Segretario comunale e assessore colpevoli di falso ideologico (Cass. pen. n. 26585/2013)

Redazione 18/06/13
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Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Taranto, con sentenza dell’11.7.2007, dichiarava, per quanto qui rileva, la responsabilità di S.G.L. , segretario generale del Comune di Taranto, e di C.F., assessore ai lavori pubblici dello stesso comune, per concorso, con il dirigente del settore governo del patrimonio di quel comune, V.M. , non ricorrente, nel reato di abuso d’ufficio (capo i) e in quelli di falso ideologico (capi e, f, g, h) finalizzati alla commissione del primo, per aver effettuato nella delibera 97/2000 della Giunta Municipale (recante “Approvazione di schema di convenzione reggente i rapporti tra comune di Taranto e società di gestione relativa all’impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani a servizio della città”) una serie di false dichiarazioni per affidare direttamente, al di fuori di ogni procedura di gara, la gestione del termovalorizzatore -materia di competenza del consiglio- al raggruppamento di imprese guidato dalla Termomeccanica spa cui veniva in tal modo procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale.
La delibera in questione aveva revocato l’affidamento della gestione all’azienda municipalizzata AMIU per assegnarla al gruppo d’imprese indicato, a partecipazione totalmente privata, sul falso presupposto che questo, avendo ristrutturato l’inceneritore, avesse diritto a gestirlo.
2. La Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza 27-10-2011, dichiarava la prescrizione dei reati quanto allo S. , confermando le statuizioni civili, mentre confermava la condanna per C. che aveva rinunciato alla prescrizione.
Poiché nel frattempo gli altri assessori che avevano partecipato alla delibera, separatamente giudicati, erano stati assolti “perché il fatto non costituisce reato”, la corte territoriale precisava che la dichiarazione di prescrizione e la conferma della condanna si riferivano ai reati sub a, b, c, d (fermo restando quello sub h), i quali prevedevano l’induzione in errore della giunta (art. 48 cod. pen.), reati che, già oggetto di capi d’accusa contestati in via alternativa, erano stati ritenuti dal tribunale assorbiti in quelli sub e, f, g, i – per i quali era stata pronunciata condanna in primo grado -, i quali ultimi prevedevano il concorso con gli altri assessori, escluso dalla corte territoriale a seguito dell’intervenuta assoluzione di costoro.
3. La delibera in questione era stata preceduta da una serie di avvenimenti, così sintetizzabili: a) la convenzione tra il comune e la Edilfer spa in data 5-8-1998 con cui si erano affidate alla seconda le opere di ristrutturazione dell’inceneritore nonché la predisposizione degli atti relativi alla costituzione di una società, a partecipazione mista comunale e privata, che avrebbe dovuto gestire l’impianto dopo il collaudo; b) l’aggiudicazione dei lavori da parte della Edilfer al raggruppamento di imprese guidato dalla Termomeccanica spa cui veniva attribuito l’incarico della costituzione della società mista; c) la decadenza della concessione alla Edilfer e l’affidamento da parte del comune della prosecuzione dei lavori alla Termomeccanica; d) l’acquisizione di un parere pro ventate da cui risultava che il comune non era tenuto alla costituzione della società mista, con conseguente affidamento, nel 1998, della gestione dell’inceneritore all’azienda municipalizzata AMIU che lo aveva a sua volta affidato alla SMAL srl, società a partecipazione mista, di cui però il TAR di Lecce aveva dichiarato la nullità dell’atto costitutivo, sentenza peraltro in seguito riformata dal consiglio di stato (con pronuncia 3-4-2000, pubblicata il 19-9-2000).
4. La responsabilità dello S. era ritenuta, con conseguente applicazione della prescrizione e conferma delle statuizioni civili, in quanto aveva espresso parere favorevole alla delibera, parere ritenuto non di mera regolarità formale, ma di legittimità che, per quanto non più previsto dalla legge Bassanini bis (n. 127/1997), gli era stato comunque richiesto, ed era stato espresso, come risultava documentalmente, ai sensi dell’art. 17, comma 68, di tale legge che assegna al segretario generale comunale compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Ulteriore elemento a carico valorizzato dalla corte del territorio era rappresentato dal fatto che lo S. , a piena conoscenza delle vicende anteriori relative all’inceneritore avendo in precedenza espresso parere favorevole all’affidamento della gestione di esso all’AMIU, e quindi consapevole del fatto che l’affidamento alla Termomeccanica non era un atto dovuto, aveva portato materialmente la proposta di delibera in giunta, “fuori sacco” in quanto non inserita nell’ordine del giorno e senza che fosse transitata attraverso l’ufficio di gabinetto del sindaco.
5.La responsabilità del C. era fondata sull’attribuzione al medesimo, in concorso con il dirigente del settore V. e con il segretario generale del comune S. , dell’iniziativa di portare in giunta la proposta di delibera in quanto, benché tale proposta non risultasse vistata da lui, tuttavia era stato lui stesso, nei giorni immediatamente precedenti, a rivendicare, sui mass media locali, di esserne il promotore, anticipando anche che la gestione sarebbe stata affidata alla Termomeccanica. La scelta di portare la delibera in giunta “fuori sacco”, nonostante tali anticipazioni, era quindi spiegata dalla corte territoriale con l’esigenza di farla passare quasi inosservata, senza che gli assessori ed il sindaco avessero la possibilità di esaminarla in anticipo, inducendo costoro a ritenere che si trattasse di questione non meritevole di particolare attenzione, anche grazie al fatto che il sindaco abitualmente si limitava a leggere l’intestazione (nella specie equivoca: “schema di convenzione di rapporti tra il comune e la società di gestione dell’impianto di incenerimento dei rifiuti solidi”) ed il dispositivo delle delibere.
5.1 Del resto, secondo quanto pure evidenziato dalla corte, lo stesso C. aveva in seguito ammesso di essere stato lui a sollecitare V. , dirigente del settore, affinché si attivasse per il funzionamento del termovalorizzatore, pur attribuendosi soltanto la responsabilità dell’indirizzo politico della delibera, non delle modalità attuative di tale funzionamento, il che era smentito dal fatto che altri assessori gli avevano successivamente contestato le modalità frettolose ed inadeguate di trattazione della pratica (a chiarimento della quale il C. non aveva effettuato alcun intervento), preclusive della comprensione della effettiva portata di essa.
5.2 Come ulteriore elemento d’accusa la sentenza valorizzava le dichiarazioni di P.M. , legale rappresentante della SMAL srl e in precedenza presidente dell’AMIU, secondo le quali nel 1998, dopo l’assegnazione a quest’ultima della gestione dell’inceneritore, C. – allora consigliere comunale di maggioranza -, in un incontro privato, gli aveva chiesto se per lui o per soggetto indicato da lui ci sarebbe stata la possibilità di inserimento in quella gestione, ricevendo risposta negativa.
5.3 L’assoluzione del sindaco D.B.R. , frattanto intervenuta con la formula perché il fatto non costituisce reato, motivata sul rilievo che la stessa era stata colta di sorpresa, così come gli altri assessori, era valutata irrilevante quanto alla posizione C. , ritenuto il promotore della proposta di delibera anche nella sentenza di assoluzione della D.B. .
6.Il ricorso nell’interesse di S. a firma dell’avv. ***********, deduce violazione di legge penate e di norme di cui si deve tener conto nell’applicazione delle legge penale (la c.d. ********* bis) nonché vizio di motivazione.
La censura attacca la valenza attribuita dalla corte territoriale al parere favorevole espresso dallo S. alla delibera, senza tener conto che, in base alla legge vigente, esso non era più di legittimità, essendo invece richiesti quelli di regolarità tecnica e contabile, di competenza dei dirigenti comunali, regolarmente espressi.
Inoltre la sentenza non aveva tenuto conto che da alcuni giorni prima della delibera il comune di Taranto aveva un direttore generale, il che aveva limitato ulteriormente le funzioni del segretario, senza contare che l’imputato non aveva conoscenza dell’iter risalente della vicenda dell’inceneritore in quanto soltanto negli ultimi anni ’90, era diventato segretario generale di quel comune, dapprima, tra la fine del 1996 e gli inizi del 1997, a scavalco, indi reggente dal febbraio 1997, mentre l’intera istruttoria era stata curata dal dirigente competente.
6.1 Per di più lo S. aveva agito animato dalla convinzione che la materia oggetto della delibera fosse di competenza della giunta, in quanto l’affidamento della gestione dell’inceneritore all’AMIU era avvenuto mediante delibera 1150/1998 della giunta comunale, alla quale egli aveva espresso parere favorevole. Circa il contenuto della delibera 97/2000, il ricorrente ne evidenziava la conformità con l’esigenza di revocare l’affidamento della gestione dell’inceneritore all’AMIU che non aveva rispettato gli impegni assunti avendola subaffidata ad altro soggetto.
6.2 L’impugnante contestava che la delibera fosse stata portata in giunta, “fuori sacco”, proprio da lui, in quanto risultanze istruttorie diverse da quelle valorizzate in sentenza, dimostravano che era stata portata da altri e che egli ne aveva avuto contezza solo durante la seduta. Per di più la tesi che in tal modo fosse stata sorpresa la buona fede degli assessori era smentita dal fatto che la seduta della giunta era stata preceduta da notizie di stampa circa l’assegnazione della gestione dell’inceneritore, né corrispondeva al vero che egli, per avvalorare l’approvazione unanime della delibera, avesse fatto figurare presenti due componenti che invece non lo erano, in quanto costoro, anche quando la legittimità della decisione era stata messa in dubbio, non avevano negato la loro presenza alla seduta.
6.3 A conferma della buona fede dello S. si citava la sua partecipazione a successive sedute della giunta in cui era stato deliberato di acquisire pareri di esperti sulla legittimità della delibera.
La richiesta era quindi di annullamento della sentenza con assoluzione dell’imputato. 7. Il ricorso a firma dell’avv. *********** nell’interesse di C. è articolato in più motivi. A) Vizio di motivazione in ordine ai reati di falso sia quanto al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale, non ricoperta da C. ma dall’organo di appartenenza, sia quanto alla provenienza da questi della proposta di delibera – formata da altra persona, il dirigente V. , e neppure vistata da lui -, sia, ancora, quanto alla consapevolezza del contenuto della delibera, desunta in sentenza da notizie di stampa provenienti soltanto in parte dall’imputato e comunque prive di significative anticipazioni (il cenno alla Termomeccanica come futuro gestore derivava semplicemente dal fatto che le imprese concorrenti erano prive dei requisiti per la gestione del termovalorizzatore, come da documentazione prodotta il 17-7-2007 nel giudizio di primo grado), senza contare che il V. aveva dichiarato di aver illustrato la delibera soltanto al sindaco.
B) Vizio di motivazione in ordine all’abuso d’ufficio per essere stato trascurato che il beneficiario della condotta era stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza irrevocabile, così come era stata assolta il sindaco D.B. . Carenza di motivazione su danno ingiusto e ingiusto vantaggio patrimoniale, il primo ipotetico, il secondo indimostrato in quanto la delibera, pur essendo stata impugnata, non era stata ritenuta illegittima, ed era stata annullata in sede di autotutela per “problematiche di natura economica afferenti il comune di Taranto”.
C) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle generiche all’aggravante, all’aumento per la continuazione, alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

Considerato in diritto

1. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno disattesi.
2. Sfornito di significativo spessore è il rilievo del ricorrente S. teso, al fine di svalutare la portata accusatoria attribuita al parere favorevole alla delibera da lui espresso, ad individuare violazione di legge nella mancata considerazione che il parere di legittimità del segretario comunale era stato già abolito all’epoca dei fatti e che altri organi del comune erano investiti della funzione di esprimere pareri di diversa natura, nella specie regolarmente espressi. Invero, per quanto queste ultime considerazioni siano esatte, ciò non priva di rilevanza penale il parere che lo S. aveva comunque espresso, in tal modo indubbiamente agevolando l’iter di approvazione della delibera, connotata dall’apparente crisma di legittimità proveniente dal segretario generale del comune, titolare, in base alla legge c.d. ********* bis, di compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente.
2.Non sussiste, poi, il lamentato vizio di motivazione in punto di attribuzione all’imputato dell’ulteriore contributo all’approvazione della delibera ideologicamente falsa, rappresentato dalla sua partecipazione, con l’assessore C. e con il dirigente V. , alla scelta e all’esecuzione delle modalità di sottoposizione alla giunta della proposta di delibera, portata in seduta “fuori sacco”, cioè senza previo inserimento nell’ordine del giorno e senza quindi la possibilità per gli assessori di esaminarla in anticipo.
2.1 Costituisce infatti ricostruzione meramente alternativa quella del ricorrente secondo cui la proposta sarebbe stata portata in seduta da altri e lo S. ne avrebbe avuto contezza soltanto allora, a fronte di ineccepibile motivazione sul punto, immune da vizi di manifesta illogicità, della corte territoriale. Motivazione solidamente ancorata a contributi dichiarativi che conducono, con procedimento logico inattaccabile, alla conclusione che la delibera fosse stata portata in giunta proprio dallo S. .
2.2 Invero, come ricordato in sentenza, il m.llo Ca. , sulla base degli accertamenti effettuati, aveva riferito che detta delibera, dopo essere passata per l’ufficio del segretario generale, che aveva espresso e sottoscritto il parere favorevole, non era tornata al Servizio Giunta per essere sottoposta al sindaco e portata da quest’ultimo, come di consueto, nella seduta della giunta. Inoltre il teste T. , vicesindaco, aveva dichiarato che quella delibera, approvata al termine di una lunghissima seduta, non poteva che essere stata portata dal segretario generale, non essendo consentito l’accesso ad un qualsiasi dipendente del comune.
2.3 Senza contare che la tesi difensiva presuppone inverosimilmente l’espressione da parte dello S. di un parere favorevole per così dire “al buio”, considerato che, sempre secondo la prospettazione difensiva, egli ignorava completamente le vicende pregresse e più in generale le tematiche relative alla gestione dell’inceneritore.
3. Né è idoneo a contrastare la diversa conclusione condivisa in sentenza il rilievo del ricorrente per il quale le modalità di sottoposizione alla giunta della proposta di delibera non erano idonee a sorprendere la buona fede degli assessori in quanto la seduta era stata preceduta da notizie di stampa circa il previsto affidamento della gestione dell’inceneritore. Tale assunto trascura infatti di considerare da un lato che la proposta era stata illustrata dal sindaco in seduta mediante la sola lettura dell’intestazione e del dispositivo, senza alcun intervento esplicativo e chiarificatore dell’assessore C. , così da farla passare del tutto inosservata – come altri assessori non avevano in seguito mancato di contestare -, dall’altro l’intervenuta assoluzione con sentenza irrevocabile del sindaco e degli assessori, tranne C. , dal concorso negli stessi reati per mancanza dell’elemento psicologico. Il che significa che l’inidoneità di cui sopra è rimasta indimostrata.
4. Alla stregua degli elementi di cui sopra restano quindi delineate con nettezza, nella sentenza oggetto di gravame, le forme di partecipazione dell’imputato all’abuso d’ufficio e ai falsi, attuata mediante la sottoposizione alla giunta municipale di una proposta di delibera ideologicamente falsa, in quanto configurava come atto dovuto l’affidamento alla Termomeccanica e al suo gruppo (a partecipazione esclusivamente privata), al di fuori di ogni tipo di gara e di evidenza pubblica, della gestione del termovalorizzatore, senza alcuna possibilità di previo esame da parte degli assessori, ma con il tranquillizzante viatico del parere favorevole del segretario generale del comune.
5.Perdono conseguentemente spessore le doglianze che, valorizzando la breve esperienza temporale dello S. al comune di Taranto e la circostanza che l’ente si fosse dotato di un direttore generale (peraltro soltanto pochissimi giorni prima del fatto), tendono ad accreditare l’ignoranza del prevenuto sulle tematiche relative al termovalorizzatore – peraltro smentita dall’espressione del parere favorevole, nel 1998, all’assegnazione della gestione all’AMIU e dall’intervento quale ufficiale rogante nella convenzione stipulata tra l’AMIU e il comune -, come pure quella relativa alla convinzione dello S. circa la competenza della giunta in materia (tema cui la sentenza, trattando la posizione C. , non ha peraltro conferito particolare risalto, ritenendola comunque di scarsa rilevanza alla stregua del complessivo quadro accusatorio), tra l’altro ancorata proprio al richiamo all’espressione del parere favorevole alla delibera di affidamento della gestione dell’inceneritore all’AMIU (n. 1150/1998 della giunta comunale), in aperta contraddizione con la tesi dell’estraneità dello S. alle vicende dell’inceneritore.
5. Del tutto vano, poi, il tentativo di accreditare la legittimità della delibera oggetto del procedimento evidenziandone la conformità all’esigenza di revocare l’affidamento della gestione dell’inceneritore all’AMIU che non aveva rispettato gli impegni assunti avendola subaffidata ad altro soggetto. Tentativo che trascura completamente come la delibera, oltre alla revoca della gestione dell’inceneritore, contenesse il non secondario profilo dell’affidamento di essa, anziché ad una società quanto meno a partecipazione pubblica, al gruppo di imprese guidato dalla Termomeccanica, a capitale interamente privato.
6. A fronte di quanto sopra, la questione se S. , per avvalorare l’approvazione unanime della delibera, avesse effettivamente o meno fatto figurare come votanti a favore due componenti, F. e c. , le cui firme non figuravano sul frontespizio della proposta, finisce per non esplicare significativa efficacia sulla prova di resistenza del restante materiale probatorio, mentre è del tutto irrilevante, al fine di confermare la buona fede dello S. , la sua partecipazione a successive sedute della giunta in cui si era deliberato di acquisire pareri di esperti sulla legittimità della delibera, partecipazione da un lato coerente con il ruolo rivestito, dall’altro plausibilmente in linea anche con l’esigenza di sostenere la sua buona fede.
1. Il primo motivo di doglianza del ricorso C. è in parte nuovo non risultando proposta con l’atto di appello la questione della spettanza della qualifica di pubblico ufficiale, che si assume non del singolo assessore ma dell’organo collegiale di appartenenza. Al di là dell’inammissibilità della censura, vale la pena osservare che essa è anche irrilevante essendo comunque contestato al C. il concorso con pubblici ufficiali.
1.1 È poi infondata la censura di vizio motivazionale tanto in punto di provenienza dall’imputato dell’iniziativa della delibera, quanto della consapevolezza di costui del suo contenuto.
Al riguardo la corte del territorio ha ineccepibilmente evidenziato come l’assenza sulla proposta di delibera del visto del prevenuto, assessore competente, fosse superata da una serie di elementi in sinergico collegamento, che invano il ricorrente tenta di smontare attraverso un esame atomistico e parcellizzato.
1.2 Così l’attribuzione ai giornalisti della paternità di parte, peraltro imprecisata, delle notizie pubblicate dalla stampa locale nei giorni precedenti alla delibera, non intacca la portata accusatola delle interviste rilasciate dal C. anche perché comunque trascura di considerare che, come evidenziato in sentenza, il riferimento contenuto negli articoli alla Termomeccanica quale prossimo gestore del termovalorizzatore, doveva necessariamente provenire dall’intervistato C. , essendo tra l’altro meramente assertivo che le imprese concorrenti fossero prive dei requisiti per la gestione, stante la genericità del richiamo, nel ricorso, alla documentazione in proposito prodotta nel giudizio di primo grado, non accompagnato dalle ragioni a sostegno di tale conclusione, e in assenza, comunque, di qualunque procedura ad evidenza pubblica che avesse evidenziato il difetto di quei requisiti.
1.3 Senza contare che la provenienza dall’imputato dell’iniziativa della delibera risulta confermata attraverso il richiamo, in sentenza, a due elementi: il primo è che nelle interviste C. se ne era accreditato come il promotore, il secondo è rappresentato dalla sua ammissione di aver sensibilizzato il dirigente V. proprio sul tema del funzionamento del termovalorizzatore, risultando quindi inverosimile che si fosse poi disinteressato, come sostenuto nel ricorso, delle modalità operative attraverso le quali l’obiettivo sarebbe stato raggiunto, anche perché, secondo quanto pure risulta dalla sentenza, già due anni prima egli aveva sondato presso il P. , presidente dell’AMIU, le possibilità di essere coinvolto, in proprio o tramite terzi, nella gestione dell’inceneritore. Il che denota un interesse personale, anche risalente, del prevenuto a tale gestione.
1.4 Né la corte del territorio ha mancato di sottolineare come, a conferma della frettolosità con la quale la delibera era stata fatta passare dopo essere stata portata “fuori sacco” direttamente nella seduta della giunta, il modus procedenti dell’approvazione fosse stato in seguito stigmatizzato per iscritto da taluni assessori, in particolare l’assessore ****** , il quale aveva contestato al C. l’assenza di qualunque suo intervento in seduta per rendere edotti i presenti della portata e dell’importanza della delibera, precludendo in tal modo ogni possibilità di discussione al riguardo.
1.5 Del tutto inconducente poi, il tentativo di trarre dalle dichiarazioni del V. spunti a favore della tesi innocentista, dal momento che perfino dallo stralcio, citato testualmente nel gravame, non risulta affatto che la delibera fosse stata dal predetto illustrata soltanto al sindaco D.B.R. – peraltro assolta con la formula perché il fatto non costituisce reato-, ma piuttosto che questa, di recente nomina, informata dal dirigente delle principali questioni in corso, lo aveva sollecitato a mandare avanti con ogni urgenza la delibera relativa all’inceneritore. Il che non significa, come vorrebbe il ricorrente, che dall’iter della delibera fosse stato estromesso il C. , non solo assessore preposto al settore ma, per quanto detto, già in precedenza mostratosi fortemente interessato, anche a livello personale, alla tematica della gestione del termovalorizzatore.
2. Il vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo è privo di fondamento. Da un lato la circostanza dell’assoluzione del beneficiario dell’abuso d’ufficio è irrilevante trattandosi di reato monosoggettivo che non richiede l’accordo con il beneficiario (Cass. 21085/2004), dall’altro la questione delle ripercussioni di tale fatto sulla posizione del C. risulta prospettata in modo del tutto generico, senza indicare né le ragioni della pronuncia assolutoria, né quelle della ricaduta di essa sulla posizione del ricorrente.
2.1 Di non maggior spessore sono le censure in punto sussistenza del danno ingiusto e dell’ingiusto vantaggio patrimoniale, ancorate, a fronte di motivazione da parte della corte territoriale esente da vizi spendibili in questa sede, all’assenza di una formale declaratoria di illegittimità della delibera, trascurando che l’annullamento in sede di autotutela promosso dal commissario straordinario del comune di Taranto, di per sé inidoneo a smentire le ragioni di illegittimità evidenziate in sentenza, era stato accompagnato dal nuovo affidamento all’AMIU della gestione del termovalorizzatore.
3. Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, di cui al terzo motivo, si rivelano inconsistenti. Ai limiti dell’inammissibilità la questione del mancato giudizio di prevalenza delle generiche sull’aggravante, a fronte del richiamo in sentenza alla gravità dei fatti messi a segno in spregio alle norme in materia di affidamento dei servizi pubblici da parte di soggetti ai vertici dell’amministrazione, e della mancata indicazione da parte del ricorrente degli altri elementi che, indicati nell’appello, sarebbero stati ignorati dalla corte del territorio, mentre, quanto all’aumento per la continuazione, la corte ha evocato, a giustificazione della relativa misura (pari a mesi sei), l’intensità del dolo e il ruolo primario del C. , motivazione che il ricorrente definisce caduca senza esplicitare la ragioni di tale giudizio.
3.1 Quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, la discrezionalità del giudice di merito risulta correttamente esercitata mediante il richiamo alle allarmanti modalità del fatto, commesso attraverso l’utilizzo della carica pubblica per influire sul corretto esercizio dell’azione del comune, motivazione immune dalla critiche di essere tautologica e di stile mosse dal ricorrente.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali, nonché quella solidale alla rifusione delle spese della parte civile Comune di Taranto, liquidate in dispositivo in base ai criteri per la liquidazione dei compensi ai professionisti dettati con il decreto ministeriale del 20 luglio 2012 n. 140.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi in solido alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in Euro 3.000 complessivi, oltre accessori come per legge.

Redazione