Scuole: personale di sostegno (TAR Toscana, Firenze, n. 1071/2012)

Redazione 01/06/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che, come già prospettato nell’ordinanza cautelare del 29 febbraio 2012, l’interesse processuale posto a fondamento dell’atto introduttivo del giudizio, avente ad oggetto l’assegnazione alla ricorrente M.C. di dodici ore di sostegno in condivisione con altro alunno, è venuto meno per effetto del riconoscimento alla ricorrente di dodici ore di sostegno in esclusiva, disposto in corso di giudizio con decreto del 20 gennaio 2012, a sua volta impugnato mediante la proposizione di motivi aggiunti;

– che, di contro, le domande proposte avverso l’anzidetto decreto 20 gennaio 2012 sono manifestamente fondate;

– che infatti il piano educativo individualizzato formulato dall’istituto scolastico”G. Minuto” – per inciso, senza la doverosa partecipazione dei genitori dell’alunna – indica quale “imprescindibile la guida dell’insegnante di sostegno durante le attività didattiche per favorire attraverso strategie e metodologie adeguate un approccio più partecipato alle lezioni” e consentire all’alunna stessa, al contempo, “un apprendimento proficuo”: l’indicazione, chiara nell’evidenziare la necessità di una costante presenza dell’insegnante di sostegno, e vincolante per l’amministrazione scolastica a norma dell’art. 12 co. 5 della L. n. 104 del 1992, non è soddisfatta né dall’iniziale assegnazione di dodici ore in condivisione, né dalla successiva “rimodulazione” delle ore di sostegno operata dall’istituto, che non ha fornito alcuna motivazione delle scelte effettuate in contrasto con il P.E.I. da esso stesso redatto; né a questo fine può rilevare la “politica d’integrazione” cui si fa riferimento nella nota 2 febbraio 2012, in atti, l’utilità ed opportunità di tale impostazione di carattere generale non trovando alcun riscontro nel caso specifico, ed essendo anzi smentita – lo si ripete – dal piano educativo individuale della ricorrente (questo, evidentemente, a voler prescindere dall’inammissibilità di una integrazione postuma della insufficiente motivazione degli atti impugnati);

– che, una volta assodato come l’approvazione del P.E.I. obblighi l’amministrazione ad adottare le determinazioni conseguenti, esaurendo ogni ipotizzabile ambito di discrezionalità (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 746 e n. 762), la situazione soggettiva della ricorrente neppure può essere compressa in dipendenza di carenze organiche del personale scolastico, ovvero di esigenze di bilancio;

– che, per le ragioni esposte, l’impugnato decreto 20 gennaio 2012 deve essere annullato in parte qua, con contestuale ordine all’istituto scolastico di provvedere all’immediata attribuzione all’alunna M.C. delle ore di sostegno nel richiesto rapporto 1/1 per l’intero orario didattico;

– che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle amministrazioni resistenti;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiarate improcedibili le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per gli effetti di cui in motivazione, annulla il decreto 20 gennaio 2012 e ordina all’istituto scolastico “G. Minuto” di provvedere all’immediata attribuzione all’alunna M.C. delle ore di sostegno nel richiesto rapporto 1/1 per l’intero orario didattico.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione