Silenzio dell’amministrazione su esposto con il quale si chiede la convocazione del consiglio provinciale (Cons. Stato n. 4721/2013)

Redazione 24/09/13
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FATTO e DIRITTO

Considerato:
– che con istanza del 9 dicembre 2011, indirizzata al Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, il ricorrente ha chiesto la convocazione dell’Organo consiliare per pronunciarsi circa la vigenza del Piano regolatore generale di Urbino adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 16 gennaio 1964 e sull’inefficacia dei successivi strumenti urbanistici, in base ai quali gli era stato opposto diniego di concessione edilizia;
– che, a seguito dell’inerzia dell’amministrazione, lo stesso ricorrente ha adito il Tar delle Marche per sentir dichiarare l’obbligo dell’amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza;
– che il Tar, con sentenza n. 757/2012 del 23.11.2012, ha respinto il ricorso per l’insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere a carico della Provincia, per la mancanza di una posizione qualificata e differenziata del ricorrente rispetto all’esposto – denuncia presentato e per la tassatività delle ipotesi di convocazione obbligatoria del Consiglio Provinciale, ai sensi degli articoli 40, primo comma, 151, primo comma e 39, secondo comma d. lgs. n. 267/2000, non comprendenti quella delineata dal ricorrente;
– che l’interessato ha proposto appello, assumendo la titolarità di una posizione qualificata e differenziata in ordine alla richiesta di pronuncia sulla vigenza del piano regolatore del 1964 e sull’illiceità del comportamento tenuto dall’Amministrazione mediante la convalida della deliberazione di approvazione del nuovo PRG;
– che alla camera di consiglio del 4 giugno 2013 l’appello è stato trattenuto in decisione;
Considerato, altresì:
– che il ricorrente, attraverso l’esposto – denuncia del 9 dicembre 2011, sul quale ha chiesto all’amministrazione provinciale di pronunciarsi, mediante convocazione del Consiglio provinciale, ha censurato il procedimento di approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Urbino, in particolare lamentando la convalida da parte del Consiglio Provinciale (deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 marzo 2000) della deliberazione di giunta annullata dal Tar Marche, con sentenza n. 389/2000, per incompetenza;
– che la questione della legittimità della convalida da parte del Consiglio dell’approvazione del nuovo piano regolatore, a seguito di annullamento della delibera di Giunta per incompetenza, è stata oggetto di ricorso giurisdizionale del *******, respinto con la sentenza del Tar Marche n. 556/2001, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3371/2009 del 29.5.2009, in relazione alla quale si è formato il giudicato;
– che, se è innegabile che la pubblica amministrazione debba comportarsi secondo buona fede e correttezza, è altrettanto vero che essa non ha alcun obbligo di provvedere, pronunciandosi al riguardo e convocando a tal scopo l’organo consiliare, su una richiesta riguardante un provvedimento divenuto oramai inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato reiettivo sulla sua impugnazione (Cons. Stato Sez. IV, 23-02-2012, n. 984);
– che, inoltre, la convocazione del Consiglio Provinciale richiesta dal ricorrente non rientra, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, tra quelle obbligatoriamente previste dal d. lgs. n. 267/2001, né la relativa domanda esige una pronuncia espressa, posto che il potere di convocazione del Consiglio è attribuito esclusivamente al Presidente e deve essere esercitato secondo le modalità e su richiesta dei soggetti indicati all’art. 39, comma 2 d.lgs. n. 267/2001;
– che, pertanto, in mancanza di un obbligo in capo all’amministrazione di provvedere sull’istanza del ricorrente, l’appello deve essere respinto;
– che la mancata costituzione della Provincia esime il collegio dal provvedere sulle spese del grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013

Redazione