Sinistro stradale: concorso di colpa se la vittima non indossava la cintura di sicurezza (Cass. pen. n. 25138/2013)

Redazione 06/06/13
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Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di M.G. avverso la sentenza emessa in data 8.10.2012 dalla Corte di Appello di Roma che riduceva la pena inflitta al predetto a mesi dieci di reclusione e gli revocava la sospensione della patente, in riforma di quella in data 6.2.2008 del Tribunale di Viterbo, con cui il M., all’esito del giudizio abbreviato, era stato riconosciuto colpevole dei delitti di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di B.D. (collisione con l’auto Fiat Panda condotta dalla vittima a seguito di invasione da parte dell’auto Lancia Dedra condotta dal prevenuto dell’opposta corsia di marcia a velocità superiore a quella consentita), di lesioni colpose aggravate in danno di M.S., passeggero dell’auto condotta da B.D. , nonché di lesioni colpose aggravate in danno di G.P. conducente dell’auto W Polo (che seguiva la Fiat Panda predetta) contro cui l’auto condotta da B.D. andava successivamente a collidere (ferma la ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 589 comma 3^ c.p.).
Deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, rappresentando i vari errori ricostruttivi dell’incidente in cui era incorso il giudice a quo che non aveva tenuto conto, in relazione ai dato concernente la velocità, della diversa ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall’imputato, secondo cui era stata la vettura del B. ad invadere la semicarreggiata percorsa dall’imputato, con la conseguente omessa vantazione dell’eventuale concorso di colpa della persona offesa.
Rappresenta l’illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’espletamento di una perizia, necessaria per valutare i parametri assunti dal consulente del P.M. ed in particolare se fosse possibile che la Fiat Panda avesse a sua volta invaso l’opposta corsia di marcia concorrendo in tal modo nella causazione del sinistro e le rispettive velocità tenute dagli autoveicoli al momento dell’impatto.
Deduce, inoltre, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al concorso di colpa, in via subordinata reclamato, attesa l’imprudente condotta della vittima che non aveva indossato la cintura di sicurezza, con riflessi sul nesso eziologico con la condotta di guida dell’imputato o, quanto meno, sul concorso di colpa.
Si duole, infine, della mancata motivazione in ordine alla richiesta di compensazione delle spese processuali liquidate alle parti civili, richiamando a tal proposito due massime d relative a sentenze di questa Corte di legittimità.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata ha affrontato con dovizia di logiche argomentazioni e meticolosa analisi dei motivi d’appello ogni possibile incongruenza ricostruttiva dell’incidente e ribadito motivatamente le conclusioni del Giudice di primo grado in punto di penale responsabilità – sulla scorta dei rilievi del consulente del P.M., dei rilievi fotografici in atti e delle dichiarazioni del conducente della Polo che seguiva la Panda -, di esclusione del concorso di colpa altrui, dell’inconsistenza della versione ricostruttiva offerta dall’imputato, della velocità eccessiva tenuta dall’auto dei M. quale causa originaria dell’impatto prodotto, a sua volta, dallo sbandamento dell’auto provocato dalla predetta velocità, della corretta esclusione della invocata compensazione delle spese sostenute dalle parti civili ed escludendo la necessità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’espletamento di una perizia volta ad accertare la possibilità che la Panda della vittima avesse invaso la corsia di marcia percorsa dall’auto del M. , ritenuta una mera illazione alla luce di tutte le risultanze valutate in sentenza. Consegue l’aspecificità delle relative censure sopra richiamate che hanno riproposto in questa sede sostanzialmente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale che le ha disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Infatti, è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Del resto, le censure concernenti la dinamica dell’incidente e l’affermazione di colpevolezza dell’imputato risultano infondate, nonché tendenti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., n. 6402/97, imp. ********* ed altri, Rv. 207944; Sez. Un., rie. *****, 24.11.1999, Rv. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio, riconosciuto dallo stesso ricorrente che ne ha riportato la massima che segue, secondo cui “la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione” (Cass. pen., Sez. IV, 5.2.2007, n. 885). E la motivazione, come sopra rilevato, è del tutto congrua od esente da vizi logici o giuridici.
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’incidente stradale oggetto del processo. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede – attraverso considerazioni e deduzioni svolte sostanzialmente in chiave di puro merito – tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dal giudice stesso. Va sottolineato, in proposito, che quest’ultimo, dimostrando di aver compiutamente anche vagliato le considerazioni difensive, ha esplicitamente ed espressamente richiamato le più significative risultanze probatorie. Neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 (c.d. Legge Pecorella) all’art. 606 del codice di rito.
Peraltro, benché si debba riconoscere al giudice, anche in sede di giudizio abbreviato, la facoltà di assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari alla decisione, deve ritenersi preclusa, dalla scelta del rito, solo e proprio l’acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità di esso all’imputato (Cass. pen. Sez. IV, n. 35247 del 15.6.2005 Rv. 232580 e Sez. III, n. 33939 del 16.6.2010 Rv. 248229).
Né va sottaciuto che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. VI, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064): ma nel caso di specie la Corte ha comunque ha esplicitamente dato conto con adeguata e logica motivazione, della ritenuta superfluità della prova richiesta.
Quanto alla pretesa compensazione delle spese, per un verso, esula dal sindacato di legittimità, e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione della opportunità o meno di disporre la compensazione, e, dall’altro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico della parte soccombente, che costituisce regola generale.
È invece fondata la censura di vizio motivazionale in ordine atta prospettazione difensiva secondo cui la vittima dell’incidente non avrebbe fatto uso della cintura di sicurezza, con conseguenti profili di colpa concorrente.
A tal proposito la Corte territoriale (pagg. 18-19 sent.) ha giustificato il rigetto dell’analogo motivo di appello, assumendo che “se è ravvisabile una ipotesi di responsabilità nel non aver fatto indossare la cintura di sicurezza ai terzi trasportati,… ciò non è possibile nei propri confronti, in quanto nessun soggetto può essere costretto a proteggere sé stesso”. Ritiene, oltre a formulare ulteriori argomentazioni sulla medesima linea a sostegno di tale tesi, che nessun nesso causale possa essere individuato tra il sinistro e la cintura di sicurezza della vittima.
Tale ragionamento deve ritenersi del tutto erroneo e manifestamente illogico.
L’art. 172 C.d.S. Impone l’obbligo del’uso delle cinture di sicurezza, in primo luogo, al conducente dell’auto, prevedendo sanzioni amministrative.
Invero, com’è noto, le cinture di sicurezza sono, in caso di incidente, uno dei più importanti meccanismi di protezione per chi si trova all’interno dell’autovettura. Esse riducono il rischio che il guidatore ed i passeggeri urtino l’interno del veicolo o vengano catapultati fuori al momento dell’impatto. I loro corpi infatti, se non trattenuti, continuerebbero a muoversi in avanti per inerzia e, con l’energia cinetica determinata dulia loro velocità, verrebbero proiettati contro il volante, il cruscotto e il parabrezza, che potrebbero sfondare procurandosi lesioni e venendo catapultati all’esterno.
Tale previsione, in una all’obbligo per le case costruttrici di auto di munirle di cinture di sicurezza omologate, manifesta la piena assunzione da parte del legislatore di un onere di tutela dell’incolumità e salute pubblica anche nello specifico settore, al pari di ogni altra prescrizione relativa alla circolazione stradale.
Ma è chiaro che, se è vero che, come riconosce lo stesso giudice a quo, l’inottemperanza all’obbligo di far indossare la cintura di sicurezza ai passeggeri comporta la diretta responsabilità del conducente, non può escludersi che la violazione del medesimo obbligo relativo alla persona stessa del conducente possa rappresentare un più o meno consistente ed apprezzabile contributo causale alla produzione dell’evento mortale, traducendosi, così, in un eventuale concorso colposo della vittima che deve essere necessariamente valutato e quantificato ai fini delle connesse determinazioni, secondo quanto sollecitato dal ricorrente (cfr. Cass. pen. Sez. IV n. 37327 del 5.6.2012, non massimata).
Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio” (Sez. IV, n. 42492 del 3.10.2012, Rv. 253737).
Mette conto sottolineare, infatti, che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, che la Corte territoriale sembra ritenere accertato, non varrebbe comunque ad escludere la penale responsabilità del M. , apparendo di tutta evidenza – come motivatamente affermato dai giudici di merito – la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato (in relazione a tutti i profili di colpa, generica e specifica, contestati, con riferimento alle norme della circolazione stradale) e l’evento, non potendo certo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso della cintura di sicurezza: “in tema di causalità, la condotta negligente od imprudente originata dall’altrui condotta colposa non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, non risultando abnorme ne1 del tutto imprevedibile” (“ex plurimis” Sez. IV, n. 32303 del 2.7.2009, Rv. 244865).
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il concorso di colpa della vittima dell’omicidio colposo e alle conseguenti statuizioni, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Il ricorso va, invece, rigettato nel resto, onde consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, nelle misure rispettivamente liquidate in dispositivo e con compensazione delle stesse al 50% nei confronti di B.M.C., B.L., B.B., V.M., B.C., B.C. e B.A., parti civili direttamente legate al deceduto B.D. , attesa la sostanziale parziale soccombenza di queste ultime.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il concorso di colpa della vittima dell’omicidio colposo e alle conseguenti statuizioni, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalla costituite parti civili B.M.C., B.L., B.B. , V.M., B.C., B.C. e B.A. che liquida per l’intero in Euro 7.200,00 oltre IVA e CPA, compensando le stesse al 50%.
Condanna, altresì, M.G. alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile M.S. che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Redazione