Se si vuole acquistare la seconda casa le agevolazioni sono salve se la prima è utilizzata come studio (Cass. n. 23064/2012)

Redazione 14/12/12
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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 66/27/05 depositata in data 29.6.2005 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina – rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Milazzo – confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 749/05/99 che aveva annullato l’AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n. art. 5030 registro emesso nei confronti di M. P. e col quale avviso venivano revocati i “benefici prima casa” di cui al D.L. n. 155 del 1993, art. 16, convertito in L. n. 243 del 1993, e “provvisoriamente” riconosciuti in relazione ad una compravendita di immobile in (omissis) registrato in data 27.1.1994.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina fondava la propria decisione sull’unica ratio per cui – nonostante al momento dell’acquisto il contribuente M.P. fosse stato proprietario di altro immobile accatastato abitativo A/2 – i “benefici” in parola dovevano esser comunque riconosciuti e dappoichè questo precedente immobile era in quel momento in realtà destinato a “studio professionale” e tant’è che successivamente era anche stato accatastato in A/10 non abitativo.

Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il contribuente M.P. non presentava difese.

Motivi della decisione

1. Coll’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censurava la sentenza à sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deducendo violazione del D.L. n. 155 del 1993, art. 16, convertito in L. n. 249 del 1993, ed in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina avrebbe erroneamente interpretato la disposizione nel senso di dar rilievo alla circostanza “soggettiva” che l’ulteriore immobile del M., pur essendo in allora accatastato in abitativo A/2, fosse stato in realtà destinato a studio professionale e laddove invece il ripetuto D.L. n. 155 del 1993, art. 16, convertito in L. n. 249 del 1993, sarebbe da intendersi “oggettivamente” e cioè nella direzione che l’agevolazione in discorso sarebbe da escludere pel solo mero fatto di esser l’acquirente già in proprietà di altro immobile accatastato abitativo.

Il motivo è infondato.

Il D.L. n. 155 del 1993, art. 16, convertito in L. n. 243 del 1993, per quanto di interesse, stabilisce che il diritto ai “benefici prima casa” spetti al compratore che dichiari “di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione”. E cosicchè la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nella I’nterpretazione dell’art. 16 cit., si è orientata nel senso di una valutazione in concreto della “idoneità” abitativa dell’immobile già in proprietà e colla finale illazione per cui il mero fatto dell’attuale destinazione dell’immobile abitativo ad uso diverso compatibile con le sue caratteristiche oggettive è circostanza che ex se non esclude la “soggettiva” inidoneità del precedente immobile a fungere da civile abitazione ed il diritto a vedersi riconosciuta l’agevolazione di che trattasi (Cass. 18128/09; Cass. 19738/03; Cass. 10925/03; Cass. 2418/03; Cass. 7505/01). Nello specifico deve osservarsi che non è stata oggetto di contestazione la circostanza affermata dalla CTR secondo cui il contribuente avrebbe in effetti provato che l’immobile già in proprietà al momento della dichiarazione “è stato ed è attualmente adibito a studio professionale” (compatibilmente con le sue caratteristiche oggettive, come comprovato dal successivo accatastamento in A/10) e quindi fosse in concreto inidoneo ad esser abitato e col conseguente diritto all’agevolazione.

Ex art. 384 c.p.c., comma 1, il principio da enunciarsi è quindi:

“Ha diritto all’agevolazione “prima casa” D.L. n. 155 del 1993, ex art. 16, convertito in L. n. 249 del 1993, chi, al momento al momento dell’acquisto di un immobile, sia proprietario di un altro che sia utilizzato come Studio professionale”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Redazione