Rito del lavoro: la costituzione del convenuto sana i vizi dell’atto (Cass. n. 10264/2013)

Redazione 02/05/13
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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torino, M.G. evocava in giudizio l’Ordine Mauriziano, esponendo di lavorare alle dipendenze del convenuto dal 10 agosto 1979 come ausiliaria socio-sanitaria e di avere subito una serie di comportamenti datoriali qualificabili come mobbing, che le avevano provocato un progressivo deterioramento dell’equilibrio psicologico, e che quindi erano stati fonte di danno biologico psichico pari al 40%, di danno patrimoniale per spese mediche e dequalificazione, nonché di danno morale ed esistenziale; chiedeva pertanto la condanna del convenuto, responsabile ex art. 2087 c.c., al risarcimento dei predetti danni.
Costituendosi in giudizio, l’Ordine Mauriziano contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Istruita la causa ed esperita c.t.u. medico-legale, con sentenza del 30 giugno 2005 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso. Avverso detta sentenza interponeva appello la M. , chiedendone la riforma.
Costituitasi, la Fondazione Ordine Mauriziano eccepiva l’inammissibilità dell’appello, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto meno in relazione ai fatti verificatisi sino al (omissis) , e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza depositata il 2 marzo 2007, la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello per essere stato proposto nei confronti dell’Ordine Mauriziano e non della Fondazione Ordine Mauriziano, succeduta ex lege al primo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la M. , affidato a due motivi.
Resiste la Fondazione Ordine Mauriziano con controricorso, mentre l’Ordine Mauriziano è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. È stata depositata rituale (anche alla luce dell’art. 14 L. n. 247/12) delega scritta dell’avv. *******, effettivo difensore della Fondazione, all’avv. ******* per la discussione.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c).
Lamenta che la Corte di merito non considerò adeguatamente che il rapporto lavorativo de quo era rimasto in capo all’Ordine Mauriziano, così che nessuno poteva avere conoscenza della (a suo avviso inesistente) successione nel rapporto della Fondazione. Che ciò emergeva solo dalla lettera del 7 agosto 2007 ove era tuttavia chiarito che la Fondazione succedeva all’Ente (Ordine Mauriziano) nei rapporti attivi e passivi, con esclusione comunque dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. Si duole ancora che la legge 21 gennaio 2005 n.4, che secondo i giudici di appello avrebbe comportato l’estinzione dell’Ordine e la prosecuzione dei rapporti attivi e passivi in capo alla succeduta Fondazione, all’art. 1, comma 2, escludeva i rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie (come risultava dalla busta paga del gennaio 2006, successiva alla sentenza di primo grado), stabilendo peraltro che l’Ordine Mauriziano continuava a svolgere la sua attività, quanto meno in materia sanitaria, come si evinceva dalla lettera 7 agosto 2007, riprodotta in ricorso in fotocopia.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 2, comma 3, della L n. 4/05, oltre che degli artt. 324 e 436 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c).
Lamenta di aver notificato l’appello all’Ordine Mauriziano, che continua a svolgere la sua attività ai sensi dell’art. 1, comma 2, citato, mentre nessuna norma stabiliva il passaggio del contratto di lavoro (inerente il personale sanitario) dall’Ordine alla Fondazione. Si duole che la notifica fu regolarmente eseguita nei confronti dell’Ordine, costituito in primo grado, mentre la Corte di merito, anziché dichiararne la contumacia, statuì l’inammissibilità del gravame, nonostante la Fondazione si fosse regolarmente costituita in giudizio.
3. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
La Fondazione sostiene che l’Ordine Mauriziano non esiste più sin dalla emanazione della L.R. Piemonte n. 39/04, con la quale è stata istituita l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM), con successione della Fondazione (FOM) in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ordine Mauriziano, ivi compresi quelli di natura contenziosa pendenti. Al riguardo la Corte osserva quanto segue. L’art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n.4 (G.U. n. 16 del 21/01/2005), che convettiva in legge, con modificazioni, il decreto legge 19 novembre 2004, n. 277 (recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), stabiliva: 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: “Ente”, è conservato comò, ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Il terzo comma del medesimo art. 1 stabiliva che “Fino all’emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l’Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596”.
L’art. 2, comma 3, stabilisce che: “La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle attività sanitarie con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato”.
La legge regionale Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, all’art. 2 stabilisce che “l’Ente ospedaliero Ente Ordine Mauriziano di Torino, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 277/2004 è costituito in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata “Ordine Mauriziano di Torino”.
Il quarto comma dell’art. 2 stabilisce che “il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con l’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di *****, La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dell’ASO di cui al comma 1”.
4. Ne consegue che l’appello proposto nei confronti dell’Ordine Mauriziano, ove peraltro si è costituita la Fondazione, non poteva ritenersi inammissibile, tanto meno in virtù di una presunta successione universale nei rapporti di lavoro in ambito sanitario della Fondazione nei confronti dell’Ordine. Il fatto che l’Ordine Mauriziano sia stato “conservato” come ente ospedaliero (ASOM), ex art. 1 D.L. n. 277/04 e 2 L.R. Piemonte n. 39/04, esclude che il legittimato passivo possa ritenersi la sola Fondazione (che succede all’ASOM con esclusione dei rapporti di lavoro relativo al personale impegnato nelle attività sanitarie, art. 3, comma 3, D.L. cit.; art.2, comma 4, LR. n. 39/04). Deve peraltro considerarsi che la Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) comunque si costituì in appello, difendendosi anche nel merito, chiedendo il rigetto del gravame, con le conseguenze di cui all’art. 164, comma 3, c.p.c, applicabile anche all’appello nel rito del lavoro (Cass. sez. un. n. 6841/96; Cass. n. 4543/06). Per un verso dunque deve evidenziarsi che l’Ordine Mauriziano non si è estinto (come sostiene la sentenza impugnata, pag. 7), ma continua ad esistere ed operare, per quanto qui interessa, relativamente ai rapporti del personale sanitario (artt. 1 e 2 D.L. cit.; art.2, comma 4, L.R. n. 39/04); per altro verso la sentenza impugnata risulta parimenti errata laddove afferma l’inammissibilità dell’appello, sul presupposto, anch’esso erroneo, che unico legittimato passivo fosse la Fondazione, peraltro costituitasi nel giudizio di appello difendendosi anche nel merito. La sentenza impugnata, affermando che l’atto di appello venne erroneamente notificato all'(Ente) Ordine Mauriziano e non alla Fondazione risulta pertanto errata per due ordini di considerazioni: la prima è che l’Ordine Mauriziano non è stato soppresso, continuando a svolgere la sua attività quale azienda ospedaliera (art. 1 D.L. n.277/04, conv. in L. n.4/05; art. 2, comma 4, L. R. n. 39/04); la seconda è che comunque la Fondazione, ad avviso della Corte territoriale unica legittimata passiva, si costituì comunque nel giudizio di appello, difendendosi anche nel merito, sanando così l’ipotizzata inammissibilità del gravame.
5. Il ricorso deve pertanto accogliersi; la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per. le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Redazione