Si fa difendere da un avvocato, anche se non necessario: non è una giustificazione per la compensazione delle spese di giudizio (Cass. n. 10026/2013)

Redazione 24/04/13
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Ordinanza

 
Fatto e diritto

“Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, pronunziando sull’appello avverso quella n. 50033/09 del Giudice di Pace in sede, appellata in punto di regolamento delle spese da P.M., che, pur vedendosi accogliere, per tardiva emissione ex artt. 203, 204 C.d.S. del provvedimento, un’opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione stradale, aveva subito la compensazione totale delle spese del giudiziosa rigettato il gravame,cui aveva resistito,quale ente delegato dalla Prefettura, Roma Capitale (già Comune di Roma), compensando anche le spese di secondo grado.
Ha ritenuto il giudice di appello che “i giusti motivi” ex art. 92 c.p.c., comma 2, pur non esplicitati dal primo giudice, potessero in concreto individuarsi nella circostanza che l’opposizione era stata accolta “per motivi che prescindono dall’accertamento di merito circa la effettiva commissione dell’illecito”, nella non necessità del patrocinio tecnico nel giudizio innanzi al G.d.P, nell’esenzione, all’epoca, di tali cause dal contributo unificato e nell’obbligo di notifica degli atti introduttivi a carico della cancelleria, “non volendosi gravare l’interessato da alcun onere in relazione al limitatissimo valore della controversia”. Ricorre contro tale sentenza la P. , con unico motivo, deducente violazione o falsa applicazione degli artt. 91 co.1, 92, co. 2, 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 co.2 disp.att., 111 Cost., omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione. Resiste l’amministrazione con controricorso. Il ricorso, ad avviso del relatore, è manifestamente fondato.
L’obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente,come previsto dall’art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. 263/05 (nella specie ratione temporis applicabile), gli “altri giusti motivi” (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti a compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto soltanto con l’indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia,e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o,ancora, alla limitata attività difensiva svolta (v., tra le altre,Cass. nn 26897/11,15413/11).
Nella specie la considerazione che l’opposizione fosse stata accolta su una questione preliminare,senza esame del merito (neppure delibato), deve ritenersi del tutto inidonea al riguardo, risolvendosi nel riferimento a ragioni che comunque non escludevano o attenuavano la soccombenza dell’amministrazione opposta,che con il provvedimento adottato oltre i termini di legge aveva dato causa al giudizio.
Altrettanto inidonei risultano gli altri criteri esposti, non assurgenti a ragionevoli parametri equitativi, correlati alla specificità del caso in quanto correlati ad alcuni aspetti, processuali e fiscali propri del giudizio oppositivo ex art. 22 L. 689/81 di primo grado, valevoli nella generalità dei casi.
In particolare inidoneo è il riferimento alla non obbligatorietà del patrocinio tecnico, che comunque costituisce pur sempre una facoltà di cui l’opponente, ove non si ritenga in grado di agire e difendersi personalmente, può legittimamente avvalersi nell’esercizio dei diritti di azione difesa riconosciuti dall’art. 24 Cost., senza che tale scelta possa risolversi a suo svantaggio, comportando in concreto,proprio in considerazione del modesto valore economico della controversia un sacrificio economico superiore a quello del legittimo vantaggio conseguito con l’accertamento giudiziale della fondatezza delle sue ragioni, così vanificando l’esercizio dei fondamentali diritti suddetti (in tal senso, v., tra le altre Cass. nn. 12893/11,20017/07).
Si propone, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Tanto premesso,rilevato che alla riportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni di parte o del P.G., condividendo integralmente le ragioni esposteci collegio decide in conformità alla proposta del relatore, cassando la sentenza impugnata limitatamente al regolamento delle spese e rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altro magistrato del Tribunale di Roma, al medesimo demandando anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, limitatamente al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, e rinvia, anche per la pronunzia in ordine a quelle del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Redazione