Sentenza n. 121-4-13 della CTP di Catania sulla riduzione della sanzione nel caso in cui la P.A. é inadempiente

Redazione 08/02/13
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA SEZIONE QUARTA

SEZIONE N° 4

R.G.R. N° 13762/11

UDIENZA DEL 30.11.12

SENTENZA N° 121/4/13

 

 

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori: IL 8.2.13

Dott. ************à Presidente relatore

Dott. ******************************************

Dott. ******************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA

ha emesso la seguente OGGI

SENTENZA 14.2.13

Il Segretario

Dr.Patrizia Spataro

sul ricorso n. 13762/11 R.G.R. introdotto da

* s.r.l., con sede in **, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. L L, nato a **, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dal dott. ***************** e dall’avv. *****************, con studio in Catania Via Luigi ***** n. 18.

Contro

L’AGENZIA DELLE ENTRATE-

Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Catania

Avverso

La cartella di pagamento n. 293 2011 00476545 13 in materia di IVA per l’anno 2008, notificato il 16 agosto 2011.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte ricorrente:

Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per difetto di motivazione ed illegittimità e infondatezza con vittoria delle spese di giudizio.

Per la parte resistente:

Voglia la Commissione rigettare il ricorso e confermare l’ atto impugnato con vittoria sulle spese.

 

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso e contestuale istanza di sospensione depositati in data 18 novembre 2011, la società So……. s.r.l., assistita unitamente e disgiuntamente dal dott. ***************** e dall’avv. *****************, ha impugnato la cartella di pagamento notificata dalla Serit Sicilia S.p.A. di Catania per iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di Catania, eccependo l’illegittimità e l’infondatezza.

L’iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento è scaturita in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione mod. Unico 2009, presentata dalla società So …… srl per il periodo d’imposta 2008, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e/o dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72.

La parte ha eccepito il difetto di motivazione dell’atto impugnato in violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 e dell’art. 3 della L. 241/90 nonchè l’illegittimità parziale dello stesso per infondatezza nel merito e per violazione del fondamentale canone di buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria in violazione dell’art. 10 della L. 212/2000. A tal proposito la società ha fatto osservare che in seno al Mod. Unico 2009, aveva evidenziato versamenti di IVA periodica e che, purtroppo, a causa di scarse disponibilità finanziarie ( a causa di una serie di ritardi nei pagamenti da parte del Comune di Catania), non era stata in grado di effettuare tutti i versamenti, successivamente eseguiti in data 22 dicembre 2009 con una sanzione pari al 3%, come confermato dallo specchietto in Excel allegato.

L’Agenzia delle Entrate, pur acquisendo i versamenti operati, non ha tenuto conto né delle sanzioni versate né degli interessi ed ha notificato alla società So ….. srl la comunicazione prot. 234158 con la quale ha chiesto il pagamento delle sanzioni nella misura del 10% e degli interessi relativamente ai versamenti di IVA tardivi richiedendo complessivi € 85.882,74. Nonostante l’istanza ricevuta e protocollata in data 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate di Enna ha iscritto a ruolo le somme di cui alla cartella di pagamento chiedendo per di più la sanzione nella misura del 30% di € 27.549,90 sull’intero importo della liquidazione del mese di dicembre 2008.

Alla luce di quanto motivato, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale dell’atto impugnato in relazione alla sanzione che doveva essere conteggiata nella misura del 10% da cui detrarre il 3% già versato.

Ha chiesto, altresì, di dichiarare che il ravvedimento operoso eseguito per la somma corrispondente alla liquidazione IVA del mese di dicembre 2008 era tempestivo, perché l’omissione era intervenuta in data 16 gennaio 2009 (termine di scadenza del pagamento dell’IVA relativa al precedente mese di dicembre).

La società ricorrente ha fatto, infine, osservare che ha versato la complessiva somma di €587.552,04 risultante della somma delle singole rate di IVA mensile e dalla sanzione calcolata nella misura del 3%, e che tale somma era , in realtà il risultato della somma di € 534.138,21 (IVA mensile versata in maniera insufficiente ) e di € 53.413,82 (sanzione versata nella misura del 10%). Pertanto si avrebbe che la società ha eseguito un versamento insufficiente per € 36.300,66 con sanzione nella misura del 30% di € 10.890,20, il tutto per complessivi € 47.190,85. Qualora si volesse aderire a tale opzione, la società ha riconosciuto, in ossequio al principio di buona fede, che l’unica somma effettivamente dovuta era quella di € 47.190,85.

Ha chiesto, infine, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, la sospensione dell’atto impugnato per fumus boni iuris e periculum in mora.

La parte ha allegato in copia al ricorso:

  1. la ricevuta di notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate;

  2. la cartella di pagamento;

  3. il Quadro VH del Mod. Unico 2009;

  4. i versamenti eseguiti;

  5. lo specchietto Excel;

  6. la comunicazione prot. 234158;

  7. l’istanza del 14 gennaio 2011, prot. 2011009868;

  8. lo specchietto ricalcalo somme versate;

  9. giurisprudenza.

L’Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio in data 12 marzo 2012 e con le proprie controdeduzioni del 28 febbraio 2012 prot- n. 2012-1089603 ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per aver provveduto ad emettere lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo.

L’Agenzia delle Entrate ha allegato in copia il provvedimento di sgravio.

Con le memorie illustrative dl 17 settembre 2012 prot. n. 120794 depositate in data 19 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate, richiamando le controdeduzioni depositate il 12 marzo 2012, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell’atto impugnato facendo osservare che aveva erroneamente chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto il secondo sgravio effettuato con prot. n. 2012S124923, non andava, in realtà, effettuato in quanto i versamenti eseguiti dalla società ricorrente erano avvenuti oltre il termine previsto dall’art. 13 del D. Lgs n. 472/97. Pertanto, sarebbero state iscritte a ruolo le sanzioni nella misura del 30% per i versamenti tardivi, decurtando le somme che la parte ha già versato a titolo di ravvedimento. Le somme dovute dalla società ricorrente ammontavano ad € 155.535,10.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto osservare, altresì, che la cartella impugnata era stata motivata ed ha chiesto il rigetto della sospensione della cartella di pagamento avanzata dalla parte per mancanza dei presupposti.

Ha chiesto, infine, la condanna, ex art. 15 del D. Lgs n. 546/92, della controparte al pagamento delle spese di giudizio.

All’udienza del 30 novembre 2012, avanti la Commissione sono comparsi l’avv. ***************** per la parte ricorrente e la dott.ssa ********* per l’Agenzia delle Entrate.

L’avv. ****** ha insistito sul ricorso e sulle riduzioni delle sanzioni al 10% perché i versamenti comprendevano il ravvedimento operoso ritenuto tardivo dall’Agenzia delle Entrate.

La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza.

 

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso contro l’iscrizione a ruolo, di cui alla cartella di pagamento impugnata, va parzialmente accolto ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D. Lgs. 472/97 e dell’art. 8 D. Lgs. 546/92 perché non si tratta di omesso versamento dell’IVA da assimilare all’evasione, ma di versamento con “mini” ravvedimento operoso e pagamento di interessi, eseguito oltre la scadenza per forza maggiore a causa, in parte, dei ritardi nei pagamenti dell’Amministrazione Comunale di Catania.

La Commissione, preliminarmente, rileva che la società ricorrente gestisce le soste a pagamento della città di Catania per cui l’incasso parziale dei ricavi è condizionato dalle erogazioni della Pubblica Amministrazione con conseguente difficoltà finanziarie da parte della ricorrente per le obbligazioni e gli adempimenti tributari. Le sanzioni amministrative irrogate prima con l’iscrizione a ruolo, poi sgravate e successivamente riliquidate nella misura del 30% sono scaturite in effetti dal ritardato pagamento di parte dei ricavi che non hanno consentito alla società ricorrente di adempiere puntualmente al precetto tributario.

In campo tributario le sanzioni irrogate dall’Amministrazione Finanziaria , pur essendo denominate dal legislatore “amministrative” sono sempre di carattere affittivo e graduale perché mirano a penalizzare il soggetto di imposta che non versa le imposte entro le scadenze previste dalle singole norme. Sulla impunibilità del soggetto passivo di imposta, in effetti , si è maggiormente occupato il giudice penale assolvendolo quando l’imprenditore “è stato costretto a non pagare da un comportamento omissivo e dilatorio da parte di Enti pubblici che avrebbero dovuto pagare” ( GIP del Tribunale di Milano 2012 -2013) perché se la Pubblica Amministrazione non paga i propri debiti verso i fornitori, l’Erario non può pretendere che l’imprenditore venga condannato per evasione. Vero è che il procedimento penale e il procedimento tributario per il principio del “doppio binario” non influiscono l’uno sull’altro, però bisogna considerare che per le cause di non punibilità del contribuente, le disposizioni dell’art. 6 del D .Lgs. 472/97 configurano le ipotesi di:

  1. ignoranza inevitabile della legge tributaria;

  2. errore incolpevole sul fatto;

  3. obiettive condizioni di incertezza;

  4. forza maggiore;

  5. mancato pagamento del tributo per cause imputabili a terzi;

  6. violazione meramente formali;

Nel caso in esame, la Commissione, pertanto, non tiene conto delle decisioni del giudice penale, ma delle cause di forza maggiore, della buona fede e del comportamento del contribuente che ha adempiuto all’obbligazione tributaria versando il tributo, gli interessi e le sanzioni al 3% ponendo in essere un “mini”ravvedimento operoso nel momento in cui ha avuto la disponibilità liquida finanziaria.

Pertanto, la ricorrente, proprio per l’inadempimento causato da forza maggiore, merita la riduzione della sanzione al 10%, così come richiesta dalla stessa, perché quella del 30% è applicabile nell’ambito del “favor rei” per i casi in cui il contribuente versi le imposte in ritardo per altre cause non previste dall’art. 6 del D. Lgs 472 del 1997.

In conclusione, non sussistendo l’abuso del diritto e neanche l’evasione sul tributo, già versato, il ricorso va parzialmente accolto sia per i casi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 472/97 e sia ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 546/92 per la condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni nel caso di ritardo di versamenti per causa di forza maggiore.

Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate dovrà riliquidare solo le sanzioni sul tributo nella misura del 10% decurtando quelle versate nella misura del 3% .

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.

 

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovute le sanzioni sul tributo nella misura del 10% decurtando quelle versate nella misura del 3%. Manda all’Agenzia delle Entrate la riliquidazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio in Catania il ________________

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Redazione