Rimborso delle spese legali (TAR Lazio, Roma, n. 9368/2013)

Redazione 04/11/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13927 del 2001 proposto da *******, rappresentata e difesi dall’avvocato ****************** ed elettivamente domiciliata in Roma via Marzialen. 36, presso **************;

contro

il Comune di Castel Sant’****, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento n., 4375 in data 13 agosto 2001, a firma del responsabile del III Settore del Comune di Castel Sant’****, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente, in qualità di assessore comunale, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali relative al procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo nei confronti della ricorrente per il reato di abuso d’ufficio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In punto di fatto la ricorrente riferisce che: a) a seguito di una denuncia presentata nei suoi confronti per non essersi astenuta da una votazione consiliare (dalla quale, a giudizio dei denuncianti, ella avrebbe dovuto astenersi a causa di un asserito conflitto di interessi) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo ha disposto l’avvio di un procedimento penale, iscritto al n. 317/99 del R.G.N.R.; b) tale procedimento penale si è concluso con un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; c) ella ha, quindi, inoltrato al Comune di Castel Sant’**** un’istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali relative a tale procedimento; d) l’Amministrazione comunale con il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza, richiamando in motivazione i “pareri acquisiti ed, in ultimo, quello del Ministero dell’Interno – Direzione dell’Amministrazione civile – Direzione centrale autonomie – Ufficio rapporti con gli Amministratori degli enti locali” ed evidenziando che “al rimborso osta la formula con la quale si è chiuso il procedimento penale”.
2. La ricorrente – dopo aver sottolineato che la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché “investe una posizione di interesse legittimo – chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, perché l’Amministrazione si è limitata a richiamare in motivazione i “pareri acquisiti ed, in ultimo, quello del Ministero dell’Interno – Direzione dell’Amministrazione civile – Direzione centrale autonomie – Ufficio rapporti con gli Amministratori degli enti locali”, ma non li ha allegati al provvedimento, né resi disponibili;
II) eccesso di potere per illogicità della motivazione e per erronea valutazione dei fatti, perché – a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione – un’archiviazione con formula piena può essere assimilata, ai fini del rimborso delle spese legali, ad una sentenza di assoluzione.
3. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
5. In via preliminare, il Collegio ritiene che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce delle seguenti considerazioni.
La Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. Un., 13 gennaio 2006, n. 478) hanno già avuto modo di evidenziare che la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dall’assessore deve essere esercitata davanti al giudice ordinario, trattandosi di pretesa avanzata da persona fisica che presta la propria opera per conto dell’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, come pubblico impiegato, bensì quale rappresentante politico, ossia a titolo onorario.
Tale orientamento è stato condiviso dal giudice amministrativo (ex multis, T.A.R. Pescara Abruzzo, Sez. I, 11 marzo 2008, n. 161), che ha ribadito come la controversia avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’amministratore (nella specie un assessore) al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento a cui sia stato sottoposto per fatti connessi all’esercizio del suo mandato politico attiene all’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo – essendo l’ente tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne concorrano taluni presupposti ed esulando, nel caso, apprezzamento di natura discrezionale – e, quindi, in ossequio al criterio generale di riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva azionata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
6. Stante quanto precede, al Collegio non resta che evidenziare come anche la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, perché la ricorrente agisce nell’esercizio di un diritto soggettivo perfetto.
Non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata nulla si deve disporre in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13927/2011, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013

Redazione