Sospeso dal servizio per un anno il militare che detiene materiale pedopornografico (TAR Puglia, n. 2204/2012)

Redazione 18/12/12
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FATTO e DIRITTO

Il ricorrente S. V. (************************ in forza al (…) Reggimento Trasporti di Bari) impugna il provvedimento disciplinare che gli commina la sanzione della sospensione dall’impiego per mesi 12, avendo lo stesso patteggiato con sentenza n. 855 del 27 ottobre 2010 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce una pena per detenzione di materiale pedopornografico.

L’istante contesta l’asserita insufficienza della motivazione del gravato provvedimento e la sproporzione della sanzione disciplinare irrogata (mesi 12: e cioè il massimo consentito).

Si costituiva il Ministero della Difesa, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, il provvedimento disciplinare censurato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta essere adeguatamente motivato in ordine ai presupposti in fatto ed in diritto che legittimano l’esercizio del potere disciplinare, in linea con la previsione normativa di cui all’art. 3 legge n. 241/1990 (in particolare, rinvio alle risultanze dell’inchiesta disciplinare e gravità degli addebiti contestati: “La condotta tenuta dal graduato nella vicenda in esame, oltre a essere stata sanzionata penalmente, è contraria ai principi che devono improntare l’agire di un militare e, in particolare, al contegno, all’esemplarità e al senso di responsabilità e costituisce grave violazione del giuramento prestato, dei doveri propri dello status militare e di quelli attinenti al grado.”).

Inoltre, la sanzione comminata non appare viziata da eccesso di potere per manifesta sproporzione, in considerazione della gravità del comportamento contestato al S.

Peraltro, nel caso di specie la sentenza penale di patteggiamento non ha costituito l’unico presupposto per l’applicazione della sanzione disciplinare.

I fatti contestati al S. che hanno dato luogo alla sentenza penale di patteggiamento, infatti, sono stati oggetto di autonoma valutazione da parte dell’Autorità amministrativa in sede disciplinare con inchiesta formale disposta in data 13 marzo 2011, valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiata da vizi macroscopici.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente S. V. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione