Scantinato dotato di wc: entra nel computo per l’abitazione di lusso (Cass. n. 16079/2013)

Redazione 26/06/13
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Svolgimento del processo

Con l’impugnata sentenza n. 18/05/07, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 101/08/05 della Commissione Provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente C.M. avverso l’avviso di liquidazione n. (omissis) con il quale, previa revoca del beneficio “prima casa” perchè “di lusso” in quanto di superficie superiore a mq. 240,00, si provvedeva al conseguente recupero d’imposta.

Secondo la CTR, in mancanza di contraria prova, l’Ufficio aveva correttamente calcolato la superficie dell’abitazione, giacchè “il locale seminterrato contrassegnato dal n. 17 WC non poteva dedursi dal computo come anche i locali indicati come ripostigli n. 14 e 16”.

Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso, il contribuente censurava la sentenza à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per “Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all’art. 12 preleggi”, deducendo, a riguardo, che poichè “dal punto di vista semantico cantina è il sinonimo di ripostiglio” – e poichè l’art. 6, D.M. esclude dal computo della superficie le cantine – erroneamente la CTR aveva ritenuto, seguendo l’Ufficio, di conteggiare, ai fini della determinazione della superficie dell’abitazione, i vani indicati come adibiti a ripostiglio. Il quesito era: “se il D.M. 2 agosto 1969, art. 6m nell’escludere le cantine dal calcolo della superficie utile complessiva, abbia inteso includervi anche i vani ripostiglio in presenza delle stesse caratteristiche oggettive”.

Il motivo è inammissibile.

Deve esser osservato che la qualificazione di uno spazio non abitabile, p.es. una cantina, spazio di cui l’art. 6, D.M. cit. non tiene conto ai fini della determinazione della superficie, è questione di fatto che non implica un error in iudicando e che può essere pertanto denunciata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1^ 4178 del 2007).

2. Col secondo motivo di ricorso, il contribuente censurava la sentenza à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo”, esponendo, in particolare, che la c.m. 23 luglio 1820, “definizioni in materia di costruzioni”, che individua il “vano utile” in relazione all’altezza, avrebbe dovuto condurre la CTR a escludere dal computo della superfici “i locali del piano scantinato” in contestazione.

Col terzo motivo di ricorso, il contribuente censurava la sentenza à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “Omessa motivazione su un fatto controverso”, deducendo, in particolare, che dalla CTR erano stati tenuti in nessun conto le prodotte dichiarazioni “del geom. B.R.E.” che ammetteva di aver erroneamente classificato i ripostigli”, oltrechè la prodotta “relazione peritale del geom. N.C.”, con allegati documenti, nonchè copia di concessioni edilizie e di atto pubblico di trasferimento, laddove i locali erano qualificati “cantina”.

Col quarto motivo di ricorso, la sentenza veniva censurata à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo”, deducendo, che la CTR aveva “omesso di motivare sulle ragioni per cui era stata esclusa dal conteggio della superficie utile complessiva del fabbricato il vano individuato con il n. 15”, contraddittoriamente includendovi invece gli altri che presentavano caratteristiche non dissimili.

I motivi, che per la loro stretta connessione debbono esser congiuntamente esaminati, sono infondati.

In effetti, coi riuniti motivi, il contribuente ha censurato la CTR per un apprezzamento di fatti e prove, in particolare la concludenza di quest’ultime in ordine all’abitabilità o no dei “ripostigli” in contestazione, che è insindacabile in questa di legittimità (Cass. sez. 3^ n. 4366 del 2013; Cass. sez. 2^ n. 21462 del 2012); ed, invero, la CTR non può esser censurata sotto il profilo del vizio motivazionale per aver ritenuto che due stanze servite da WC avessero caratteristiche di abitabilità, spiegazione che perciò deve giudicarsi sufficiente e non contraddittoria.

3. Nella delicatezza e difficoltà degli accertamenti fattuali, debbono farsi consistere i giusti motivi che inducono questa Corte a compensare integralmente le spese dei giudizi di merito; le spese del presente grado, invece, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente grado, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2013.

Redazione