Rimessione in termini – Inadempienze del procuratore – Irrilevanza (Cass. n. 3581/2012)

Redazione 07/03/12
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Svolgimento del processo

 

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

 

Il signor D.B.B. ha chiesto al Tribunale di Sulmona di essere rimesso in termini per la riassunzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo notificatogli dalla banca, a suo tempo cancellata dal ruolo, essendo trascorso il termine di decadenza a tal fine stabilito dalla legge. Il suo procuratore aveva dichiarato, contrariamente al vero, che il mandato gli era stato revocato, e non era comparso all’udienza successiva, sebbene la parte non avesse nominato il nuovo difensore.

 

Il Tribunale di Sulmona, con ordinanza 23 aprile 2010, ha respinto l’istanza, osservando che eventuali negligenze o dimenticanze del procuratore (nella specie: errata comunicazione alla parte della data dell’udienza di precisazione delle conclusioni) si verificano e si consumano nell’ambito del rapporto professionale con il cliente, senza riverberarsi sulla regolarità del processo, nè imporre al giudice l’obbligo di restituire in termini la parte costituita in giudizio.

 

Avverso la predetta ordinanza, non notificata ricorre il D.B. con atto notificato il 9 giugno 2010, con un unico mezzo d’impugnazione.

 

Intesa Sanpaolo s.p.a. resiste con controricorso notificato il 13 luglio 2010.

 

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

 

Con il ricorso si denuncia la violazione dell’art. 153 c.p.c., Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato suppone che vi sia stata revoca del procuratore, circostanza non provata, laddove invece v’era stato abbandono di difesa; in ogni caso vi sarebbe stata da parte del difensore violazione dell’art. 85 c.p.c., che imponeva al procuratore di comunicare alla parte la data dell’udienza di rinvio ex art. 309 c.p.c..

 

Il ricorso, pur ammissibile per il carattere decisorio e definitivo dell’ordinanza che preclude alla parte di riassumere la causa di merito, è manifestamente infondato.

 

Premesso che la parte sta in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, che lo rappresenta (art. 82 cpv. c.p.c.), sì che gli atti e le omissioni del procuratore sono riferibili alla parte da lui rappresentata, deve escludersi che ipotetiche inadempienze del procuratore possano assumere per la parte il valore di causa non imputabile della decadenza da termini perentori. In questo senso è la consolidata e costante giurisprudenza della corte (Cass. 23 giugno 1969 n. 2260; 29 maggio 1982 n. 3326; 12 luglio 2005 n. 14586), a nulla rilevando, per la soluzione del problema di causa, la distinta questione della sopravvivenza, in capo al procuratore revocato o rinunciante, dei poteri rappresentativi a ricevere gli atti della controparte, o dei compensi che gli spettano per la fase successiva alle predette cause di estinzione previste dall’art. 85 c.p.c..

 

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5. 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

 

 

Motivi della decisione

 

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato.

 

Le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

La corte dichiara il ricorso manifestamente infondato, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Redazione