Sentenze TAR: se manca la firma del Presidente del Collegio giudicante la sentenza è nulla (Cons. Stato n. 5441/2012)

Redazione 24/10/12
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FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il Comune di Rimini ha chiesto l’annullamento della sentenza di cui in epigrafe nella parte in cui, nel respingere il ricorso, non ha condannato l’impresa al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata realizzazione della Questura.

Con memoria per la discussione il Comune appellante faceva rilevare che in realtà la sentenza impugnata era priva della firma del Presidente del Collegio, lasciando al Collegio la valutazione a tale riguardo.

Chiamata all’udienza pubblica, uditi il patrocinatore della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta in decisione.

La sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per difetto assoluto di forma.

In punto di fatto, è inconfutabile che:

— la decisione pubblicata, come si evince ictu oculi dal suo esame, è stata firmata solo dal giudice estensore (e relatore) e non anche dal presidente del collegio giudicante;

— non vi è alcuna menzione dell’eventuale causa che ha impedito la firma del provvedimento decisorio da parte del presidente;

— che non vi sono elementi per dedurre la ricorrenza nel caso di cui al II° co. dell’art. 88 c.p.a. per cui il provvedimento può essere firmato dall’altro componente, anziano del collegio stesso.

L’articolo 88 primo co. lett. h) del c.p.a.(sulla scia dell’art. 132, III° co. comma, del c.p.c.) precisa che la sentenza emessa deve essere sottoscritta dal presidente e dall’estensore.

La sottoscrizione della sentenza dal parte del giudice collegiale costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui mancanza determina la nullità assoluta ed insanabile (ovvero l’inesistenza del provvedimento, rilevabile d’ufficio: Cass. Civ., sez. III, 24 giugno 2004, n. 11739), cui non può ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali (cfr. Cass. Civ., 13 maggio 2004, n. 9113), né con la rinnovazione della sua pubblicazione dalla parte dello stesso organo giurisdizionale (Cass. Civ., sez. III, 29 novembre 2005, n. 26040).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata di cui si discute (n. 125 del 20 gennaio 2005) deve essere annullata con rinvio al primo giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 84, comma 3, e 105, co. 1 del codice di procedura amministrativa, vertendosi in un difetto assoluto di forma (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4961; sez. V, 27 settembre 2004, n. 6315; Consiglio Stato Sez. IV 02 ottobre 2006 n. 5742).

Ai sensi dell’art. 104, I° co. deve essere dichiarata nulla d’ufficio con rinvio la sentenza del giudice di primo grado firmata dal solo giudice estensore e non anche dal Presidente del Collegio giudicante.

In difetto della costituzione dell’appellata non v’è comunque luogo a pronuncia sulle spese.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

___1. dichiara d’ufficio la nullità della sentenza impugnata per mancanza dei suoi requisiti essenziale di forma e rinvia al TAR ai sensi dell’art. 105, I° co. del codice di procedura amministrativa, vertendosi in un difetto assoluto di forma.

___2. Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012

Redazione