Risarcimento del danno e demansionamento (Cass. n. 14214/2013)

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Massima

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio dall’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

 

1. Questione

La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda del lasvoratore, proposta nei confronti dell’azienda. di cui era dipendente, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente a preteso demansionamento.

La Corte del merito poneva a baso del decisum il rilievo fondante secondo il quale pur ridimensionato, alla luce della comprovata riorganizzazione aziendale ed all’atteggiamento poco collaborativo del lavoratore, il prospettato demansionamento non poteva riconoscersi alcun danno stante il difetto di qualsiasi allegazione al riguardo da parte del lavoratore nell’atto introduttivo del giudizio. Del resto, aggiungeva la Corte territoriale non risultando accertata la totale inattività del lavoratore – emergendo dalla istruttoria, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, una adibizione a diversi compiti – era onere del ricorrente precisare come le diverse mansioni erano idonee a depauperare il suo bagaglio professionale.

Avverso la presente sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura, che è stata rigettata.

L’unica censura proposta dal lavoratore riguarda la violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. Assume al riguardo che, in ordine alle allegazioni fornite dal lavoratore-ricorrente, relativamente, al danno conseguente il demansianomento, ci si trova di fonte ad un caso di overrulling con conseguente rimessione in termini avendo esso ricorrente fatto affidamento sui precedente orientamento della Cassazione che non riteneva necessaria l’allegazione del danno ai fini di cui trattasi. Richiama poi, il lavoratore-ricorrente la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la prova del danno non patrimoniale può essere fornita in via presuntiva ed asserisce che, nella specie, essendo stati forniti tutti gli elementi – le mansioni sottratte e la durata della dequalificazione – ben poteva la Corte del merito procedere ad un accertamento di tal genere.

La presente censura è stata ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione, in quanto nella specie, non può trovare applicazione la regula della rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. o dell’abrogato art. 184-bis c.p.c., conseguente al mutamento di giurisprudenza da parte del giudice della nomofilachia – cd. overruling -in quanto sul tema della prova del danno da demansionamento esisteva, già all’epoca della proposizione del ricorso di primo grado (21 maggio 2002) un contrasto di orientamenti di legittimità (per tutte V. Cass. del16 dicembre 1992 n. 13299 e contra Cass. dell’11 agosto 1998 n. 7905) poi risolto dall’intervento regolatore delle Sezioni Unite di cui alla sentenza del 24 marzo del 2006 n. 6572, sicché non può ritenersi, pur a prescindere da ogni valutazione circa l’inerenza di tale intervento alle norme proprie del processo, la configurabilità di un errore scusabile ai fini dell’esercizio del diritto alla rimessione in termini di cui trattasi (cfr. Cass. 15 dicembre 2011 n. 27086 con specifico riferimento al contrasto di orientamenti risolto dalle Sezioni Unite).

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2. Orientamento giurisprudenziale: onere della prova e demansionamento

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Va ancora aggiunto che, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico – fisica medicalmente accettabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. 24 marzo 2006, n. 6572). Ciò che, dunque, va rimarcato è che la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che il prestatore di lavoro, che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c..

 


Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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