Rigettata dalla Corte di Appello la richiesta di rinvio per legittimo impedimento (Cass. pen. n. 41188/2012)

Redazione 22/10/12
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Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza in data 5.04.2011, confermava la sentenza del Tribunale di Palmi del 26.11.2009, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di R.G. , in relazione al reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione R.G. , a mezzo del difensore avv. R. V.
Con il primo motivo, viene dedotta la nullità dell’intero giudizio di appello, per violazione dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. L’esponente rileva che la Corte di Appello ebbe a rigettare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dalla difesa, sul falso presupposto che il patrocinante non fosse l’unico difensore del R. Osserva che la Corte territoriale avanzò una generica richiesta alla Casa Circondariale ove il prevenuto risultava ristretto; e che i predetti uffici risposero che l’imputato risultava assistito da due difensori, gli avvocati R. V. e R. F.
L’esponente rileva che, in realtà, in data 2 aprile 2011 R.G. aveva revocato ogni difensore diverso dall’Avv. R. V., circostanza risultante dalla documentazione in possesso della direzione dell’istituto di pena. E sottolinea che in data 4 aprile 2011, giorno antecedente l’udienza nella quale venne trattato il presente procedimento, l’Amministrazione penitenziaria aveva inviato alla Corte di Appello di Reggio Calabria un telefax relativo all’estratto del Registro Modello IP1, contenente la revoca del mandato defensoriale.
Il ricorrente considera che l’Avv. V., unico difensore dell’imputato, in data 5 aprile 2011 non si trovava in aula. Osserva che la Corte di Appello si è basata su un atto di revoca consegnato in studio dal padre del detenuto – consegnato alla Cancelleria da personale dello studio, a titolo informativo – atto privo di ogni valenza giuridica, qualora al medesimo non faccia seguito la formale revoca del mandato effettuata presso il carcere. Rileva che detto atto non era stato posto in essere da un avvocato.
L’esponente sottolinea che nel medesimo frontespizio della sentenza impugnata risulta annotata l’intervenuta revoca, in data 2.4.2011, della nomina dell’avv. ********** che l’erronea valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza ha determinato il difetto di assistenza dell’imputato, con nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1, cod. proc. pen..
Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata, risultante dal testo del provvedimento.

 

Considerato in diritto

3. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dalla documentazione acquisita agli atti, che questa Suprema Corte procede direttamente ad esaminare, a fronte di eccezione di natura processuale, con riguardo al tema che oggi viene in rilievo, risulta quanto segue.
Con ordinanza dettata a verbale d’udienza del 5 aprile 2011, la Corte di Appello di Reggio Calabria ebbe a rilevare che l’imputato R.G. risultava assistito da due difensori: l’Avv. R. V. e l’Avv. F. In considerazione della duplicità dei difensori, il Collegio considerava l’insussistenza delle condizioni per disporre il rinvio del processo ed ordinava procedersi oltre nel dibattimento.
Orbene, l’ordinanza ora richiamata è oggettivamente inficiata da un fraintendimento, in punto di fatto, che risulta dirimente, con riguardo alla composizione del collegio difensivo che assisteva l’imputato R. , alla data del 5.04.2011, in cui ebbe celebrarsi l’udienza di cui si tratta. Ed invero, dall’estratto del registro Mod. IP1 della Casa Circondariale di Palmi, risulta che il detenuto R.G. , con dichiarazione formalizzata già in data 2.04.2011, aveva provveduto alla revoca della nomina in favore dell’avv. ********, peraltro, l’obbligo di rilevare che al predetto fraintendimento, nel quale è incorso il Collegio giudicante, ha dato causa la stessa Casa Circondariale, la quale ebbe a trasmettere alla Corte di Appello la dichiarazione di revoca del difensore, resa dal detenuto il 2.04.2011, solo in data 7.04.2011, come si evince dalla missiva in pari data a firma del direttore dell’Istituto, pure acquisita agli atti.
Pertanto, stante la mancata presenza all’udienza del 5.4.2011 sia dell’imputato che dell’unico difensore fiduciario del medesimo prevenuto, avv. V., il quale aveva fatto pervenire alla Corte territoriale tempestiva istanza di differimento della trattazione del processo, per concomitante impegno professionale, deve considerarsi che la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, con le richiamata ordinanza, circa l’insussistenza delle condizioni per disporre il richiesto rinvio – atteso che l’imputato sarebbe stato assistito anche da altro difensore di fiducia – risolvendosi nella omessa valutazione della richiamata istanza di rinvio, ha determinato il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10376 del 22.01.2008, dep. 06.03.2008, Rv. 238926).
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio. Resta assorbita ogni altra ragione di doglianza.

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.

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