Si configura il reato di imbrattamento per chi affigge manifesti in un luogo di interesse storico e artistico (Cass. pen. n. 845/2013)

Redazione 09/01/13
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Fatto e diritto

1- D.C.M. e P.S., personalmente, A.S. e S.C., tramite difensore, già condannati in primo e secondo grado – sentenze del giudice di pace di Lecce in data 30.4.2008 e del tribunale, in composizione monocratica,della stessa città in data 14/20.2.2012 – alla pena di Euro 600,00 di multa per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui ex art. 639 c.p., ricorrono per cassazione avverso questa seconda decisione, deducendo nell’ordine, tutti, due ragioni di doglianza: nullità della impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale perché la mera affissione di manifesti sulla (omissis) in (omissis), non integrerebbe la condotta di imbrattamento, e vizio di motivazione in ordine al diniego della ricorrenza, nel caso di specie, non già di un illecito penale, ma al più dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 113 T.U.L.P.S. – r.d. n. 773/1931. D.C. e P. si dolgono anche del vizio di motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. I ricorsi non sono fondati perché la condotta tipicizzata – l’imbrattamento – specie ove incidente, come nella specie su cose di interesse storico e artistico, come la “(omissis) ” di (omissis), deve interpretarsi, ad avviso del Collegio, in modo rigoroso, proprio tenendo conto dell’alto valore per l’appunto storico e artistico della cosa, che trova corrispondenza peraltro nella previsione di una mirata circostanza aggravante che sottolinea della relativa condotta il particolare disvalore giuridico – sociale.
Invero la condotta di imbrattamento presuppone che l’evento conseguente consista in un pregiudizio sul versante della pulizia, nettezza, tale da rendere sudicia, sporca la superficie interessata. Può aggiungersi anche che il reato contestato costituisce una forma sussidiaria rispetto al delitto di danneggiamento, dal quale si differenzia perché il danno suo costitutivo, pur avendo una certa rilevanza, sia di facile e completa eliminazione. Nel caso di specie gli stessi giudici di appello hanno attestato che, pur se nessun danno è conseguito alla affissione, e pur se le forze dell’ordine intervenute hanno subito e facilmente staccato i manifesti senza alcuna particolare attività di ripristino, pur tuttavia la colla necessaria per l’affissione ha imbrattato la superficie oggetto di un particolare, specifico impegno di tutela giuridico – penale. Quanto al dolo, può ben dirsi che l’elemento psicologico può ritenersi in re ipsa per il fatto che l’uso della colla imbratta, secondo la ricostruzione normativa, per definizione la superficie sulla quale è apposta.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Redazione