Sanzione disciplinare del licenziamento disposta a carico dell’appellante dal Ministero dell’Interno con decreto Dipartimento P.S. 29 settembre 2008 n. 45 con decorrenza dal 19 maggio 2005 (Cons. Stato n. 216/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 19/01/12
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FATTO e DIRITTO
1. Con decreto 29 settembre 2008, n. 45, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dispose il licenziamento del vigile del Fuoco qualificato A. M. con decorrenza dal 19 maggio 2005 (data dell’arresto per il reato di cui agli art. 73 e 80 del D.P.R. n. 309/1990), a seguito del passaggio in giudicato (il 27 maggio 2008 ) della sentenza n. 546/2006 con cui il G.I.P. del Tribunale Penale di Bologna lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, nonché alla multa di € 28.000,00.
Avverso il licenziamento l’interessato propose ricorso al T.A.R. Emilia Romagna, che lo respinse con sentenza n. 2313/2010; la pronuncia, però, fu riformata dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 7140/2010 annullò il provvedimento disciplinare per vizi procedurali, “con salvezza dell’ulteriore azione amministrativa, previa riattivazione del procedimento disciplinare nel rispetto dell’art. 119 T.U. Pubblico impiego n. 3/1957”, e cioè entro 30 giorni dalla ricezione della copia della sentenza trasmessa ai sensi dell’art. 87 R.D. 642/1907.
1.1. In data 16 febbraio 2011 l’interessato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione della riattivazione del procedimento disciplinare entro i prescritti termini, notificò al Min. Interno, Dip. Vigili del Fuoco, un atto di diffida, rappresentando il proprio specifico interesse al reintegro in servizio a far data dalla sospensione cautelare disposta dal 19 maggio 2005.
Poiché il Ministero non provvedeva al richiesto reintegro, avviando – al contrario – con nota del 18 marzo 2011 il procedimento disciplinare, l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe innanzi a questo Consiglio di Stato per chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7140/ 2010 (anche attraverso la nomina di un commissario ad acta), al fine di ottenere quanto segue: a) la reintegrazione in servizio con decorrenza dal 19 maggio 2005, corredata di ogni consequenziale provvedimento relativo agli arretrati ed alla ricostruzione della posizione contributiva; b) la corrispondente dichiarazione di nullità della nota 18 maggio 2011 n. 9571 di tardiva riattivazione del procedimento disciplinare; c) la condanna (ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c del c.p.a.) del Mininstero dell’Interno al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo nell’esecuzione del giudicato (comunicato ex art. 87 cit. Regolamento del 1907) ovvero alla somma di diverso importo ritenuta di giustizia.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero il quale, replicando circa la tardiva riattivazione del procedimento disciplinare, ha rappresentato che, comunque, l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato non avrebbe comportato la reintegrazione automatica nel servizio; con successiva memoria il Ministero ha insistito per il rigetto, replicando alle avverse argomentazioni in ordine all’epoca della ricezione della copia della sentenza del Consiglio di Stato e precisando che la difesa dell’appellante aveva, altresì, chiesto – in data 13 maggio 2011 – l’applicazione a suo favore del beneficio dell’art. 55 n. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 con la conversione del licenziamento nella più modesta sanzione della sospensione dal servizio nella misura massima di sei mesi, previa rinuncia ai giudizi in corso ed a qualunque pretesa risarcitoria.
Controparte, con memoria in vista all’udienza pubblica, ha rappresentato che il Min. Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, con decreto 11 luglio 2011 n. 5037, visti gli esiti dell’istruttoria e nuovi documenti tra cui la nota 20 giugno 2011 della Questura di Roma, ha respinto l’istanza di “patteggiamento”, confermando la sanzione del licenziamento con decorrenza dal 19 maggio 2005, anche alla luce della circostanza che l’interdizione per anni 5 dai pubblici uffici irrogata dal giudice penale sarebbe terminata nel maggio 2013 (atteso che il termine iniziale decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Penale di Bologna); pertanto l’interessato, censurando il nuovo provvedimento per violazione dell’art. 114, n. 4, lett. b, del c.p.a., nonché sotto altri profili, ha insistito per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza.
Alla Camera di Consiglio del 15 luglio 2011, udito il difensore del ricorrente, la causa è passata in decisione.
2, Il ricorso per l’ottemperanza è infondato.
Il ricorrente espone che il Ministerpo dell’Interno avrebbe dovuto disporre la sua reintegrazione in servizio in esecuzione della sentenza Consiglio di Stato (che aveva annullato il precedente licenziamento “con salvezza dell’ulteriore azione amministrativa, previa riattivazione del procedimento disciplinare nel rispetto dell’art. 119 T.U. n. 3/1957”), in quanto il procedimento disciplinare sarebbe stato riattivato soltanto con nota 18 marzo 2011, e cioè largamente oltre il termine perentorio di giorni 30 prescritto dall’art. 119 T.U. n. 3/1957, da computarsi con decorrenza dalla data di trasmissione della sentenza in questione al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 87 R.D. n. 642/1907.
Al riguardo il Collegio ritiene che la controversia debba essere risolta prescindendo dalla valutazione della tempestiva o meno riapertura del procedimento disciplinare originario.
Infatti in realtà il Ministero dell’Interno, dopo aver sentito nel maggio 2011 su alcuni profili della vicenda penale l’interessato (che ha smentito la dichiarazione resa nel giudizio penale di essere consumatore abituale di stupefacenti), ha disposto un supplemento di istruttoria al fine di acquisire utili notizie relative ai fatti contestati.
In tal guisa è emerso da una nota della Sezione informativa della Questura di Roma del 20 giugno 2011 che i Carabinieri di Pomezia in data 27 luglio 2009 avevano redatto un verbale di “Avviso orale” nei confronti dell’interessato a seguito di “pregiudizi di polizia” relativi, tra l’altro, ad indagini per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e per pregressi arresti (nell’ultimo triennio) per violazione della normativa in materia di stupefacenti.
Pertanto il Ministero, più che riattivare il precedente procedimento disciplinare, di fatto si è trovato nella imprevista situazione di dover valutare nuove situazioni, che si sono rivelate ostative alla reintegrazione in servizio dell’ex Vigile del Fuoco; in conseguenza, respingendo l’istanza di patteggiamento avanzata nel corso del procedimento dal legale dell’interessato, contestualmente ha confermato la sanzione del licenziamento a decorrere dal 19 maggio 2005 già irrogata con il provvedimento n. 45/2008, poi annullato per vizio procedurale dalla sentenza del Consiglio di Stato, oggetto della dedotta inottemperanza.
2.1. Né il nuovo provvedimento di licenziamento dell’11 luglio 2011 può essere dichiarato nullo per contrasto con il giudicato, poiché si tratta di provvedimento conclusivo di procedimento disciplinare relativo a fatti diversi, conosciuti soltanto a seguito della nota informativa della Questura di Roma datata 20 giugno 2011.
In conseguenza il nuovo licenziamento, essendo motivato con rifermenti ulteriori a sostegno della non affidabilità dell’interessato (coinvolto in più episodi di uso e traffico di stupefacenti ), si pone come provvedimento sopravvenuto, ma non elusivo o contrastante con il giudicato formatosi sulla statuizione di annullamento del primo licenziamento del 2008 collegate ad altri e pregressi fatti.
2.3. Né la comunicazione di riapertura del procedimento sanzionatorio configura la dedotta violazione del giudicato, poiché si tratta di un atto endoprocedimentale, privo di un proprio valore dispositivo, che va attribuito, invece, soltanto all’atto conclusivo del procedimento stesso.
Quindi la suddetta nota non è affetta da nullità per violazione di giudicato.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, il Collegio ritiene non sussistente la dedotta inottemperanza al giudicato, ferma restando la autonoma impugnabilità del decreto, che ha confermato il licenziamento del ricorrente, innanzi al T.A.R. competente con l’instaurazione di un nuovo giudizio di merito.
Va, pertanto, respinta anche la domanda di condanna del Ministero. dell’Interno a corrispondere una somma di denaro a fini riparatori della asserita ritardata ottemperanza.
Peraltro sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, considerando le caratteristiche di fatto della vicenda e la obiettiva situazione di incertezza connessa al periodo di tempo intercorso tra la data di spedizione della comunicazione della sentenza di appello (ai sensi dell’art. 87 R.D. n. 642/1907) ed il primo atto di riattivazione del procedimento disciplinare conclusosi con la conferma del licenziamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge il ricorso per l’ottemperanza indicato in epigrafe.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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