Sistema binario negli istituti di alta formazione artistica e musicale (Cons. Stato n. 588/2014)

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Massima

La legge di riforma degli istituti di alta formazione artistica e musicale contiene una implicita conferma del sistema binario, ovvero la necessità di prevedere la figura del presidente del consiglio di amministrazione e quella del direttore artistico.

Il sistema binario garantisce un alto livello di legalità degli ordinamenti degli istituti, in quanto alla prima figura competono funzioni amministrative, mentre alla seconda funzioni artistico – didattiche.

 

Premessa

Nella decisione del 7 gennaio  2014 n. 588 i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che la  legge del 21 dicembre 1999 n. 508 (1) contiene un’implicita conferma del sistema binario.

Tale sistema consiste nella necessità di prevedere la figura del presidente del consiglio d’amministrazione e quella del direttore artistico; alla prima figura, secondo tale sistema, competono  le funzioni amministrative mentre al direttore artistico competono funzioni artistico-didattiche.

Nella fattispecie concreta posta all’attenzione del Consiglio di Stato, appare evidente dalla sentenza appellata che alla ricorrente (2), dopo l’esclusione della lesività del bando relativo all’aggiornamento della graduatoria annuale d’istituto e l’eccepita acquiescenza a seguito della partecipazione, era stato accolto in parte il ricorso per l’annullamento degli atti della procedura.

I primi giudici, respinta la denunziata preclusione all’indizione dell’aggiornamento della graduatoria, hanno invece ritenuto il provvedimento di nomina della commissione (3) in contrasto alla deliberazione del Consiglio accademico del 15 novembre 2007 (4).

In sede di appello il Ministero aveva lamentato che il DPR del 28 febbraio 2003 n. 132 nonché lo statuto avrebbero lasciato sul generico le competenze attribuite al Consiglio accademico, rinviando al regolamento ministeriale non ancora emanato per le specificazioni.

Aveva, altresì, precisato che la sostituzione era avvenuta per l’impossibilità del Direttore e del Vice Direttore di presenziare alle relative operazioni; che l’assorbimento dichiarato delle altre censure non ha condotto all’esame dei motivi addotti nell’atto introduttivo e privi di consistenza giuridica.

Non si sono costituiti in giudizio né l’appellata, né il controinteressato.

All’udienza del 12 novembre 2013 la causa è stata posta in decisione.

Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente che “l’art. 2 della predetta legge n. 508, nel riconoscere alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale il diritto di darsi ordinamenti autonomi, al comma 7, lettera e), dispone che il regolamento ministeriale disciplina “le procedure di reclutamento del personale”.

Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508), all’art. 8, lettera e), prevede che il Consiglio Accademico “esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge”, cui si è adeguato lo Statuto in stretta aderenza nell’art.12”.

 

 

Conclusioni 

 

Precisa il Consiglio di Stato nella sentenza de qua, e ricordando precedenti sul tema, che  la separazione di funzione tra le distinte figure organiche del Consiglio accademico e del Direttore costituisce un principio generale e un limite volto a garantire una maggiore efficienza e legalità attraverso il reciproco controllo tra i due organi (5).

Il Consiglio di Stato nella decisione del 7 gennaio 2014 n. 588 ha, quindi, definitivamente pronunciando sul ricorso, respinto l’appello e per l’effetto ha confermato la sentenza impugnata, non decidendo nulla per le spese.

 

1)     Di riforma degli istituti dell’Alta formazione artistica e musicale (Afam)

2)     Docente temporanea di estetica presso l’accademia delle belle arti

3)     Adottato dal Direttore dell’Accademia il 19 novembre 2007, prot. n. 3713, con la indicazione di un diverso Presidente

4)     Prevedente che le commissioni dovessero mantenere la medesima composizione di quelle nominate per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per l’anno accademico 2006/2007

5)     Cons. Stato, Atti norm., 20 dicembre 2002, n. 4214, in relazione a Presidente di consiglio d’amministrazione

Sentenza collegata

40614-1.pdf 123kB

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Rinaldi Manuela

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