Rigettata la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità (TAR Calabria, Catanzaro, n. 1143/2012)

Redazione 22/11/12
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FATTO e DIRITTO

1. In data 5 agosto 1998, l’appuntato B. R., militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, presentava domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità conseguenti ad incidente stradale avvenuto nel corso di un’operazione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, a seguito di una rapina.

In data 13 novembre 2001 la Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro riconosceva la dipendenza da causa di servizio degli “esiti di frattura di D5 – esiti di F.L.C. regione fronto parietale sx”.

Successivamente, in data 4 ottobre 2002, l’appuntato R. veniva sottoposto ad intervento chirurgico per “ischemia acuta arto inferiore destro da ostruzione iliaca” presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

In data 13 novembre 2002 il R. veniva nuovamente sottoposto ad intervento presso lo stesso Ospedale per “ischemia critica arto inferiore dx da ostruzione arteria iliaca, opposizione trombotica parietale aorta addominale”.

In data 20 ottobre 2003 l’appuntato R. subiva un nuovo intervento presso il Presidio Ospedaliero S. Francesco di ***** per “necrosi testa femore sx, come esito di trombosi post-traumatica della aorta addominale e dell’iliaca comune”.

Con istanza del 18 aprile 2004 l’appuntato R. richiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità:

– Ischemia acuta arto inferiore destro da ostruzione iliaca;

– Necrosi testa femore bilaterale, con conseguente intervento chirurgico “artroprotesi totale anca sx” .

La Commissione medica Ospedaliera Dedicata di Catanzaro del Centro Militare di Medicina Legale di Caserta, in data 10 maggio 2006, riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità.

Con parere n. 17931/2006 del 17 ottobre 2006 il Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze negava la dipendenza da causa di servizio delle infermità.

Il Comitato, in particolare, rilevava in relazione alle infermità:

“esiti di intervento chirurgico per ostruzione dell’arteria iliaca dx NON dipendente da fatti di servizio, trattandosi di processo occlusivo, che si manifesta prevalentemente a carico delle arterie degli arti inferiori, dovuto a placche ateromasiche oppure più raramente, ad una trombosi acuta che si instaura su una malattia arteriosclerotica preesistente, la quale, stante la sua natura essenzialmente endogeno – costituzionale, non può essere attribuita al tipo di servizio prestato, durante il quale, peraltro, non si rinvengono fattori causali o concausali che, comunque, possano avere influito in maniera preponderante nel determinismo di uno stato spastico persistente delle arterie”;

“ Esiti di intervento chirurgico di artroprotesi anca Sx per necrosi testa fernorale, necrosi della testa femorale Dx’ NON dipendente da fatti di servizio, trattandosi di patologia consistente in processo necrotico per lo più epifisario, di natura ischemica distrettuale, conseguente a turbe vascolari che insorgono in modo improvviso, solitamente monolaterali senza apparenti fattori scatenanti. Non risultano, infatti nel servizio svolto dall’interessato. traumi diretti o barotraumi, né altri eventi ricollegabili alle specifiche mansioni espletate che possano essere invocati per giustificare la sussistenza di un nesso causale o concausale efficiente e determinante”.

Con decreto n. 655/08 del 5 marzo 2008 il Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rigettava la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “Esiti di intervento chirurgico per ostruzione dell’arteria iliaca dx” ed “Esiti di intervento chirurgico di artroprotesi anca sx per necrosi della testa femorale. Necorsi testa femorale dx”.

A fondamento del diniego si richiamava il parere del Comitato di Verifica e si rilevava, altresì, che la domanda di dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Esiti di intervento chirurgico per ostruzione dell’arteria iliaca Dx” è stata presentata il 18 aprile 2004, mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto in data 8 ottobre 2002, come si evince dalla data di conoscibilità indicata dalla C.M.O. di Catanzaro nel relativo verbale. La domanda, quindi, sarebbe stata presentata oltre il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o dal quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità, fissato dall’art. 2 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461.

2. Avverso il decreto ora richiamato ha proposto gravame la sig.ra ***********, vedova dell’appuntato scelto B. R., deceduto in data 8 maggio 2008.

Resiste al ricorso il Ministero intimato.

3. Va esaminata, in via preliminare la questione relativa alla tempestività della domanda, che il Comando Generale dell’Arma assume essere stata presentata oltre il termine di sei mesi, previsto dalle norme vigenti.

A tale argomento sono dedicate alcune delle censure di cui al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 2 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461 ed eccesso di potere sotto vari profili.

Parte ricorrente, in sostanza, rileva che la percepibilità degli esiti invalidanti delle patologie si è avuta solo dopo il ricovero del 20 ottobre 2003 presso l’Ospedale di ***** e la dimissione avvenuta il 5 novembre 2003.

Le censure sono fondate.

È noto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza il termine di sei mesi in questione ha carattere perentorio e decorre dall’acquisizione da parte del dipendente della conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti.

Tale regola relativa alla decorrenza trova agevole applicazione allorché l’infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, oggettivamente collocabile nel tempo e constatabile nella sua verificazione materiale.

Le cose stanno diversamente nel caso di infermità che incidono progressivamente sull’integrità psicofisica del dipendente ed hanno decorso ingravescente. In tal caso il dies a quo del termine semestrale non può certamente identificarsi con il momento in cui la patologia si è manifestata, ma, al più, con quello in cui il dipendente ha potuto percepire l’effettiva natura e gravità della lesione. Sempre ammesso che, in concreto, tale momento possa essere individuato con precisione (in materia, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 dicembre 2011 n. 5869; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 aprile 2011 n. 2992; TAR Liguria, sez. II, 25 novembre 2010 n. 10636).

Venendo al caso di specie, si è descritto in precedenza, anche se per sommi capi, il decorso dell’infermità da cui è stato colpito il militare, che ha portato ad un serie di interventi chirurgici, diretti, i primi, a far fronte a duna situazione ischemica e, quelli successivi, a porre rimedio ad una necrosi, che secondo la comune esperienza, è ricollegabile al fenomeno ischemico.

Appare, quindi, fondato il rilievo di parte ricorrente secondo cui solo a seguito degli interventi subiti presso l’Ospedale di ***** l’interessato ha acquisito piena contezza della natura e della gravità della lesione all’integrità psicofisica.

Il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo nella parte in cui ha sancito la tardività della domanda.

4. Resta da esaminare il profilo relativo alla dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra indicate, cui sono dedicate le restanti censure di cui al primo motivo nonché al secondo motivo di ricorso, con cui è dedotto il vizio di eccesso di potere per presupposto erroneo, irragionevolezza, illogicità ed incongruità.

Osserva, tra le altre cose, parte ricorrente che il Comitato di verifica non ha preso in considerazione il grave incidente stradale del 1998, avvenuto durante l’attività di servizio, nel corso di un’operazione disposta dal Comando provinciale in seguito ad una rapina.

Rileva, altresì, la mancata esternazione dell’iter logico valutativo alla base del diniego del beneficio richiesto, disposto in conformità al parere reso dal Comitato di verifica.

Le censure sono fondate.

Deve rilevarsi, innanzi tutto, un difetto di motivazione correlato alla palese genericità del parere reso dal Comitato di verifica, che si sofferma esclusivamente su caratteri e causa delle patologie, lasciando nella più completa oscurità l’analisi e la valutazione degli elementi che caratterizzano la concreta fattispecie. La valutazione si risolve in una serie di locuzioni adattabili a qualsiasi situazione nella quale si deduca la riconducibilità delle alterazioni fisiche e degli stati morbosi di cui si tratta a fatti di servizio.

L’obbligo motivazionale non può considerarsi soddisfatto mediante la mera e generica indicazione degli elementi presi in considerazione, quali tipo di prestazione lavorativa, presenza o meno di determinati strapazzi, natura e caratteri della patologia.

Ai fini dell’affermazione o della negazione che il servizio abbia potuto costituire causa o concausa della lesione, è necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi.

In tal modo si mette in condizione l’interprete di accertarsi della compiuta effettuazione di una congrua attività istruttoria e di seguire i diversi passaggi dell’iter logico attraverso il quale si è giunti ad esprimere la valutazione.

Ma, al di là di questo aspetto, è fondato anche il rilievo secondo cui il Comitato non ha tenuto conto dell’evento traumatico conseguente all’incidente stradale subito durante un’operazione di polizia, che, come illustrato anche nella consulenza tecnica di parte, ben potrebbe essere all’origine del fenomeno ostruttivo vascolare.

Anzi, il Comitato di verifica ha affermato a chiare lettere che non risulta che nel servizio svolto dall’interessato si siano verificati traumi diretti o barotraumi, né altri eventi ricollegabili alle mansioni espletate, tali da giustificare la sussistenza di un nesso causale o concausale efficiente e determinante.

V’è da ritenere che l’organo tecnico abbia del tutto omesso di rilevare l’esistenza dell’incidente stradale e dei traumi riportati in quell’occasione dall’appuntato *****.

5. Consegue a quanto sopra l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere, pertanto, annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, di pagare alla ricorrente spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre IVA e CPA se dovute ed oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione