Risarcimento del danno da c.d. occupazione espropriativa (Tar Campania, Salerno, n. 59/2013)

Redazione 11/01/13
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FATTO

Con ricorso in riassunzione successivo a declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., R. T. chiede di essere risarcita dal comune di Vallata del danno patrimoniale conseguente all’ablazione di un proprio fondo, censito in catasto al fl. 1, partt. 813 e 815, parzialmente occupato ed irreversibilmente trasformato nell’ambito della realizzazione del P.I.P. comunale.

Col medesimo atto, impugna il decreto di esproprio, senza però spiegare censure dirette.

Resiste l’amministrazione comunale, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

All’udienza del 19.12.2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

Presupposto legittimante la domanda di risarcimento del danno da c.d. occupazione espropriativa è che il bene irreversibilmente trasformato nell’ambito di una procedura ablativa non abbia mai costituito oggetto di un decreto di esproprio.

Infatti, l’esistenza di un decreto di esproprio preclude al proprietario ogni pretesa di carattere risarcitorio e gli consente di ristorarsi solo mediante l’indennizzo determinato nelle forme di legge, sindacabile tramite giudizio di opposizione alla stima, da proporsi dinanzi alla Corte d’appello competente per territorio.

Per contro, nella fattispecie in esame risulta che, in relazione al fondo della ricorrente, il comune di Vallata ha adottato il decreto di esproprio 14.5.2009 n. 18, formalmente comunicato il 12.6.2009.

Ciò rende inammissibile il ricorso per risarcimento del danno.

Né può valere in senso contrario la richiesta, tuzioristicamente effettuata nelle sole conclusioni del ricorso, di “previo annullamento del decreto di espropriazione innanzi analiticamente indicato”.

Tale domanda, infatti, va ritenuta tamquam non esset, in mancanza dei requisiti essenziali della stessa, in primis la prospettazione delle specifiche censure di legittimità da cui l’atto sarebbe affetto.

La particolarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012

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