Sospensione della patente di guida al pirata della strada che non si fermò dopo l’incidente, anche in caso di patteggiamento (Cass. pen. n. 36386/2013)

Redazione 05/09/13
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Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 13.8.011 ex art. 444 c.p.p., applicava a *****, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con la riduzione del rito, la pena di mesi dieci di reclusione per il reato di omissione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone di cui all’art. 189 comma 6 d.lvo 285/92 (codice della strada).
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando che il giudice ha omesso di provvedere all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
L’art. 189 comma 6 d.Lvo 285/92 (codice della strada), ascritto all’imputato *****, prevede, in aggiunta alla pena principale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, titolo VI d.lvo cit. d.lvo.
La sentenza impugnata, nel ratificare l’accordo fra le parti sulla pena, in relazione al contestato reato di cui all’ art. 189 comma 6 d.lvo 285/92 (codice della strada), ha omesso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che consegue ope legis ai sensi dell’art. 222 co 1^ c.d.s., come richiamato dall’art. 189 co 6 c.d.s., in caso di violazione delle norme del codice della strada dalle quali derivino danni alle persone.
In presenza di tale requisito, ovvero la diretta riconducibilità, sul piano causale, dei danni alla persona alla violazione delle regole sulla circolazione, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida deve essere applicata anche con la sentenza di patteggiamento.
Invero, secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ex art.444 primo comma cod. proc. pen., debbono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che dall’illecito contestato ed accertato conseguono di diritto, come la sospensione della patente di guida, atteso che il divieto di applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 445 cod. proc. pen. non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.
Il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. La sospensione della patente di guida, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra quindi tra le pene accessorie espressamente escluse dall’art. 445 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere disposta anche in presenza di sentenza di applicazione della pena, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. U, n.848805/1998, 1/07/1998,rv. 210981, sez. 6 n. 45687 del 20/l1/2008-10/12/2008 Rv. 241611, Sez. 4, n. 27994del 03/07/2012 – 12/07/2012 Rv. 253591).
Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice riguardava il reato omesso arresto del veicolo in conseguenza di incidente stradale con danni a persone, reato dal cui accertamento consegue, come conseguenza diretta, secondo quanto disposto dall’art. 186 co 2 c.d.s., l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in questione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente.
Poiché l’applicazione in concreto di tale misura comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito in ordine alla durata, che deve essere determinata secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Salerno.
Così deliberato in camera di consiglio, il 26 marzo 2013.

Redazione