Si alla confisca del ciclomotore al padre se il figlio non mette il casco (Cass. n. 3613/2013)

Redazione 13/02/13
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Ordinanza

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il Giudice di pace di Nocera Torinese ha accolto il ricorso in data 30 maggio 2006 di C.C.D. e, per l’effetto, ha annullato il verbale di accertamento n. (omissis), con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 171 C.d.S., per avere il figlio minore C.A. condotto un ciclomotore senza l’uso del casco protettivo.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 10 agosto 2010, ha rigettato l’appello del Ministero dell’interno, ritenendo non applicabile nella specie la sanzione della confisca, appartenendo il motoveicolo a persona estranea alla violazione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 213 C.d.S., comma 6.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero ha proposto ricorso, sulla base di un motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico motivo (violazione dell’art. 213 C.d.S., e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2), l’Amministrazione ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto illegittima la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore del minore trasgressore.

La censura è, ad avviso del relatore, fondata.

Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 2, comma 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore senza l’uso del casco protettivo (art. 171 C.d.S.), ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore (in relazione a quanto previsto dall’art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, nel testo, ratione temporis applicabile, introdotto dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 5 bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, prima delle modifiche apportate dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 169, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286), senza che sia applicabile, nella specie, l’art. 213, comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa (Cass., Sez. 2^, 14 ottobre 2009, n. 21881).

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’opposizione al verbale proposta dal C. deve essere rigettata;

che le spese del giudizio di appello e di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che il Ministero si sia costituito a mezzo dell’Avvocatura distrettuale nel giudizio dinanzi al Giudice di pace) – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l’opposizione al verbale proposta da C.C..

Condanna il C. al rimborso, in favore del Ministero, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio dinanzi al Tribunale, in complessivi Euro 450, oltre alle spese prenotate a debito, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 585, oltre alle spese prenotate a debito.

Redazione