In materia di permesso a costruire in sanatoria, in caso di costruzione anteriore al primo settembre 1967, ricade sul proprietario l’onere di provare in maniera certa la ultimazione dei lavori entro tale data.

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La seguente breve decisione  ha dichiarato legittimo il provvedimento  comunale , emanato in autotutela , di revoca del permesso a costruire in sanatoria, rilasciato per un mutamento di destinazione d’uso di un immobile  da deposito ad abitazione.

In particolare, nel corso del giudizio, anche  a seguito  di ordinanza istruttoria , il ricorrente proprietario  non aveva dato la prova della effettiva ultimazione dei lavori entro la data del 1° settembre 1967, successivamente alla quale è divenuto obbligatorio il rilascio del preventivo titolo abilitativo a costruire.

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, la vetustà dell’immobile non è di per sé sufficiente per l’esenzione dall’onere probatorio gravante sul proprietario, che, a tutela della certezza del diritto, è  tenuto a dimostrare in modo certo  la ultimazione del fabbricato entro la data a partire dalla quale nel nostro ordinamento è divenuto obbligatorio il titolo abilitativo preventivo.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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