FATTO e DIRITTO
1.- Questo Consiglio di Stato, con sentenza della sezione VI, n. 362 dell’1 giugno 2010, ha annullato il D.P.R. con il quale, in data 4 agosto 2008, era stato sciolto il Consiglio Comunale di Amantea.
A seguito di tale decisione il sig. *****************, Sindaco del Comune di Amantea, il sig. ****************, vice Sindaco dello stesso Comune, ed i signori ***************, ******************, ************, *****************, ************, ****************** e ******************, nelle qualità di Presidente del Consiglio Comunale e di componenti della Giunta Municipale, si sono rivolti al T.A.R. per la Calabria per chiedere il risarcimento dei danni subiti.
2.- Il T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, con sentenza n. 343 del 27 marzo 2012 ha accolto la domanda risarcitoria.
In particolare, il T.A.R., dopo aver rilevato che, in data 14 aprile 2010, sulla base del dispositivo della sentenza di appello, si era avuto il reinsediamento del Consiglio Comunale e che la Prefettura di Cosenza – Ufficio Elettorale Provinciale, con nota del 18 novembre 2010 aveva respinto la richiesta di posticipare alla primavera del 2013 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione diretta del Sindaco, con riferimento all’articolata richiesta di risarcimento dei danni:
1) ha respinto la richiesta di risarcimento in forma specifica, in quanto a seguito dello svolgimento nella primavera del 2011 delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Amantea, risultava impossibile la «prosecuzione del mandato dei membri degli organi comunali eletti in una precedente tornata»;
2) ha ritenuto sussistente il requisito di colpevolezza dell’Amministrazione ai fini dell’affermazione della sua responsabilità, nonché l’ingiustizia del danno subito dagli interessati;
3) ha accolto la richiesta di un risarcimento per il pregiudizio di carattere patrimoniale connesso alla mancata percezione delle indennità, degli stipendi e dei c.d. gettoni di presenza tra la data del 4 agosto 2008, di scioglimento degli organi comunali, e quella del 14 aprile 2010, di reinsediamento degli stessi organi, con la conseguente «condanna dell’Amministrazione dell’Interno a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo risarcitorio, gli emolumenti di carattere fisso e continuativo connessi alla carica rispettivamente rivestita, non corrisposti nel periodo di scioglimento degli organi ordinari del Comune, dal 4 agosto 2008 al 14 aprile 2010», con la precisazione che «gli importi spettanti a ciascuno dei ricorrenti dovranno essere maggiorati della rivalutazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, … nonché, con la stessa decorrenza, … degli interessi legali dovuti sulle somme progressivamente rivalutate…» (punto 5.1);
4) ha respinto la richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali all’immagine e per i danni subiti sul piano curriculare e per la perdita di chance «non avendo i ricorrenti adempiuto all’onere probatorio gravante sugli stessi»;
5) ha accolto la richiesta di risarcimento per il danno di natura non patrimoniale all’immagine, «correlato ad interessi quali quello alla reputazione, all’esercizio delle cariche elettive, in connessione al godimento dei diritti politici, all’onore ed al lavoro», e ne ha disposto la liquidazione «sulla base di un criterio equitativo», ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ritenendo «equa la determinazione del risarcimento, per ciascuno dei ricorrenti, in una somma pari a cinque volte l’ammontare degli emolumenti non percepiti, come determinati nel precedente punto 5.1», con rivalutazione monetaria e interessi legali.
3.- La sentenza non è stata appellata dall’Amministrazione ed è passata quindi in giudicato.
4.- Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione nel termine di 120 giorni indicato nella stessa sentenza, i signori *****************, ****************, ***************, ******************, ************, *****************, ************, ****************** e ****************** si sono rivolti nuovamente al T.A.R. di Catanzaro per chiederne l’esecuzione e per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla omessa esecuzione.
5.- Il T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, con la sentenza n. 149 del 6 febbraio 2013, dopo aver ritenuto infondata la richiesta dell’amministrazione di una riduzione del quantum dovuto quale conseguenza dell’assoggettamento a tassazione delle somme che devono essere liquidate, per il fatto che «la tassazione del quantum risarcitorio attiene ad un momento successivo alla sua corresponsione», ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato nel merito.
In particolare il T.A.R.:
1) rilevato che l’amministrazione non ha ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza n. 343 del 2012, ha dichiarato «l’obbligo del Ministero dell’Interno di ottemperare al giudicato, mediante pagamento, entro quaranta giorni … delle somme determinate con i criteri stabiliti in sentenza e degli interessi maturati e rivalutazione monetaria» ed ha nominato commissario ad acta, per il caso di eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Cosenza;
2) ha ritenuto infondata «la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla omessa esecuzione del giudicato», introdotta nel giudizio, in quanto «il patimento psico-fisico, morale psicologico ed esistenziale invocato dai ricorrenti, costituisce una conseguenza inverosimile dell’inerzia dell’amministrazione ad attuare una pronuncia dal contenuto squisitamente patrimoniale, dovendo tali pregiudizi ricollegarsi piuttosto all’illegittimo scioglimento del Consiglio Comunale, sui quali il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza passata in giudicato» di cui i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza;
3) ha respinto la domanda di fissazione di una somma determinata per l’eventuale inosservanza del giudicato, non potendosi «condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l’obbligo di cui si chiede l’adempimento costituisce, esso stesso, inadempimento di un’obbligazione pecuniaria», essendo già previsti per il ritardo nell’adempimento gli interessi legali.
6.- L’indicata sentenza è stata appellata, con due distinti ricorsi, sia dal Ministero dell’Interno sia dai signori *****************, ****************, ***************, ******************, ************, *****************, ************, ****************** e ******************.
7.- Ciò stante, devono essere preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 96 del c.p.a., i due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
8.- Il Ministero dell’Interno, con il primo motivo del suo appello, ha sostenuto l’erroneità della sentenza n. 149 del 2013 per non aver correttamente interpretato la precedente sentenza n. 343 del 2012, passata in giudicato, nel punto in cui fa riferimento ai soli “emolumenti non percepiti”.
L’Amministrazione, in particolare, ha ricordato che il T.A.R., nel riconoscere il danno non patrimoniale, ha comunque inteso escludere dal risarcimento ogni indennità correlata ad attività meramente eventuali, avendo espressamente limitato «il risarcimento ai soli emolumenti di carattere fisso e continuativo», con esclusione dei gettoni di presenza che hanno natura eventuale.
8.1.- Al riguardo, pur avendo il Ministero dell’Interno sostanzialmente riferito i contenuti della citata sentenza n. 343 del 2012, passata in giudicato, che, come si è prima ricordato, ha previsto (al punto 5.1) il risarcimento per equivalente del danno patrimoniale subito dagli interessati con la «condanna dell’Amministrazione dell’Interno a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo risarcitorio, gli emolumenti di carattere fisso e continuativo connessi alla carica rispettivamente rivestita, non corrisposti nel periodo di scioglimento degli organi ordinari del Comune, dal 4 agosto 2008 al 14 aprile 2010», la censura risulta inammissibile non avendo la sentenza appellata (n. 149 del 2013) trattato la questione sollevata.
Peraltro, per principio pacifico, i gettoni di presenza non possono considerarsi emolumenti di carattere fisso e continuativo, in considerazione della loro natura di ristoro per la partecipazione (eventuale) a singole riunione dell’organo di appartenenza. In conseguenza i gettoni di presenza possono essere corrisposti solo nel caso di effettiva partecipazione alle singole riunioni, mentre viceversa non possono essere corrisposti nel caso di mancata partecipazione alle riunioni, indipendentemente dalla causa che ha determinato la mancata partecipazione (Consiglio Stato, Sez. V, n. 6526 del 10 settembre 2010).
9.- Il Ministero dell’Interno ha poi sollevato, anche in appello, la questione della detrazione, dalla somma lorda, dell’imposta sui redditi dovuta da ciascun appellato in base alla propria aliquota fiscale, sostenendo che la questione riguarda l’esatta individuazione della base retributiva «da quintuplicare» ai fini della determinazione del danno non patrimoniale.
Anche sul punto, peraltro, la sentenza appellata non può essere censurata, avendo il T.A.R. sostenuto che la tassazione attiene ad un momento successivo alla corresponsione (recte determinazione) delle somme dovute.
Pertanto, sulle somme determinate ai sensi dei punti 5.1. e 5.2.2 della sentenza del T.A.R. n. 343 del 2012 dovranno essere applicate le ritenute fiscali (se ed in quanto dovute), nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di settore.
9.1.- Né si può porre un problema di diversa quantificazione (al lordo) del danno, nelle due diverse voci riconosciute dal T.A.R. Per entrambe le voci deve essere, infatti, prima calcolato l’importo lordo dovuto e poi applicata la relativa tassazione, come si è detto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di settore.
10.- Con il primo motivo del loro appello i signori *****************, ****************, ***************, ******************, ************, *****************, ************, ****************** e ****************** hanno, a loro volta, sostenuto l’erroneità della sentenza appellata per non aver precisato che, sulle somme da corrispondere per il danno patrimoniale (ai sensi del punto 5.1.della sentenza del T.A.R. n. 343 del 2012), deve essere applicata la tassazione separata mentre per il danno non patrimoniale (punto 5.2.2 della sentenza) non deve essere applicata alcuna ritenuta fiscale.
Ma, come si è già detto, nella specie, deve essere applicata la normativa fiscale di settore e non spetta a questo giudice amministrativo, a prescindere da ogni questione sulla eventuale fondatezza delle suindicate prospettazioni, risolvere le questioni riguardanti la tassazione degli importi dovuti per il risarcimento disposto con la sentenza della quale è stata chiesta l’esecuzione.
11.- Risultano poi infondate le ulteriori censure sollevate dai signori *****************, ****************, ***************, ******************, ************, *****************, ************, ****************** e ****************** avverso la sentenza n. 149 del 2013.
Correttamente, infatti, il T.A.R. di Catanzaro, dopo aver ordinato all’amministrazione di ottemperare alla sentenza n. 343 del 2012, passata in giudicato (e dopo aver disposto anche la nomina, per il caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta), ha ritenuto infondata la richiesta di liquidazione di ulteriori danni per il ritardo nell’adempimento, vertendosi in una fattispecie di inadempimento di un’obbligazione pecuniaria ed essendo già previsti, per il ritardo nell’adempimento, gli interessi legali.
11.1.- Né risulta fondata la doglianza riguardante la mancanza di una espressa pronuncia del T.A.R. sulla domanda volta ad ottenere la liquidazione, decorso il tempo assegnato all’Amministrazione per provvedere, degli interessi moratori di cui all’art. 1224 del c.c.
Si deve, infatti, ritenere che il T.A.R. abbia esaminato tale richiesta nella valutazione compiuta sulla richiesta degli ulteriori danni determinati dal ritardo nell’adempimento.
Peraltro il T.A.R. di Catanzaro, nello stabilire che sulle somme che devono essere liquidate agli interessati a titolo di risarcimento dei danni, devono essere calcolati gli interessi dal «dì del dovuto» e fino alla data di deposito della sentenza (punto 5.1 della sentenza), ha fatto evidentemente riferimento agli interessi moratori che decorrono, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, dal momento stesso in cui il danno si è prodotto (art. 1219, comma 2, c.c.).
Mentre dalla data di deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo spettano comunque agli interessati, come di norma, gli interessi legali.
12.- Infondata è poi la doglianza sollevata con l’ultimo motivo avverso la scelta del T.A.R. di nominare il Prefetto di Cosenza quale Commissario ad acta per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
Sebbene il Prefetto di Cosenza sia incardinato nella stessa Amministrazione chiamata ad eseguire la sentenza n. 343 del 2012, ritiene la Sezione che non possa esservi dubbio sulla corretta esecuzione della decisione in questione sia per le alte funzioni pubbliche rivestite da tale organo sia per la natura (non discrezionale) delle attività da eseguire.
13.- In conclusione, per gli esposti motivi, l’appello proposto dal Ministero dell’Interno deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte deve essere respinto.
Deve essere egualmente respinto l’appello proposto dai signori *****************, ****************, ***************, ******************, ************, *****************, ************, ****************** e ******************.
14.- Le spese dei due appelli possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), riuniti i due appelli (in epigrafe) proposti avverso la sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, n. 149 del 6 febbraio 2013, li respinge.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese dei due appelli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013