Sanità: retribuibilità delle mansioni superiori (Cons. Stato n. 5734/2012)

Redazione 14/11/12
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Fatto e diritto

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio la dr.ssa *************** chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, maggiorate per interessi e rivalutazione monetaria, per aver esercitato nel periodo 5 giugno 1989 – 4 agosto 1992 mansioni di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l’ Ospedale Oftalmico di Roma, di livello superiore rispetto alla qualifica di inquadramento.
Con sentenza n. 184 del 1999 il T.A.R. adito – dopo avere individuato per il predetto periodo di lavoro il quadro normativo di riferimento prima nell’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979 e poi nell’art. 121 del d.P.R. n. 384 del 1990 – respingeva il ricorso rilevando, per quanto riguarda il primo periodo di lavoro, la mancanza di un preventivo atto di conferimento dell’incarico e, per il secondo periodo, l’assenza di indizione di un concorso per la copertura del posto vacante in relazione al quale erano state svolte le mansioni superiori.
Avverso detta sentenza la dr.ssa ********** ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del T.A.R., sostenendo la sussistenza dei presupposti per il pagamento delle differenze retributive dovute per il periodo di espletamento delle mansioni superiori.
Si è costituita in resistenza la A.S.L. Roma 3, ora A.S.L. RME, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo anteriore al 31 dicembre 1992, nonché la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente; nel merito ha contraddetto il motivi di impugnativa e chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di prescrizione del credito e di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva, formulate dalla A.S.L. Roma E, stante l’infondatezza nel merito dell’appello.
2.1. E’ consolidato l’ orientamento della giurisprudenza amministrativa che, con riguardo al personale del comparto della sanità – in deroga al generale principio dell’irrilevanza ai fini giuridici ed economici dello svolgimento delle mansioni superiori nel settore del pubblico impiego – ammette la retribuibilità delle stesse, ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, in presenza della triplice e contestuale condizione inerente: all’esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre le mansioni di più elevato livello; alla previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell’organo a ciò competente; all’espletamento delle suddette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell’anno solare (cfr. ex multis Cons. St, Sez. III, n. 768 del 13 marzo 2012; Sez. V, n. 814 del 15 febbraio 2010; Sez. VI, n. 9016 del 16 dicembre 2012).
Nel caso di specie, come correttamente posto in evidenza dal primo giudice, non è intervenuto alcun provvedimento da parte del competente Comitato di Gestione dell’ U.S.L. che – in relazione ad accertate esigenze organizzative dell’ente – abbia disposto nei confronti dell’odierna appellante, per il periodo per il quale si invoca il più elevato trattamento economico, la stabile assegnazione ad una diversa posizione funzionale di impiego, con ogni conseguente obbligo di prestazione e responsabilità del pubblico dipendente.
Né a tal fine assume valore l’atto di impulso a firma del Direttore Sanitario della U.S.L., in data 6 giugno 1991, volto all’immissione della dr.ssa ********** nell’esercizio delle mansioni superiori in posto di aiuto vacante e, tantomeno, l’attestazione rilasciata il 18 settembre 1992 dal Servizio del personale, che costituisce mero atto ricognitivo di una situazione fattuale, ma non riveste la natura provvedimentale idonea ad introdurre ex ante la diversa posizione di status, con ogni effetto sugli obblighi di conforme prestazione a carico del dipendente e di controllo da parte dell’Amministrazione del corretto adempimento.
L’assenza del preventivo atto del Comitato di Gestione di conferimento dell’esercizio della mansioni superiori rende irrilevante ogni ulteriore questione circa l’indizione del concorso per il posto di aiuto vacante.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Sussistono motivi per compensare fra le parti spese ed onorari del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012

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