Silenzio-inadempimento dell’amministrazione (TAR Lazio, Roma, n. 1355/2013)

Redazione 07/02/13
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SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7138 del 2012, proposto da:
***************, ***********, **********, *********, *************, rappresentati e difesi dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Properzio, 37;

contro

Cri – Croce Rossa Italiana, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto sull’atto di diffida del 10.05.2012,spedito in data 21.05.2012 con raccomandata A/R n.145237486-2 tendente ad ottenere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto con determina del 29/02/2008 per la copertura di n.12 posti di dirigente di seconda fascia – art. 117 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cri – Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa ***************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, in via preliminare, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla presente controversia in cui, a valle dell’istanza volta ad ottenere un provvedimento espresso, i ricorrenti implicitamente contestano – senza tuttavia avere impugnato i relativi provvedimenti- le determinazioni assunte dall’amministrazione nel corso degli anni 2008/2011, con cui si è proceduto a coprire posizioni dirigenziali vacanti mediante la stipula di contratti a tempo determinato ex art.19 D.lgs.165/01 nonché attraverso la mobilità volontaria, anziché attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Ed invero, ricade nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo la scelta discrezionale dell’amministrazione su quale sia il canale di provvista del personale cui si intende fare ricorso (cfr.T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 27-09-2012, n. 592; cfr.T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, 23-11-2012, n. 805; T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 09-11-2012, n. 1914) così come, a maggior ragione, quella di non procedere ad assunzione alcuna;

Rilevato, infatti, che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il silenzio rifiuto del 10.05.2012,spedito in data 21.05.2012 con raccomandata A/R n.145237486-2 opposto dall’amministrazione sull’atto di diffida, tendente ad ottenere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto con determina del 29/02/2008 per la copertura di n.12 posti di dirigente di seconda fascia, successivamente ridotti a 9 e quindi ad 8, con determine non impugnate (n.5 del 21.01.2009 e n.154 del 17 giugno 2009).

Considerato, in particolare, che i ricorrenti hanno evidenziato di aspirare all’assunzione in quanto tra i 9 idonei in attesa di assunzione due sono già Dirigenti in servizio presso altre amministrazioni e una ulteriore candidata idonea è stata dichiarata vincitrice in quanto riservataria e, quindi, è già in servizio presso la Croce Rossa;

Considerato che, perché possa esservi silenzio-inadempimento dell’amministrazione, non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma occorre che l’amministrazione contravvenga ad un preciso “obbligo di provvedere” (Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2012, n. 6183; Cons. Stato Sez. III, 30-11-2012, n. 6149).

Considerato che siffatto obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell’Amministrazione stessa, ma in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 12-11-2012, n. 1863 );

Ritenuto che, nel caso di specie – in mancanza peraltro di una previa determinazione dell’amministrazione di coprire gli eventuali posti vacanti- non è dato ravvisare detto obbligo: ed invero, la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una mera facoltà per l’Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell’Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l’obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (Cassazione civile sez. un.

12 novembre 2012; n. 19595; Consiglio di Stato, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 5217; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 05 giugno 2012, n. 5059);

Ritenuto pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per mancanza dei presupposti di legge e che le spese di lite possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013

Redazione