Ai sensi dell’art. 1 L.R. Campania n. 16/2014 sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d’uso di volumetrie esistenti, relativamente a interventi specifici riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazion

Scarica PDF Stampa

La seguente sentenza del T.A.R. Campania-Salerno   ha dichiarato illegittimo il diniego del permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori e cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale in residenza ,  rilevando che l’art. 1 , comma 144, della  L.R. Campania n. 16/2014  consente, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d’uso di volumetrie esistenti, relativamente a interventi specifici riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, non comportando le stesse variazione allo strumento urbanistico vigente.

In particolare, la norma richiamata prevede che ,per consentire il mutamento di destinazione d’uso, sono permessi gli interventi previsti nell’articolo 3, lettere a), b), c, e d) del D.P.R.  n. 380 /2001  che non comportino variazione di sagoma.

Nel caso di  specie, contrariamente a quanto espresso nel provvedimento negativo annullato, tra la destinazione d’uso residenziale e quella commerciale turistico/alberghiera, assegnata dal P.R.G. alla zona omogenea interessata e comprensiva anche di residenze, è ravvisabile un nesso di compatibilità, verificandosi effettiva incompatibilità nella sola ipotesi in cui le destinazioni d’uso a confronto siano caratterizzate da un tale livello di disomogeneità da impedire reciprocamente, ove ammesse, la piena e regolare esplicazione delle rispettive funzioni.

Sentenza collegata

40739-1.pdf 122kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Iride Pagano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento