E’ questo l’innovativo principio enunciato dal CdS, sez. III, con la recentissima ordinanza in commento.
Peri il Massimo Organo della Giustizia amministrativa, infatti, considerato che, ad onta dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado – per difetto di motivazione dell’atto impugnato – il Tar non ha fissato la data di discussione del ricorso nel merito e rilevata la necessità di una sollecita definizione nel merito della controversia – sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione posta a fondamento del provvedimento di destituzione sia, a confronto con tutte le risultanze istruttorie, persuasiva ed immune da vizi logici – l’appello cautelare merita accoglimento ai soli fini della fissazione del merito in primo grado con la dovuta priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione dell’esecuzione dell’atto di destituzione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento