Sì all’assegno di invalidità per lo straniero non ancora cittadino italiano, se ha permesso di soggiorno ed è coniugato con un italiano (Cass. n. 4110/2012)

Redazione 14/03/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova accoglieva la domanda di ****** nei confronti dell’Inps per ottenere l’assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, ma solo a partire da primo gennaio 2009, data in cui la medesima era divenuta cittadina italiana, negandolo però per il periodo precedente, pur prendendo atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2008, e pur considerando che la medesima era coniugata con un cittadino italiano ed era titolare di permesso di soggiorno.

Avverso detta sentenza la E. ricorre, l’Inps resiste con controricorso. ***** la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Vista la memoria critica dell’Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Ed infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 0187 del 2010 ha affermato “E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13.

Il suddetto assegno – attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità – costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza.

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poichè discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.

Già con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che legislatore è consentito “subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;

una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.

Nè, contrariamente a quanto assume l’Istituto, il diritto è subordinato al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Redazione