Sentenz a n. 182-2-13 della CTP di Enna sull’obbligo della ritenuta fiscale su interessi pagati da s.r.l. a Onlus

Redazione 07/01/13
Scarica PDF Stampa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ENNA SEZIONE SECONDA 

SEZIONE N°2

R.G.R. N°569/12

UDIENZA DEL 1.10.12

SENTENZA N° 182-2-13

 

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori: IL 7-1-13

 

Dott. ************à Presidente relatore

Dott. ********************************************

Dott. ******************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI

ha emesso la seguente 20-3-13

SENTENZA

Il Segretario

F-.************

sul ricorso n. 569/12 R.G.R. introdotto da

O . S.r.l. a socio unico,

con sede a Troina Via Conte ******* n. 73, nella persona del legale rappresentante P. S, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************** e ***************** con studio in Catania Via F. Fichera n. 5.

Contro

L’AGENZIA DELLE ENTRATE-

Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Enna

Avverso

L’avviso di accertamento n. TYU03T100093 e l’atto di contestazione n. TYUCOT100075 in materia di IRPEF, ritenute alla fonte e redditi di capitale, per l’anno d’imposta 2007, notificati il 23 febbraio 2012.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte ricorrente:

Voglia la Commissione annullare gli atti impugnati per illegittimità e infondatezza con vittoria delle spese di giudizio.

Per la parte resistente:

Voglia la Commissione rigettare la richiesta di sospensione degli atti impugnati e rigettare il ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

 

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6 aprile 2012, la s.r.l. O …., assistita dagli avv.ti ***************** e *****************, ha impugnato l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione, notificati dall’Agenzia delle Entrate di Enna eccependo l’illegittimità e l’infondatezza.

L’avviso di accertamento e l’atto di contestazione sono scaturiti in seguito alla verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Enna nei confronti della società dalla quale è stato redatto il Processo Verbale di Constatazione notificato il 31 marzo 2008.

Da tale p.v.c. é emerso che la società, a fronte di finanziamenti in c/c ricevuti dall’Associazione M. ….. Onlus, aveva erogato interessi per € 294.221,79, che andavano assoggettati a ritenuti alla fonte a titolo di imposta, nella misura del 12,50% ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 16 del D.Lgs n. 460/97.

l’Agenzia delle Entrate, pertanto, aderendo a quanto esposto nel processo verbale , ha accertato, ai sensi dell’art. 41/bis del D.P.R. n. 600/73, per l’anno d’imposta 2007, ritenute non operate e non versate pari ad € 36.777,72 ed ha irrogato sanzioni nella misura di € 44.133,60 per l’avviso di accertamento ed € 11.033,40 per l’atto di contestazione.

La parte ricorrente, preliminarmente, ha fatto osservare che dalla verifica fiscale i verificatori non avevano riscontrato irregolarità né nei controlli formali né nei controlli sostanziali, così come era stato evidenziato nel processo verbale di constatazione e che gli stessi verificatori hanno voluto approfondire le ricerche sui rapporti correnti tra l’Associazione …… Onlus e la ricorrente O…… Srl estendendo l’esame ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nelle fatture emesse per le annualità dal 2001 al 2007. A tal fine i ricorsi proposti avverso gli identici provvedimenti notificati dallo stesso Ufficio sulla base dello stesso PVC relativamente agli anni 2001/2003, sono stati accolti da questa Commissione con sentenze nn. 253-254-255/02/09 del 24 settembre 2009 e 21 dicembre 2009.

La società ha eccepito la nullità degli atti impugnati perché acriticamente fondati sulle risultanze di una verifica effettuata in dispregio di quanto disposto dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 e dagli artt. 10 e 12 della L. 212/2000, cioè estesa in un arco temporale di sette anni d’imposta e quindi oltre i trenta giorni stabiliti dalla legge.

Ha eccepito, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 44, 45, 48 e 150 del D.P.R. n. 917/1986 – degli addebiti relativi ad omessa effettuazione e versamento di ritenute alla fonte per € 36.778,00 sugli interessi passivi maturati nel 2007 sul rapporto conto corrente esistente con l’Associazione ………

Ha eccepito, infine l’illegittimità delle sanzioni irrogate in assenza dei presupposti di legge, senza adeguata motivazione e in violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs n. 472/97, dell’art. 10 della L. 212/2000 e degli artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs n. 471/97

La parte ha allegato in copia al ricorso:

  1. la ricevuta di spedizione del ricorso all’Agenzia delle Entrate di Enna con racc. 14476333364-3 del 3 aprile 2012;

  2. l’avviso di accertamento n. TYU03T100093 ;

  3. l’atto di contestazione n. TYUCOT100075;

  4. il Processo Verbale di Constatazione;

  5. giurisprudenza citata.

La s.r.l. O…… in data 18 aprile 2012 ha depositato presso la segreteria della Commissione l’istanza di sospensione degli atti impugnati di cui all’art. 47, comma 3, del D.Lgs n. 546/92 in quanto l’ingente somma da versare, di € 91.945,00 avrebbe provocato un grave ed irreparabile pregiudizio.

All’udienza camerale del 21 maggio 2012 dopo aver sentito il prof. ***************** che si rifà alle sentenze emesse da questa Commissione per gli anni precedenti e il signor Di Maggio per l’Agenzia delle Entrate,la Commissione ha rigettato l’istanza di sospensione dell’atto impugnato ed ha fissato l’udienza per il prosieguo.

L’Agenzia delle Entrate di Enna, in data 30 maggio 2012, si è costituita in giudizio e con le controdeduzioni, depositate in data 4 giugno 2012, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

A tal proposito l’Agenzia ha fatto osservare che l’estensione della verifica era legittima e che non aveva affatto recepito acriticamente le risultanze della verifica stessa, ma le aveva attentamente valutate e condivise, ponendole a base dell’attività accertatrice conclusasi con gli atti notificati alla società.

Inoltre, contestando le ulteriori eccezioni della parte ricorrente, l’Agenzia delle Entrate ha fatto osservare che la società ricorrente avrebbe dovuto adempiere a tutti gli obblighi fiscali, in qualità di sostituto d’imposta per i redditi di capitale corrisposti alla Onlus e conseguentemente versare le ritenute d’acconto sulle somme medesime e dichiararle nel mod. 770, anche per non incorrere alle sanzioni che, invece, sono state irrogate legittimamente.

La parte resistente ha allegato in copia la nota spese.

All’udienza del 1° ottobre 2012, avanti la Commissione, sono comparsi l’avv. ***************** per la società ricorrente e il sig. Di Maggio per l’Agenzia delle Entrate che hanno insistito nelle rispettive posizioni.

L’avv. La Rosa ha precisato che la fattura è stata regolarmente emessa ma non regolarizzata ed in ogni caso ai sensi dell’art. 45 le ritenute andavano effettuate solo per cassa e non per competenza.

Il rappresentante dell’Agenzia delle Entrate ha insistito sul rigetto ed ha fatto osservare che non sussisteva una precisa imputazione ai costi.

La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza.

 

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso va rigettato perchè la società ricorrente, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 600/73 era obbligata ad effettuare le ritenute fiscali non avendo prodotto le prove che i finanziamenti rientravano nell’ambito dell’attività di impresa.

Le disposizioni di cui all’art. 26 comma 5 del DPR 600 del 1973 sono alquanto chiare poiché prevedono la ritenuta fiscale titolo di acconto o a titolo di imposta per i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 (società, enti,ecc che esercitano imprese commerciali) – sempre del dpr 600/73- operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

La qualificazione delle ritenute non è correlata alla qualità del soggetto percettore del reddito, ossia alla circostanza che egli sia esente o no da imposta, ma al regime cui è sottoposto il reddito stesso nel periodo d’imposta in discussione (Cass. 4509 del 2012) nel senso che costituisce ritenuta a titolo di acconto soltanto quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito non assoggettabile ad imposizione.

Nel caso in esame, ai sensi dell’art. 150 del TUIR DPR 917/1986, il percettore degli interessi è l’Associazione M……..cioè un soggetto O.N.L.U.S. che svolge attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non rientranti e non costituenti esercizio di attività commerciale. Sempre le per ONLUS i proventi, ex art. 150 TUIR, derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. I finanziamenti concessi dalla ONLUS alla società O……… s.r.l. hanno prodotto interessi e per tali proventi finanziari, non assoggettati nell’ambito di un risultato economico di esercizio, la ritenuta costituisce un’imposta “secca”, avendo evidentemente il legislatore ritenuto trattarsi, comunque, di una manifestazione di ricchezza, come tale assoggettabile a prelievo in via definitiva, in misura non ancorata all’ammontare complessivo dei redditi del contribuente. Ne consegue che l’effettivo assoggettamento del reddito all’imposta è elemento costitutivo della qualificazione della ritenuta come operata a titolo di acconto e, quindi, del diritto al rimborso, gravando perciò sul contribuente l’onere di provare tale circostanza.

In tema d’imposte sui redditi, le ritenute alla fonte applicate sugli interessi su finanziamenti nei confronti dei delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che non espletano attività di impresa, sono a titolo di imposta perchè rientrano tra i soggetti di cui all’art. 73 ( soggetti passivi) comma 1° punto c) – enti privati che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali – del TUIR. Sulla soggettività passiva la S.C. di Cassazione con sentenza n. 14371 del 2011 ha affermato che “sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, prevedano espressamente alcuni requisiti formali, (nella specie il reimpiego degli utili o avanzi di gestione a fini di realizzazione degli scopi istituzionali); detti requisiti non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione”.

Non essendo stata contestata la soggettività e le attività del percettore (ente privato ONLUS) dei proventi finanziari si deduce che, per l’inesistenza di attività commerciale e di rapporti di impresa, gli interessi per il combinato disposto degli artt. 26 comma 5° del DPR 600/73 e 73 e 150 del TUIR D.P.R. 917/1986 nel testo post 2004 andavano assoggettati alla ritenuta fiscale.

In conclusione, il ricorso va rigettato per le superiori motivazioni sull’obbligo della ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti e tutte le atre eccezioni sono assorbite.

Per la peculiarità e la complessità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.

 

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione rigetta il ricorso e conferma l’atto impugnato

Compensa le spese di giudizio tra le parti

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 7 gennaio 2013

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Redazione