sospensione feriale dei termini processuali applicabile anche ai ricorsi di equo indennizzo per eccessiva dutrata del processo (Cass. n. 25179/2011)

Redazione 28/11/11
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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 24 ottobre 2008 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso del *********, il quale aveva proposto domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, in cui era intervenuto.

La decisione è stata motivata dal rilievo che la sentenza del tribunale con si era concluso il predetto giudizio era divenuta definitiva il 24 aprile 2006 e che il ricorso per equa riparazione era stato proposto il 27 ottobre 2006 (nel decreto è indicata la data 2008, ma si tratta di un evidente errore materiale) e quindi oltre la scadenza del termine fissato dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, avente carattere non processuale e perciò insuscettibile di sospensione nel periodo feriale.

Avverso tale decreto ricorre per cassazione il sig. S., sostenendo, invece, che al termine di decadenza sopra richiamato deve essere applicato l’istituto della sospensione feriale.

Nessuna difesa ha svolto in questa sede l’amministrazione intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

IL ricorso è fondato.

Questa corte ha già avuto modo di affermare che, poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti per il titolare del diritto l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. 11 marzo 2009, n. 5895).

Da tale orientamento non v’è motivo di discostarsi.

Ne consegue che il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla **** d’appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Redazione