Ricostruzione carriera pubblico dipendente: la decorrenza degli accessori è identica a quella dei singoli ratei stipendiali spettanti per le qualifiche ora per allora (Cons. Stato n. 3159/2013)

Redazione 10/06/13
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FATTO e DIRITTO

Con sentenze n. 719 e 720 del 23.9.1989, il Tar Puglia Sez. Lecce riconosceva in favore dei Sigg. ********, ********** e ************, dipendenti del Ministero delle Finanze con la qualifica di direttore tributario, i benefici di cui all’art. 4, comma 14 bis del DL 19.12.1984, n. 853, consistenti nell’inquadramento nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli della carriera direttiva, con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1972 ovvero dalla nomina nella carriera di concetto, se successiva, e con decorrenza economica dall’entrata in vigore della legge n. 17/1985.

In esecuzione di dette decisioni, l’Amministrazione ha promosso alla qualifica di direttore di sezione i primi due ricorrenti e di direttore di 2^ classe il terzo, senza procedere alla ricostruzione della carriera, sul rilievo che ciò sarebbe stato impedito da giudicati formatisi su altri ricorsi.

Il ricorso promosso per ottenere la ricostruzione della carriera ed i relativi adempimenti è stato accolto dal Tar, con la sentenza n. 740/99 del 3 luglio 1999, confermata dal Consiglio di Stato, in grado di appello, con decisione n2251/2007, ed è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa ad essere ammessi (ora per allora) allo scrutinio per la promozione alla qualifica successiva e per l’ulteriore promozione, ai sensi dell’art. 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica di direttore di divisione o equiparata nei ruoli ad esaurimento di cui al DPR n. 748/1972 a fini sia giuridici che economici.

A seguito dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze di ricostruzione di carriera, i ricorrenti instavano nuovamente il Tar per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato, mediante il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle differenze corrisposte, secondo quanto stabilito dalle sentenze n. 719/1989 , 720/1989 e 740/99.

Il Tar, con sentenza n. 101 del 25 gennaio 2012, accoglieva parzialmente il ricorso relativamente al solo obbligo di corrispondere le differenze sul trattamento economico accessorio.

Insorgono con il presente ricorso in appello gli interessati, lamentando che la sentenza si porrebbe in contrasto con le prescrizioni contenute nelle sentenze di cui si è chiesta l’esatta esecuzione (sentenze n. 719 e 720 del 1989) in cui era stata espressamente stabilita anche la decorrenza degli accessori, dalla data di entrata in vigore della legge 17/2/1985, n. 17.

La stessa decorrenza sarebbe stata riconosciuta dalla successiva sentenza n. 740/1999 e dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato n.2251/2007.

Alla Camera di consiglio del 30 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Con le sentenze n. 719 e 720/1989, il Tar ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ai benefici di cui all’art. 4, comma 14 bis, del DL 19.12.1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.2.1985, n. 17, come interpretata dalla legge 24.5.1989, n.193, mediante gli inquadramenti nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera direttiva con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 17/1985 e con decorrenza giuridica dal 1/7/1972 o dal decreto di nomina, se successivo a tale data. Il Tar ha altresì condannato l’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti ai suddetti benefici economici, precisando che le stesse “ dovranno essere rivalutate ai sensi dell’art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ed accresciute degli interessi legali, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 17/2/1985, n. 17”.

Con la sentenza n. 740/99, lo stesso Tar ha riconosciuto la pretesa dei ricorrenti ad essere scrutinati ai fini delle successive promozioni, facendo discendere tale obbligo , per l’amministrazione, dal giudicato formatosi in virtù delle succitate decisioni, che hanno riconosciuto la decorrenza giuridica ed economica dei benefici di carriera.

Adito in sede di ottemperanza di tale ultima sentenza, il Tar ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell’economia e delle finanze di dare adempimento al giudicato formatosi sulla sentenza n. 740/99, provvedendo agli adempimenti di ricostruzione di carriera consequenziali all’inquadramento nella carriera direttiva, mediante l’ammissione (ora per allora) allo scrutinio per la promozione alla qualifica successiva e per l’ulteriore promozione, “con ogni conseguenza di legge (nell’ipotesi di esito favorevole degli scrutini di cui sopra ) a fini giuridici ed economici”.

La statuizione ha ricevuto conferma dal Consiglio di Stato, che ha considerato il giudicato formatosi “non solo sulle specifiche statuizioni espresse in dispositivo, ma anche su quegli accadimenti contenuti in motivazione relativi a questioni che si trovino in relazione di causa ed effetto rispetto a quella espressamente decisa”.

Le medesime considerazioni valgono quanto al riconoscimento del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria conseguenti agli effetti economici dei superiori inquadramenti, a seguito dell’ammissione agli scrutini (ora per allora) disposta dal Tar con sentenza n. 740/99, provvedimenti che sono conseguenza diretta dei benefici riconosciuti dalle sentenze n. 719 e 720/1989 e che, quindi, oltre che al giudicato di cui alla sentenza n. 740/99, a quei giudicati si ricollegano, in un rapporto di causa ed effetto.

Peraltro, sul diritto alla corresponsione alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in caso di ricostruzione di carriera del pubblico dipendente, a seguito di giudicato amministrativo, vale il principio per cui la decorrenza degli accessori è identica a quella dei singoli ratei stipendiali – ovvero alle differenze rispetto a quelli percepiti – spettanti per le qualifiche ora per allora. Detti accessori vanno, pertanto, corrisposti secondo i principi espressi da Cons. Stato , Ad. Pl. 15 giugno 1998, n. 3 e da Cons. Stato Ad. Plen., 5 giugno 2012, n. 18, in corretta esecuzione del giudicato che ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica (Cons. St. Sez. V, 31.12.2003, n. 9321; Sez. IV, 15.12.2003, n. 8221).

Nei termini anzidetti, l’appello è fondato, dovendo essere dichiarato il diritto dei ricorrenti alla completa esecuzione del giudicato, mediante la corresponsione degli accessori sulle somme corrisposte, con le modalità e la decorrenza sopra indicata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tar Puglia- Sez. Lecce n. 00101/2012, ordina al Ministero dell’economia e delle finanze di corrispondere ai ricorrenti, in completa esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del medesimo Tribunale n. 719/1989, 720/1989 e 740/1999, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, gli accessori dovuti a seguito della ricostruzione della carriera , come da motivazione.

Condanna l’amministrazione appellata alle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013

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