Risponde del reato di maltrattamenti la badante per il regime di vita penoso ed opprimente imposto al disabile (Cass. pen. n. 9724/2013)

Redazione 28/02/13
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Motivi della decisione

1. A conclusione di giudizio ordinario il Tribunale di Roma con sentenza emessa il 3.5.2007 ha riconosciuto la cittadina ucraina M. K. colpevole del delitto di maltrattamenti commesso (dall’agosto 2004 al 31.10.2004) in pregiudizio di A. G., portatore di sindrome di down e inabile totale, nella sua qualità di “badante” convivente con diritto a vitto e alloggio all’uopo assunta dal fratello della vittima.
2. Adita dall’impugnazione della K. la Corte di Appello di Roma con sentenza resa il 5.3.2012 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, condividendone la ricostruzione storica e valutativa della condotta della prevenuta, cui -tuttavia- ha ridotto la pena in misura, con le già concesse attenuanti generiche, pari a otto mesi di reclusione. Pena sospesa alle condizioni di legge.
La Corte territoriale ha giudicato privi di pregio i rilievi critici formulati avverso la sentenza del Tribunale adducenti carenza di prove della materialità del contestato reato di maltrattamenti e dell’elemento soggettivo caratterizzante il reato.
Nel ribadire che il reato ex art. 572 c.p. è sorretto dal dolo generico, i giudici di appello hanno rilevato che il comportamento tenuto dalla K. nei confronti della persona affidata alla sua assistenza, vigilanza e cura è stato improntato a contegni di consapevole e continuativa umiliazione, tali da determinare nel malcapitato A. G., in rapporto alla sua speciale condizione di difficoltà relazionale, uno stato di
palese turbamento e di ingiustificata prostrazione e sofferenza. Evenienze, tutte, emergenti dalle dichiarazioni di verificata attendibilità del denunciante fratello di A. G. (non costituitosi parte civile), quali frutto della sua diretta o indiretta constatazione (non vive in casa con il fratello) del regime di vita imposto dalla badante al suo congiunto (malcurato, tenuto in stato di scarsa igiene personale e ambientale, triste e dimesso) e delle notizie di conferma raccolte presso i vicini di casa.
Dichiarazioni che trovano decisivi riscontri nella testimonianza dell’insegnante S. C., abitante nello stesso stabile del G. legata da risalente amicizia e a affetto verso il giovane A. La C. pur dichiarando di non aver mai visto la K. picchiare o compiere gesti di violenza verso A. ha riferito tutta una serie di episodi e di particolari, che i giudici di appello hanno ritenuto -sulla scia della prima decisione- univocamente integrativi della fattispecie di maltrattamenti in ragione della loro quotidianità e dei destabilizzanti effetti emotivi prodotti sull’assistito. In sintesi la C. ha personalmente verificato, anche frequentando A. e la sua abitazione in virtù del suo rapporto di conoscenza e vicinato e degli additivi compiti di sorveglianza sul fratello affidatile dallo stesso A. G. che la K. ha sempre tenuto un atteggiamento molto rude e imperioso nei confronti di A., più volte sgridandolo a voce alta non curandosi della pulizia dell’appartamento e dell’igiene dello stesso A. (spesso tenuto con la stessa camicia per giorni e giorni), trascurandone l’alimentazione (scadente e scarsa, tanto da rendere palese il dimagrimento del giovane), sovente lasciandolo solo esposto a pericoli di vario genere per trattenersi a parlare con le amiche sotto casa e via discorrendo. Analoghe, seppur meno specifiche, evenienze ha posto in luce il teste ***** titolare di un esercizio commerciale frequentato da A. con la badante, che ha raccontato di aver visto A. tenere —diversamente dal recente passato- un contegno mortificato e abulico, mostrandosi mal vestito e poco curato nella persona.
3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando violazione di legge (art. 572 c.p.) ed insufficienza e illogicità della motivazione con particolare riferimento alla deficitaria verifica dell’elemento soggettivo del reato sotteso alla presunta condotta maltrattante ascritta alla K.
E’ vero che il reato di cui all’art. 572 c.p. è qualificato dal dolo generico, ma l’atteggiamento volitivo di prevaricazione deve pur sempre inscriversi in una progettualità criminosa reiterativa dei fatti vessatori in danno della vittima, senza la quale viene meno l’indispensabile elemento della continuità temporale della condotta (abitualità) che, solo, consente la configurabilità del reato di maltrattamenti. Vale a dire la possibilità di sussumere nella fattispecie descritta dall’art. 572 c.p. una pluralità di episodi dotati di efficacia oppressiva per la vittima. Al di là del richiamo a formule di stile i giudici di merito non hanno sviluppato un’attenta verifica dell’atteggiamento soggettivo (dolo) con cui la K. ha svolto le proprie mansioni di badante. Non è un caso che il Tribunale del riesame abbia annullato, a suo tempo, il provvedimento coercitivo cautelare adottato a carico dell’imputata proprio per l’ipotizzata assenza del dolo. Né è casuale che lo stesso P.G. di appello intervenuto in udienza abbia concluso per il proscioglimento dell’imputata per lo stesso motivo.
In realtà all’imputata può muoversi unicamente il rilievo, avulso da ogni volontarietà di segno penale, di incolpevole inadeguatezza ovvero di inidoneità ad espletare il peculiare compito di assistere e accudire una persona portatrice dei problemi anche di comunicazione verbale connessi alla sindrome di down da cui è affetto A. G.
4. Gli enunciati motivi di censura della ricorrente sono destituiti di fondamento fino a lambire i contorni dell’inammissibilità per carente indicazione delle specifiche doglianze rivolte alla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di motivi che per larga parte riproducono le critiche mosse alla prima sentenza, pur adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale.
4.1. Diversamente da quanto si prospetta nel ricorso, i giudici di appello hanno articolato una adeguata disamina dell’elemento soggettivo del reato, individuandone gli elementi dimostrativi proprio nella peculiarità dei comportamenti, stabilmente istituiti dalla badante e custode K., di disdicevole svilimento e indifferenza per le fondamentali esigenze di vita di A. G. nonché di costante trascuratezza e inutile virulenza autoritaria adottati verso il disabile. Fino a determinarne, pur nel volgere di pochi mesi, una radicale negativa trasformazione umorale ed emotiva e di stesso benessere fisico e di immagine (igiene, vestiario, ecc.), subito percepita, oltre che dal fratello del giovane, dai suoi conoscenti.
Non è superfluo rammentare che il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, si da imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma altresì da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile. Indifferenza espressa con dissimulata severità e fonte di inutile mortificazione, tali da incidere -non meno di gesti di reale violenza- sulla qualità di vita della persona offesa, contraddistinta da quotidiani atti commissivi (sgridate, rimproveri) ed omissivi (vestiario dimesso e sporco, scarsità del cibo, mancanza di igiene) producenti gratuite umiliazioni e durevoli sofferenze psicologiche della stessa persona offesa affidata per ragioni di cura e vigilanza al soggetto agente (cfr.: Cass. Sez. 6, 27.5.2003 n. 37019, ******, rv. 226794; Cass. Sez. 6, 21.12.2009 n. 8592/10, rv. 246028).
4.2. La ricostruita dinamica della complessiva condotta dell’imputata offerta dalle due conformi decisioni di merito non lascia spazio alcuno alla situazione di semplice ed incolpevole inadeguatezza professionale della K. quasi sorta di mero inadempimento contrattuale, delineata dal ricorrente difensore. La peculiarità e le caratteristiche delle esigenze vitali e dei ben definiti bisogni di socialità e affettività di una persona affetta da sindrome di down (esigenze e bisogni che, nel caso specifico di A. G. la sentenza di primo grado assimila a quelli di un bambino di tre/quattro anni) debbono -nella elementarità delle loro connotazioni- considerarsi, nell’attuale momento storico, acquisiti al patrimonio di conoscenza collettivo, in guisa da non richiedere alcuna speciale perizia e preparazione tecnica o medica, che trascendano il buon senso, una comune sensibilità e un doveroso rispetto per la diversità di una persona disabile (per limiti cognitivi e difficoltà motorie) quale un portatore di sindrome di down. Sensibilità e rispetto tanto più doverosi e ineludibili se connessi, come nel caso della K. ad un rapporto professionale di affidamento e cura della persona portatrice di handicap.
Nella conclamata sussistenza dei fatti realizzanti maltrattamento correttamente la Corte di Appello, con motivazione lineare e logica, ha ravvisato nella generale condotta dell’imputata il dolo generico del reato, inteso come rappresentazione e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze psico-fisiche in forma abituale e tali da produrre la sistematica compressione della sua particolare personalità (cfr. Cass. Sez. 6, 22.9.2005 n. 39927, *********, rv. 233478). E quanto mai opportuno appare nel caso di specie l’assunto dei giudici di appello che, rimarcata la ”notoria grande sensibilità” dei soggetti portatori di sindrome di down, hanno evidenziato come il fatto che gli atti sopraffattori siano compiuti nei confronti di una persona menomata non solo non elide il dolo dell’agente, ma vale ad ”accentuare semmai la gravità del fatto”.
4.3. Un’illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo, tuttavia, alla constatazione che il reato ascritto all’imputata è oggi attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161 c.p. (sette anni e sei mesi). I fatti integranti l’accusa sono cessati, come da imputazione, alla data del 31.10.2004. Il relativo termine massimo di prescrizione è spirato il 30.5.2012 (dovendosi tener conto di una sospensione ex lege del termine pari a trenta giorni) e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello impugnata. La descritta emergenza impone l’annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all’obbligo di cui all’art. 129 co. 1 c.p.p., in carenza -per le ragioni dinanzi esposte- di elementi che elidano la responsabilità penale della ricorrente o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all’art. 129 co. 2 c.p.p. Evenienza da escludersi alla luce della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (in uno alla confermata sentenza di primo grado) questo giudice di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129 co. 2 c.p.p. rispetto alla causa estintiva prescrizionale (cfr.: Cass. Sez. 4, 18.9.2008 n. 40799, *****, rv. 241474; Cass. Sez. 6, 12.6.2008 n. 27944, *******, rv. 240955).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 17 gennaio 2013

Redazione