicati, con la conseguente cassazione con rinvio, anche per le spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.
Roma 7 novembre 2012.

Redazione