Avvocato che non emette fattura: c’è la sanzione disciplinare (Cass. n. 2703/2012)

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Massima

Il professionista che non rilascia la fattura, nel caso in cui percepisca un acconto, può essere sottoposto alla sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Ciò considerando il fatto che non vi è particolare gravità del fatto e che non vi sono precedenti disciplinari. 

 

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici la Corte ha precisato che nella ipotesi in cui un legale percepisca un acconto riguardo al proprio lavoro e non provveda, per questo, alla emissione della fattura, può rischiare una sanzione disciplinare.

Nella fattispecie oggetto di controversia un avvocato non aveva emesso fattura per un pagamento di E. 600,00 versatogli a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta da proprio cliente.

Da ciò partiva un esposto, da parte del cliente, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza con conseguente procedimento disciplinare.

Tale procedimento “terminava” con ricorso alle sezioni unite della cassazione da parte del legale.

 

 

2. Conclusioni

 

Per quanto concerne la normativa da prendere quale riferimento in tale ambito, essa è la c.d. legge professionale, ossia il Regio decreto legge n. 1578 del 1933 (1) prevede cinque tipologie di sanzioni disciplinari che possono essere irrogate nei confronti dei professionisti, ossia:

–         l’avvertimento;

–         la censura;

–         la sospensione dall’albo;

–         la cancellazione dall’albo;

–         e, infine, la radiazione dall’albo.

Per quanto concerne il tema di interesse della vicenda che ci occupa, l’avvertimento, costituisce la forma meno grave delle menzionate sanzioni disciplinari.

Nello specifico tale sanzione consiste in un richiamo riguardo alla mancanza commessa, ed ad una esortazione a non reiterarla.

L’avvertimento viene comunicato al soggetto interessato con una lettera del Presidente del Consiglio dell’Ordine competente.

Nella fattispecie concreta i giudici della Corte di Cassazione, a sezioni unite, cui si è rivolto l’avvocato, hanno ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare dell’avvertimento  in considerazione dell’assenza di altri precedenti disciplinari.

La Corte ha giudicato il comportamento del legale contrario ai doveri di correttezza e lealtà, imposti allo stesso dall’etica professionale.

Non, quindi, una condanna per non aver emesso fattura (2), in quanto nel caso di specie si è trattato di violazione ad un obbligo civilistico, concernente nella lesione del rapporto di fiducia tra cliente e professionista (3).

Con ciò rigettavano il ricorso presentato dall’avvocato.

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

 

__________
(1) Come novellata dalla legge del 17 febbraio 1971 n. 91, all’articolo 1.
(2) Nel caso di omissione di fattura, infatti, trovano applicazione le norme di natura fiscale che, tra l’altro, permettono al professionista di sanare tale irregolarità anche in tempi successivi, entro determinati limiti.
(3) Obbligo che se violato, di certo non “trova alcuna sanatoria”.

Sentenza collegata

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