Silenzio-rifiuto in materia di rinnovo permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 97/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 11/01/12
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FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– come risulta dalla relazione depositata in giudizio dalla Questura di Foggia, il silenzio-inadempimento contestato dall’originario ricorrente deve ormai ritenersi venuto meno in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, la Questura di Foggia ha provveduto sull’istanza presentata;
– in particolare, con nota in data 26 ottobre 2009, la Questura di Foggia, ha respinto l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata dal signor B.;
– avverso tale provvedimento, il signor ******** ha proposto un ricorso di annullamento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che risulta ancora pendente;
– pertanto, con riferimento al presente giudizio avverso il silenzio-inadempimento, che ha ad oggetto solo la sussistenza dell’obbligo di provvedere, l’adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della materia del contendere, determinando, quindi, l’improcedibilità del ricorso di primo grado e, di conseguenza ,del presente appello;
– ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’appellato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione