Il parere della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è soggetto all’obbligo di motivazione previsto dall’art.3 L.n.241/1990, al fine di evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell’esercizio di un insin

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Con la seguente decisione il T.A.R. Campania-Salerno ha dichiarato la illegittimità di un parere negativo  della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per carenza di motivazione e di istruttoria.

La sentenza evidenzia che ,con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, dell’art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42), la Soprintendenza esercita non più, secondo l’assetto normativo anteriore, un sindacato di mera legittimità  sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’Ente locale subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico .

Tanto comporta che ,nel nuovo quadro normativo, la Soprintendenza può ben svolgere una diversa e più penetrante valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica.

Il parere in questione è espressione ora di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici che, inevitabilmente, subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore.

Di conseguenza, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell’esercizio di un insindacabile arbitrio, è necessario che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile  ricostruire  sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.

Viene quindi ribadito che neppure il parere della Soprintendenza sfugge all’onere motivazionale sancito dall’art. 3 L. n. 241/90.

La sentenza segnalata evidenzia,inoltre, che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo, oltre ad una puntuale individuazione del disvalore dell’opera con il contesto paesistico, è tenuta, in un’ottica di leale collaborazione con il privato,  a precisare quale tipo di accorgimento tecnico o di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, nel caso in cui l’area non sia sottoposta a vincolo di inedificabilità.

Tanto perché la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a una fattiva collaborazione delle Autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene comune costituito dal paesaggio.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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