Sanzione disciplinare – Ricorso in cassazione – Praticante avvocato – Inammissibilità (Cass. n. 3852/2012)

Redazione 12/03/12
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Svolgimento del processo

 

1 – R.M., praticante avvocato, venne tratta a giudizio disciplinare avanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vigevano che, con decisione in data 23 ottobre 2008, le inflisse la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto in relazione alle seguenti incolpazioni: a) avere esercitato una difesa penale in sede non rientrante nella sua abilitazione; b) avere partecipato alle udienze avvalendosi di una nomina a sostituto processuale che recava la firma falsificata del dominus; e) avere riscosso un compenso professionale (Euro 2.000,00) sottacendo alla propria assistita di non essere abilitata alla sua difesa.

 

2 – Il ricorso della R. fu respinto dal Consiglio Nazionale Forense con decisione depositata il 21 aprile 2011.

 

In particolare, il CNF osservò: per i fatti all’origine delle incolpazioni la R. era stata condannata con sentenza penale passata in giudicato; essa non aveva contestato la materialità dei fatti addebitati; l’eccezione di prescrizione risultava infondata a seguito delle interruzioni e delle sospensioni del relativo termine quinquennale; la ricorrente non aveva agito in stato di necessità, in quanto non avrebbe dovuto accettare un incarico che sapeva non essere legittimata a svolgere; la sanzione inflitta era adeguata.

 

3 – La R. ha proposto ricorso per cassazione sottoscritto personalmente e affidato a tre motivi ed ha presentato istanza di sospensione dell’esecutività della decisione.

 

Nessuno degli intimati ha espletato attività difensiva.

 

 

Motivi della decisione

 

1 – Con i tre motivi di ricorso, sottoscritto personalmente, la R. adduce, rispettivamente, infondatezza degli addebiti per mancanza anche dell’elemento soggettivo (primo motivo), violazione e falsa applicazione di legge e codice deontologico (secondo motivo), eccesso di potere (terzo motivo).

 

2 – Contestualmente al ricorso, la ricorrente ha presentato “istanza di sospensione alla esecutività della decisione del CNF…”.

 

E’, dunque, certo che, al momento della sottoscrizione del ricorso, proposto in data 14 ottobre 2011, la sospensione inflittale dal CNF era ancora attiva e che, quindi, essendo sospesa dall’esercizio della professione forense, la R. non era legittimata a sottoscriverlo, difettando del necessario jus postulandi.

 

3 – D’altra parte il ricorso è inammissibile anche per altra e preliminare ragione: il praticante avvocato, che è iscritto in uno specifico registro e non in un albo, non può compiere tutte le attività consentite all’avvocato; in particolare non è abilitato al ricorso per cassazione in sede disciplinare.

 

Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. Un. 7 novembre 2011, n. 23022) che è inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell’ondine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell’interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poichè, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello “ius postulandi” indispensabile per stare in giudizio di persona.

 

4 – Pertanto il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in quanto gli intimati non ne hanno sostenute.

 

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Redazione