E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione proposto successivamente alla presentazione dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria.

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La decisione che segue richiama l’ indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la presentazione dell’istanza di permesso a costruire  in sanatoria  anteriormente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi produce l’effetto di rendere inammissibile/improcedibile il ricorso  per carenza di interesse, in quanto dall’istanza di sanatoria consegue la perdita di efficacia del provvedimento repressivo e il riesame, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’abusività dell’opera, con conseguente  formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito .

Tanto anche qualora l’Amministrazione procedente abbia  comunicato ai ricorrenti,  con nota formulata ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria, in quanto  trattasi d’atto endoprocedimentale, non lesivo e, come tale, inidoneo a far cessare la pendenza della domanda di sanatoria.

La sentenza, inoltre, afferma l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di sequestro preventivo  per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, essendo  demandata  alla cognizione del Giudice penale.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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