L’omessa o infedele denuncia è evasione o omissione contributiva (Cass. n. 10265/2013)

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CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO
DOPO LA RIFORMA

Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013

 

 

 

 

 

Massima

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra “evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), della L. 388/2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l’omessa o infedele denuncia fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede.

 

1. Questione

Il datore di lavoro agricolo presentava ricorso al verbale ispettivo di accertamento negativo, relativo all’omesso versamento dei contributi dovuti, dal 1993 al 1999, affermando che per gli anni 1998 e 1999 aveva presentato le dichiarazioni trimestrali della manodopera impiegata senza che l’INPS gli avesse fornito il conteggio dei contributi e inviato i necessari bollettini di versamento. Per questo motivo il suddetto verbale ispettivo doveva comunque ritenersi illegittimo nella parte in cui non aveva analiticamente indicato il calcolo delle sanzioni dovute che risultavano del tutto sproporzionate all’omissione contestata.

Il datore di lavoro propose opposizione avverso la cartella esattoriale, con la quale gli era stato intimato il pagamento per le medesime causali del verbale ispettivo, deducendone la illegittimità ai sensi, dell’art. 24 comma 3 del d.lgs n. 46/99, stante la pendenza del giudizio avverso l’accertamento ispettivo, e, nel merito, riproponendo le medesime difese sopra riportate.

Il tribunale annullò la cartella di pagamento opposta, respingendo la domanda proposta dal datore di lavoro; in particolare il Tribunale, premesso che la pendenza dei procedimento avente ad oggetto l’accertamento ispettivo precludeva l’iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/99, con conseguente invalidità della cartella di pagamento, ritenne però che la domanda proposta dal datore fosse infondata in quanto costui non aveva provato la validità del contratto di riallineamento retributivo, del quale aveva chiesto l’applicazione, contestata daII’INPS sin dalla fase amministrativa quanto al requisito di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Avverso tale sentenza proponeva appello il datore di lavoro, la quale Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che sui contributi di cui in motivazione, l’appellante era tenuto a pagare all’INPS le somme aggiuntive determinate tuttavia in applicazione dell’art. 1, comma 217, lett. a) della L. n. 662/1996.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS, che è stato rigettato.

 

2. Ricostruzione giurisprudenziale in tema di omessa o infedele presentazione della denuncia

E’ pacifico che si applica, ratione temporis, il disposto dell’art. 116, comma 8, della L. 388/2000. che, modificando la legge precedente, ossia l’art. 1, comma 217, lett. b), della L. 662/1996, configura diversamente sia la fattispecie dell’evasitene contributiva, sia il tipo di sanzioni civili che vi sono ricollegate.

Le disposizioni sono le seguenti: art. 1, comma 217, lett. b), della L. 662/1996 “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d’anno, pari al tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui all’art. 13 del D.L. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. 537/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lett. a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell’evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi;…”.

L’art. 116, comma 8, della L. 388/2000 recita: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Il contrasto interpretativo sorto all’interno della sezione lavoro, con riferimento alla disposizione de qua, è stato di recente risolto da Cass. civ., n. 28966 del 2011, in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. civ., n. 11261 del 2010, e con analitica confutazione dell’iter argomentativo seguito, da ultimo, da Cass. civ., n. 1230 del 2011. L’arresto espresso da Cass. civ., n. 28966 del 2011, cui il Collegio ha il dovere di uniformarsi, ha composto l’enunciato contrasto giurisprudenziale nei termini che seguono.

Nell’art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/2000, viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce “e/o” registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo (“in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”) si caratterizza per l’uso della disgiuntiva “o” fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell’evasione rispetto all’una o all’altra tipologia di adempimenti; ne discende che l’omissione o l’infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l’ipotesi dell’evasione.

Già le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 4808 del 2005, in relazione alla previsione di cui all’art. 1, comma 217, lett. a), della L. 662/1996, (analoga per quanto qui rileva a quella dell’ art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/2000 hanno avuto modo di osservare che l’ipotesi meno grave, di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma 217, si articola in due sub-ipotesi, ravvisabili:

1) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce “e” registrazioni obbligatorie;

2) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce “o” dalle registrazioni obbligatorie.

Nell’ipotesi sub 1) la meno grave fattispecie dell’omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre l’ipotesi sub 2), pur nella sua apparente contraddittorietà, si spiega perchè vi sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni, pur sussistendo l’obbligo della denuncia (come nel caso dei collaboratori familiari), sicchè è sufficiente, perchè si abbia omissione contributiva, che sia regolare la denuncia, senza il relativo pagamento.

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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