Sanzione disciplinare: allontanamento dalla attività scolastica fino al termine delle lezioni TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 772/2012)

Redazione 10/11/12
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FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette il fatto che con deliberazione 17 maggio 2007 della Giunta Esecutiva dell’Istituto Tecnico Industriale di L’Aquila è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.
Con la sanzione si è inteso punire il ricorrente perché durante l’orario delle lezioni aveva attinto, con un accendino precedentemente scaldato, il collo di un compagno di classe procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.
Il ricorrente presentava ricorso gerarchico ma il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ritrasmetteva il ricorso stesso all’Istituto ritenendo competente a decidere sull’impugnativa l’organo di garanzia interno alla scuola previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto presidenziale 249/98. Tuttavia pur essendo decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo nessun provvedimento è stato adottato.
Avverso il provvedimento impugnato deduce con il primo motivo la violazione dell’articolo 4 comma 1 del Decreto Presidenziale n.249 del 29 luglio 1998 nonché eccesso di potere per insufficienza della motivazione.In particolare rileva che la deliberazione impugnata non contiene alcun riferimento al regolamento dell’istituto previsto dalla normativa in epigrafe; regolamento che stando a quanto riferito dall’amministrazione neppure esisterebbe.
Con il secondo motivo deduce la violazione del 3 comma dell’articolo 4 citato ai sensi del quale nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso in esame l’autorità scolastica avrebbe provveduto alla irrogazione della sanzione senza la preventiva audizione dell’interessato.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 34 della costituzione nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione. Il ricorrente assume che nella specie non è stato fatto quanto possibile per disporre il rientro nella comunità scolastica così che la sanzione irrogata assume connotati esclusivamente punitivi.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione eccependo genericamente l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 24 ottobre 2012 la causa è stata ritenuta per la decisione
Il ricorso è fondato con riferimento alla censura di eccesso di potere per carenza di motivazione.
Ed invero deve ritenersi pacifica nella specie la circostanza che l’Istituto Scolastico intimato non si è mai dotato del regolamento di cui all’articolo 4 comma 1 del Decreto Presidenziale n. 249 del 29 luglio 1998.
Ebbene in difetto del citato regolamento (regolamento che avrebbe dovuto individuare i comportamenti degli studenti passibili di sanzione e correlativamente fissare le relative sanzioni) l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto dare un’esaustiva motivazione del perché al comportamento tenuto dal ricorrente fosse applicabile la gravissima sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica con decorrenza immediata e fino al termine delle lezioni.
Invece il verbale n.7 della giunta esecutiva con il quale è stata irrogata la massima sanzione disciplinare, pur rilevando la gravità dell’episodio (gravità in effetti incontestabile) non da contezza delle ragioni per le quali nella specie non poteva essere irrogata una sanzione meno grave rispetto alla gravissima sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica. Ciò deve ritenersi anche alla luce del fatto che il citato articolo 4 comma 8 del decreto citato prevede che i provvedimenti disciplinari irrogati in ambito scolastico debbono avere finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità dell’alunno.
Nella specie per contro è stata irrogata la suddetta sanzione senza che l’Istituto si fosse fatto carico di prevedere misure finalizzate a recuperare lo studente.
La domanda di annullamento deve pertanto essere accolta.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni il Collegio ritiene che non possa essere riconosciuto l’importo di € 10.500 che lo studente avrebbe sopportato per iscriversi all’istituto parificato “********” di Ancona, atteso che, la spesa in questione è la risultante di una libera scelta del ricorrente.
Deve per contro ritenersi nella specie sussistente il lamentato danno non patrimoniale connesso ai disagi psicologici ed esistenziali cui l’alunno verosimilmente è andato incontro;danno che può essere equitativamente liquidato in euro 2500.
In forza delle svolte considerazioni va pertanto accolta la domanda di annullamento e per l’effetto va annullata la delibera impugnata. La domanda di risarcimento danni va invece accolta nei limiti di cui sopra.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Accoglie la domanda di risarcimento danni nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre

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