Sequestro preventivo (Cass. pen. n. 1467/2013)

Redazione 11/01/13
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Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 1.3.2012 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame proposta da R.G., quale legale rappresentante della ******à D. V. di T. M. e C. s.n.c., avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Verona del 27.10.2011, con il quale era stata respinta l’opposizione proposta avverso il diniego del P.M. di restituzione delle cose sequestrate.
Rilevava il Tribunale che il mantenimento del sequestro a fini preventivi era stato legittimamente disposto dal GIP, sussistendo il fumus dei reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. dal momento che l’immissione in commercio di apparecchiature con marchio CE non rispondenti ai requisiti di conformità previsti dalle direttive CE in tema di compatibilità elettromagnetica e bassa tensione integra una condotta idonea ad ingannare il consumatore. Né sussisteva rapporto di specialità con l’art. 15 D.L.vo 194/2007 che punisce, con sanzione amministrativa, l’immissione sul mercato di apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione e tutela, conseguentemente, un bene giuridico diverso (conformità tecnica dei beni e, pertanto, la loro sicurezza).
Sussisteva poi il pericolo che la libera disponibilità dei macchinari potesse protrarre le conseguenze dei reati ed agevolare la commissione di ulteriori reati collegati alla commercializzazione di prodotti non affidabili.
2. Ricorre per Cassazione R.G., nella qualità.
Dopo aver ricordato che il P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di urgenza di apparecchiature di elettrostimolazione e che con provvedimento in data 21.4.2010 aveva rigettato l’istanza di restituzione di quanto sequestrato sul presupposto che le apparecchiature erano provviste di marchio CE non rispondente ai requisiti di conformità e che il P.M., a seguito di opposizione, davanti al GIP aveva chiesto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, denuncia la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 5 D.L.vo 194/07 e degli artt. 515 e 517 c.p., nonché la violazione ed erronea applicazione del disposto dell’art. 9 L. 689/81.
Il fatto contestato ed oggetto dell’indagine preliminare rientra nella previsione di cui all’art. 15 D.L.vo 194/07 che, riguardando non solo l’immissione sul mercato del prodotto ma anche l’eventuale contrasto con la normativa di compatibilità elettromagnetica, è norma speciale, per cui, ai sensi dell’art. 9 L. 689/81, non trovano applicazione gli artt.515 e 517 c.p. La vendita o la messa in circolazione regolano, comunque, fattispecie di immissione sul mercato di prodotti, per cui se tale immissione riguarda prodotti con marchiatura CE, in assenza dei requisiti prescritti, non può che trovare applicazione l’art. 5 D.L. 194/07.
Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 324 c.p. Il P.M. ha operato la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, assumendo che non era in contestazione la pericolosità dei macchinari. Il GIP prima ed il Tribunale poi hanno, invece, ritenuto, nel mantenere il provvedimento di sequestro, che i macchinari fossero potenzialmente pericolosi per la salute. E quindi hanno disposto il mantenimento del sequestro per finalità diverse.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il D.L.vo 6.11.2007 n. 194, come emerge già dall’art., che specifica “Oggetto ed ambito di applicazione”, disciplina la “compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite all’art. 3″.
E per compatibilità elettromagnetica si intende “l’idoneità di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili” (art. 3 D.L.vo cit.).
Secondo l’art. 9 del medesimo D.L.vo la conformità dell’apparecchio ai requisiti essenziali di cui all’allegato I è dimostrata mediante la procedura descritta nell’allegato II. Tuttavia il responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato può avvalersi anche della procedura descritta nell’allegato III.
Gli apparecchi, la cui conformità al presente decreto legislativo è stata stabilita secondo la procedura di cui all’art. 9, recano la marcatura CE attestante tale conformità (art. 10).
Infine l’art. 15 sanziona amministrativamente chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato I e chiunque immette nei mercato, commercializza distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato I, siano sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all’allegato IV.
Il D.L.vo 194/2007, come emerge chiaramente dalle norme sopra richiamate, riguarda esclusivamente la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e la mancata osservanza di tali norme comporta, oltre l’applicazione della sanzione amministrativa, il sequestro delle apparecchiature. Che il D.L.vo in questione persegua la finalità di garantire la compatibilità elettromagnetica è confermato dal comma 8 dell’art. 15 che prescrive all’organo accertatore delle violazioni di invitare il trasgressore alla foro regolarizzazione nel termine di sessanta giorni (in caso di mancata ottemperanza è prevista la sanzione accessoria della confisca).
La normativa di cui al D.L.vo n. 194/2007 salvaguarda, quindi, la conformità tecnica del bene.
3. L’art. 515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio e, perciò, sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta che quello del produttore a non consentire che i suoi prodotti vengano scambiati con altri; e l’oggetto della tutela dell’art. 517 c.p. è l’ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Le norme in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealtà commerciale che il consumatore.
Non trova, conseguentemente, applicazione l’art. 9 L.689/81, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.
4. Anche il secondo motivo è infondato. Già il GIP aveva chiaramente evidenziato che, stante l’inidoneità tecnica dei beni, la libera disponibilità degli stessi poteva protrarre la conseguenza dei reati contestati, sotto il profilo della loro diffusione, ed agevolare la commissione di ulteriori reati ” in difetto, allo stato, della possibilità di attestare le caratteristiche tecniche di conformità”.
Non vi era alcun riferimento alla finalità di tutela della salute.
Il Tribunale ha fatto riferimento, innanzitutto, alla diffusione “sul mercato di prodotti privi dell’idoneità tecnica, provenienti da soggetti non dotati del potere di apporre la certificazione CE e venduti con caratteristiche qualitative differenti da quelle possedute”, per cui è del tutto irrilevante l’ulteriore richiamo alla potenziale “pericolosità per la salute”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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