Sospensione della patente: l’automobilista che ha provocato un incidente mortale non ha diritto a permessi guida per ragioni di lavoro (Cass. pen. n. 49103/2012)

Redazione 18/12/12
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Ritenuto in fatto

1. ll Tribunale di Miiano, in data 15 luglio 2010, applicava a S. F., a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., commesso in Milano il 10.04.2007.
A seguito di ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Milano, la Quarta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 19685 del 21.4.2011, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinviava, sul punto, al Tribunale di Milano.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, conseguentemente, con sentenza del 12.10.201l, ha applicato all’imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 222 Cod. Strad., nella misura di anni uno, previa riduzione di un terzo per il rito.
Avverso tale pronuncia il F. propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando
che la quantificazione della sanzione accessoria sarebbe avvenuta senza alcuna considerazione in ordine alla sussistenza o meno delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 e 52-bis cod. pen., cui il giudice sarebbe stato tenuto in ragione del fatto che l’applicazione della predetta sanzione resta sottratta all’accordo tra le parti.
3. Con un secondo motivo di ricorso eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 218 Cod. Strad. per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost., in quanto la possibilità per il conducente cui viene sospesa la patente di guida di presentare l’istanza al prefetto al fine di ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e per esclusive e motivate esigenze di lavoro, introdotto con la legge 120/2010, è esclusa nel caso in cui dalla violazione sia derivato un incidente, comportando così una evidente disparità di trattamento tra colui che viola per grave imprudenza la medesima disposizione senza provocare incidenti e chi invece vi resta coinvolto.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo del ricorso che il provvedimento impugnato non presenta alcun profilo di illegittimità, risultando conforme a legge ed adeguatamente motivato in relazione al rito prescelto.
Si rammenta, a tale proposito, che questa Corte ha già avuto modo di precisare come, in sede di patteggiamento, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da parte del giudice è soggetta a motivazione sul punto soltanto nel caso in cui la misura si allontani dal minimo edittale e non anche quando ad esso sia pari o se ne discosti di poco, ovvero sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, poiché in tali casi è sufficiente una motivazione implicita (Sez. IV n. 21194, 31 maggio 2012; Sez. IV n. 35670, 28 settembre 2007; Sez. IV n. 2278, 23 febbraio 1998}.
Inoltre, l’applicazione della sanzione amministrativa in esame consente al giudice uno spazio di valutazione discrezionale limitato alla determinazione della durata del periodo dl sospensione, che va stabilito, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità specifica nella guida dimostrata dall’imputato (Sez. IV n. 11522, 11 marzo 2004).
L’ambito di operatività del giudice del merito resta dunque circoscritto alle valutazioni appena indicate e non comporta certo, nella quantificazione della sanzione amministrativa accessoria, l’applicazione di circostanze attenuanti, comuni o generiche, che sono circostanze del reato.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il giudice per le indagini preliminari ha compiutamente indicato le ragioni della sua decisione, richiamando espressamente il grado della colpa particolarmente elevato e la congruità della sanzione amministrativa applicata.
5. Quanto al secondo motivo di ricorso, in disparte la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, considerato che essa riguarda disposizione diversa (art. 218 Cod. Strad.) rispetto a quella applicata nella fattispecie (art. 222 Cod. Strad. e concernente un particolare trattamento di favore applicabile solo nel caso in cui dalla violazione delle norme di circolazione non sia derivato un incidente e riservato, quindi, alle situazioni che evidenziano una minore pericolosità del contravventore, deve ricordarsi che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, in ogni caso, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale, stante l’impossibilità di originare un nuovo grado di giudizio, il quale, solo, potrebbe legittimare l’indagine di rilevanza e ammissibilità della questione (v. Sez. VI n. 22439, 4 giugno 2008).
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta questione di legittimità costituzionale ed il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000.00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29.11.2012

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