Sanzione amministrativa: la mancata indicazione del nominativo dell’accertatore rende comunque valida la multa (Cass. n. 2674/2013)

Redazione 05/02/13
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA

(omissis)
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma in data 7 febbraio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore ********************;
udito l’Avv. L. P., per delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ****************, che ha concluso: “nulla osserva”.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 settembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Giudicando in grado di appello una causa di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada promossa da L. P. nei confronti del Comune di Roma, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 7 febbraio 2011, ha accolto il gravame del P. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il verbale impugnato.
Il Tribunale ha rilevato che il verbale contestato non contiene indicazione del nominativo del responsabile dell’immissione dei dati, per cui deve considerarsi nullo od inesistente, in quanto tale omissione equivale a mancata sottoscrizione del verbale.
Ricorre per cassazione Roma Capitale (già Comune di Roma), sulla base di due motivi.
Resiste l’intimato con controricorso.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, giacché il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui, in tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto degli artt. 383, quarto comma, e 385, terzo e quarto comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, la mancata indicazione a stampa, prescritta dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 39 del 1993, del nominativo dell’accertatore, individuato solo con la qualifica e l’aggiunta della dicitura pro tempore, non è sufficiente a determinare la nullità dell’atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto».
Letta la memoria del controricorrente.
Considerato che non è pervenuto a questa Corte il fascicolo d’ufficio della causa, benché sia in atti l’istanza ex art. 369 cod. proc. civ.;
che la consultazione del fascicolo è necessaria per l’esame del primo motivo di ricorso, con il quale è prospettata una questione processuale in relazione alla mancata estinzione del processo da parte del Tribunale nonostante l’appellante – si sostiene – non abbia provveduto a tempestivamente rinnovare la notifica dell’atto introduttivo:
che, pertanto, occorre rinviare la causa alla pubblica udienza, presso la Seconda Sezione, mandando nel frattempo la cancelleria affinché solleciti la trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi, in appello, dinanzi al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza,presso la Seconda Sezione, mandando la cancelleria affinché solleciti la trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi, in appello, dinanzi al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2012.

Redazione