Se i disturbi mentali incidono concretamente sulla capacità di intendere o di volere l’omicida non è imputabile (Cass. pen. n. 7907/2013)

Redazione 18/02/13
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Svolgimento del processo

1. Il 25 ottobre 2010 la Corte d’assise d’appello di Roma dichiarava S.D. colpevole del delitto di omicidio del fratello M., nonchè del delitto di lesioni aggravate dall’uso dell’arma inferte a G.S. (così riqualificata l’originaria contestazione di tentato omicidio) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante ex art. 577 c.p., n. 2, la condannava alla pena di diciannove anni e sei mesi di reclusione.

2. Il 21 giugno 2011 la Corte d’assise d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall’imputata e, in via incidentale dal pubblico ministero, riconosceva la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., e, per l’effetto, rideterminava la pena in dieci anni di reclusione.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l'(omissis), all’esito di una lite con il fratello M., scoppiata all’interno dell’azienda dove entrambi lavoravano, l’imputata si impossessava di un martello che sporgeva da una scrivania e con esso colpiva ripetutamente, per ventisette volte, la vittima in parti vitali del corpo sì da cagionarne quasi immediatamente la morte. Subito dopo la S. aggrediva due volte, con il medesimo strumento, G., sopraggiunto nei locali della ditta, e si dava alla fuga.

Dopo alcune ore, l’imputata si costituiva e rendeva piena confessione. Spiegava che il fatto era da inquadrare nel contesto di forte conflittualità con il fratello, con il quale, il giorno del fatto, aveva avuto l’ennesima discussione; la causa scatenante del suo gesto era da ricondurre alla circostanza che M., al termine del contrasto con la donna e mentre costei si stava già allontanando, aveva rivolto un sanguinoso insulto alla madre.

Dagli accertamenti peritali svolti al fine di stabilire se, al momento del fatto, S.D. fosse imputabile, e dalle testimonianze acquisite, emergeva che l’imputata era affetta da un disturbo di personalità generico, con tratti schizoidi, narcisistici, istrionici, tale, peraltro, da non scemare, neppure parzialmente, le sue capacità di intendere e di volere. Il gesto costituiva piuttosto l’espressione di uno stato emotivo e passionale transitorio spiegabile con il complesso e, a tratti patologico, rapporto esistente tra la S. e i suoi familiari, caratterizzato da una morbosa dipendenza affettiva dalla madre e da una profonda rivalità con il fratello, algido, autoritario, solito sfruttare senza sosta il lavoro dipendente della sorella senza tributarle alcun riconoscimento.

Con specifico riferimento all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, invocata dalla difesa, i giudici d’appello argomentavano che, sulla base degli accertamenti svolti, l’atteggiamento della vittima, che aveva determinato la reazione omicidiaria priva di ogni adeguatezza, poteva definirsi solo astrattamente, ma non concretamente provocatorio (in assenza di specifiche acquisizioni probatorie significative in tale senso, eccezione fatta per le generiche indicazioni fornite dall’imputata) e, inoltre, che sottesa all’azione della donna vi era una componente di gelosia, risalente nel tempo, cui la condotta specificamente tenuta da M. il giorno del fatto nulla aveva potuto aggiungere, atteso che livore e risentimento nei confronti dell’uomo erano già sedimentati nella S..

4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, S.D., la quale formula le seguenti censure.

Lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 2, e mancanza della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la configurabilità di tale attenuante. Da un lato, con riferimento al giorno del fatto, è stato omesso un adeguato apprezzamento delle testimonianze acquisite, indicative di una condotta concretamente offensiva e ingiusta della vittima, estrinsecatasi in offese e accuse alla madre; sotto altro profilo lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata è incentrato sul giorno dell’omicidio e ha omesso di considerare, ai fini della adeguatezza della reazione, il protrarsi di comportamenti offensivi e ingiusti della vittima che avevano determinato nell’imputata un “accumulo”.

Denuncia, inoltre, mancanza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento del vizio parziale di mente alla luce degli accertamenti medico legali svolti.

Da ultimo si duole della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta ad esaminare il medico psichiatra del carcere che non solo aveva visitato l’imputata nell’immediatezza del fatto, ma aveva anche seguito l’evoluzione delle condizioni di salute mentale della donna successivamente al fatto reato. I giudici di merito avevano, invece, operato un’erronea scissione cronologica tra le condizioni della ricorrente al momento del fatto e quelle successive.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Con riguardo all’ultima doglianza, avente carattere logicamente preliminare, rispetto alle altre, il Collegio osserva quanto segue.

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede d’appello, l’art. 603 c.p.p., reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.

Nel primo caso, il giudice d’appello deve disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l’istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.

Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello deve considerarsi istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d’appello, evidenziante la sussistenza di elementi sufficienti all’affermazione o alla negazione di responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 1075 dell’1 febbraio 2000, n. 1075; Sez. 2, n. 8106 del 7 luglio 2000; Sez. 5, n. 8891 dell’8 febbraio 2000).

Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, il Collegio ritiene che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l’assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall’altro, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all’assunzione, in sede di giudizio d’appello, all’assunzione della testimonianza del medico psichiatra del carcere che aveva visitato l’imputata nell’immediatezza del fatto e, in seguito, l’aveva seguita; la ricorrente non ha neppure indicato le ragioni per le quali l’assunzione di tale atto sarebbe stato di per sè idoneo a svalutare il peso della perizia psichiatrica e del complessivo materiale probatorio raccolto e specificamente valutato.

2.Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Il Collegio rileva che indubbiamente, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato da disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonchè agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (Sez. Un. n. 9163 del 25 gennaio 2005).

Alla stregua di questi principi correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di vizi attinenti alla capacità di intendere e di volere in assenza di obiettivi elementi atti a comprovare la sussistenza sia di patologie psichiatriche tradizionalmente classificate che di “disturbi della personalità” nel senso in precedenza illustrato.

In particolare i giudici, con motivazione compiuta ed esauriente, criticamente articolata sulla base degli accertamenti medico-legali e psichiatrici, hanno spiegato le ragioni per le quali è possibile affermare che l’episodio per cui è causa debba essere considerato frutto non di patologia mentale, ma di sentimenti proprio alla natura dell’essere umano: la rabbia nei confronti di chi, nel suo sentire, tanto a lungo l’aveva prevaricata e svalutata, spingendola a lavorare senza sosta e “senza premio” e al contempo, aveva offeso il principale oggetto dell’amore dell’imputata (la madre); la gelosia nei confronti del fratello algido e geniale; l’angoscia di perdere l’unico mondo (quello lavorativo) in cui la donna si sentiva inserita; la sensazione di rivivere esperienze profondamente negativa già vissute a seguito del fallimento del padre.

3.Non merita accoglimento neppure il primo motivo di ricorso.

Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo stato d’ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il fatto ingiusto altrui, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Sez. 5^, n. 12558 del 13 febbraio 2004, n. 12558).

La provocazione cosiddetta per “accumulo”, per potere essere riconosciuta, necessita, in ogni caso, della prova dell’esistenza di un fattore scatenante, che giustifichi l’esplosione, in relazione e in occasione ad un ultimo episodio, anche apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si assume sedimentata nel tempo (cfr. Sez. 1^, n. 40550 del 22 settembre 2004, n. 40550).

Anche in presenza di questa peculiare forma di “provocazione”, occorre, comunque, lo “stato d’ira” che ispira l’azione offensiva, e rappresenta la ragione giustificatrice del riconoscimento di una minore gravità del fatto. In altri termini, come evidenziato dai lavori preparatori dell’art. 62 c.p., n. 2, è sempre necessario che l’azione dell’imputato costituisca una reazione e che la stessa sia posta in essere mentre permane lo “stato d’ira”; anche se la norma non richiama espressamente il requisito della simultaneità, della immediatezza, ciò che conta è che il colpevole, provocato, reagisca in stato d’ira (Sez. 1, n. 4695 del 13 gennaio 2011; Sez. 1^, n. 13921 del 2 marzo 2010; Sez. 1^, n. 1214 del 6 novembre 2008; Sez. 5^, n. 24693 del 2 marzo 2004; Sez. 1^, n. 701 del 3 novembre 1997; Sez. 1^, n. 10330 del 24 settembre 1992).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con ragionamento giuridicamente corretto e motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che il comportamento di M., solo astrattamente, ma non concretamente provocatorio in difetto di precisi riferimenti sul punto, salvo quelli, estremamente generici, forniti dalla S., aveva determinato una reazione del tutto priva di adeguatezza e aveva fatto scattare una componente di gelosia risalente nel tempo, cui la condotta della vittima, in quel particolare frangente, non aveva potuto aggiungere alcunchè, atteso che livore e risentimento nei confronti della vittima erano già sedimentati nell’imputata. In tale articolato contesto, i giudici di merito hanno correttamente concluso che la traduzione di tale sentimenti in un gesto omicida non poteva essere considerata una reazione istintiva alla provocazione (peraltro indimostrata) di una singola scenata.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione